Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del Giudice dott. Francesco Coppola, nel corso di un procedimento per separazione personale dei coniugi, ha accolto l’istanza ex art. 156, co 6, cc, con la quale la ricorrente, assistita e difesa dall’Avv. Emiliana Matrone e dall’Avv. Giuseppina Romano, chiedeva di voler ordinare al terzo erogatore di contributi previdenziali (Inps) il pagamento diretto di quanto a lei dovuto dal marito a titolo di assegno di mantenimento, in quanto questi non vi aveva provveduto.
In particolare, la Giustizia adita, nel caso specifico, ha ritenuto che “tale inadempimento, in quanto reiterato e non altrimenti giustificato, comporta l’accoglimento della richiesta, non avendo mostrato l’obbligato alcuna intenzione di rivedere il proprio comportamento”.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “In tema di separazione personale dei coniugi, l’art. 156, sesto comma, cc, nell’attribuire al giudice, in caso d’inadempimento dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula una valutazione di opportunità che implica esclusivamente un apprezzamento in ordine all’idoneità del comportamento dell’obbligato a suscitare dubbi circa l’esattezza e la regolarità del futuro adempimento e, quindi, a frustrare le finalità proprie dell’assegno di mantenimento. La relativa valutazione resta affidata in via esclusiva al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità” (Cass. 11062/2011; Cass. 23688/2006).