Per poter individuare l’estensione delle zone marittime si ricorre al sistema delle “linee di base” (cd. linee di base normali, o normal baselines), trattasi, infatti, di confini convenzionali che vengono tracciati lungo le coste degli Stati costieri per determinare la superficie delle acque interne ed il punto di partenza da cui misurare l’ampiezza delle zone marittime stesse.
La UNCLOS, all’articolo 5, stabilisce che la linea di base normale si identifica con la linea di bassa marea e deve seguire l’andamento della costa per tutta la sua lunghezza.
Tuttavia, è previsto che, in presenza, negli atolli o barriere coralline, di scogli o rocce affioranti o nell’ipotesi di esistenza di opere portuali permanenti, come le scogliere, o dalla speciale configurazione geografica di foci o delta di fiumi, il tracciamento di detta linea può essere fatta allontanare dalla costa verso il largo. Non sono, invece, ricompresi in tale regime i bassifondi o gli scogli che emergono a bassa marea, a meno che su di essi sia stata costruita una installazione fissa, quale, ad esempio, un faro (UNCLOS, art. 13).
Le linee di base, altresì, possono essere tracciate attraverso il metodo delle linee di base rette (straight baselines), che collegano particolari punti della costa, nel caso in cui questa presenti profonde rientranze e sia molto frastagliata o nel caso in cui esista nelle sue immediate vicinanze una frangia di isole (UNCLOS, art. 7, comma 1).
Le linee di base tracciate con questo criterio non devono allontanarsi in modo apprezzabile dall’andamento naturale della costa e devono delimitare gli specchi d’acqua che, per poter essere considerati acque interne, devono essere strettamente collegate al dominio terrestre (UNCLOS, art. 7, comma 3).
La UNCLOS, all’art. 7, comma 5, prevede una deroga a tale principio, qualora lo Stato costiero abbia in loco interessi economici particolari la cui esistenza e importanza sia chiaramente testimoniata dal lungo uso.
Ulteriori eccezioni, peraltro, sono contemplate nelle ipotesi di particolari condizioni geografiche della costa.
In presenza di una “baia”, ad esempio, è possibile servirsi di una linea di base diritta che congiunga i suoi punti d’entrata naturali. In pratica, la linea di base dovrà essere il diametro di un semicerchio.
Più precisamente, se la distanza fra i punti naturali d’entrata della baia non supera le 24 miglia, il mare territoriale viene misurato a partire dalla linea che congiunge detti punti e tutte le acque della baia sono considerate come acque interne; se la distanza eccede, invece, le 24 miglia, può tracciarsi all’interno della baia una linea retta sempre di 24 miglia, in modo tale da lasciare come acque interne la maggior superficie di mare possibile.
Tuttavia, la UNCLOS, all’art. 10, precisa che sono baie solo le insenature la cui superficie sia uguale o superiore a quella di un semicerchio avente per diametro la linea d’entrata. La regola delle 24 miglia trova applicazione solo con riguardo a questo tipo di baie.
Pertanto, le baie che non presentino una profonda rientranza sono escluse dall’applicazione della prefata norma e, per l’effetto, possono essere chiuse interamente.
La disciplina illustrata non si applica neppure alle “baie storiche”, le quali vengono considerate acque interne dello Stato qualsiasi sia la loro area.
In realtà, non esiste una definizione normativa di baia storica, per cui il concetto ed il regime giuridico di quest’ultima è frutto dell’elaborazione della dottrina e della giurisprudenza.
In particolare, la Suprema Corte degli Stati Uniti d’America, con la Sentenza del 1975, concernente la pretesa dell’Alaska sulla Baia di Kook, soggiunge che una baia per dirsi storica deve avere i seguenti requisiti:
1) “aperto, notorio ed effettivo esercizio di autorità sull’area da parte dello Stato che proclama il diritto”;
2) “esercizio continuo di tale autorità”;
3) “acquiescenza degli Stati terzi nei confronti dell’esercizio di autorità”.
Ancora, per gli “Stati arcipelago”, ossia per gli Stati costituiti interamente da uno o più arcipelaghi ed eventualmente da altre isole, come le Filippine o l’Indonesia, è possibile tracciare “linee di base arcipelagiche diritte, contingenti i punti estremi delle isole più lontane e degli scogli emergenti, a condizione che il tracciato di tali linee racchiuda le isole principali e delimiti una zona in cui il rapporto tra la superficie delle acque e quella delle terre sia compreso fra 1 a 1 e 9 a 1.
La lunghezza delle linee non può superare le 100 miglia nautiche.
In via eccezionale è consentito che non più del 3% di esse raggiunga una lunghezza complessiva non superiore alle 125 miglia” (UNCLOS, art. 47).
L’Italia ha introdotto il sistema delle linee rette lungo tutte le sue coste con il DPR del 26 aprile 1977, n. 816.
Il Nostro Legislatore, invero, ha previsto la chiusura dell’intero Golfo di Taranto con una linea della lunghezza di sessanta miglia tracciata tra S. Maria di Leuca e Punta Alice. L’insenatura italiana in parola è una baia in senso giuridico ed è stata, altresì, qualificata come storica. Inoltre, nell’arcipelago toscano la linea è tracciata congiungendo i punti esterni di tutte le isole dell’arcipelago e dal tratto che va dalla punta meridionale del Golfo di Salerno fino ad Anzio una unica linea retta passa all’esterno delle Isole di Capri, Ischia, Ventotene e Ponza.
Giuseppe Matrone