La Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 luglio 2013 n. 17722, ha ribadito che “la legge n. 296/2006 viola il principio di irretroattività nella parte in cui prevede che i nuovi criteri di calcolo della pensione (per i periodi di lavoro prestato all’estero) siano inapplicabili solamente alle prestazioni che siano state già definitivamente liquidate e non anche a quelle che siano oggetto di controversia giudiziale”.
Emiliana Matrone