Si ha successione quando un soggetto subentra ad un altro nella titolarità di uno o più rapporti.
Il subingresso può avvenire mortis causa, cioè a causa di morte del soggetto nei cui rapporti si tratta di succedere.
In virtù della L. 18 ottobre 2001, n. 383, per i trasferimenti per causa di morte, non è più dovuta l’imposta sulle successioni.
Resta, tuttavia, l’obbligo di presentare presso l’ufficio locale delle Agenzie delle Entrate la dichiarazione di successione.
Tale obbligo sussiste solo quando nel patrimonio del de cuius vi sono beni immobili o diritti immobiliari sugli stessi.
La presentazione deve avvenire entro 12 mesi dalla morte del dante causa.
Inoltre, è sempre dovuto il pagamento sia dell’imposta ipotecaria (pari al 2% del valore degli immobili) sia di quella catastale (pari all’1% del valore degli immobili) sui beni immobili e sui diritti immobiliari caduti in successione.
L’agevolazione “prima casa” consiste nel pagare per ciascuno di dette imposte l’importo minimo di € 168,00.
È possibile beneficiare delle agevolazioni “prima casa”, in presenza dei seguenti presupposti:
1) l’immobile caduto in successione è una casa d’abitazione non di lusso;
2) almeno uno degli eredi non è titolare di diritti di proprietà di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile ereditato e non è titolare su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa;
3) l’immobile si trova nel Comune in cui l’erede ha la propria residenza o in cui intende trasferirsi entro 18 mesi.