La Convenzione di Montego Bay definisce l’alto mare in termini negativi, nel senso di considerare “alto mare” tutte le parti di mare che non sono comprese nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale, nelle acque interne o nelle acque arcipelagiche.
Tradizionalmente si usa il termine “alto mare” per indicare gli spazi marini situati oltre la zona economica esclusiva, i quali sono liberi dalle influenze degli Stati costieri, giacché in tali spazi viene meno ogni tutela degli interessi statali anche in materia di giurisdizione penale.
In proposito, la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza del 5 maggio 2010, n. 32960, ha accertato il difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana in riferimento a fatti che, sebbene riconducibili a violazione di una legge nazionale, siano accaduti al di fuori delle acque territoriali nazionali.
Oggi si tende a sostituire il termine classico “alto mare” con il più moderno “mare internazionale” per riferirsi, in via generale, allo spazio marino sottratto al controllo del singolo Stato.
Il mare internazionale è dominato dal principio della libertà dei mari in virtù del quale tutti gli Stati, sia costieri che interni, hanno eguali diritti a trarre dal mare tutte le utilità che questo può offrire, come, ad esempio, la navigazione, il sorvolo, la posa di cavi e condotte sottomarine, la costruzione di isole artificiali o altre installazioni, la pesca, la ricerca scientifica, lo sfruttamento delle risorse biologiche e minerarie (UNCLOS, art. 87).
L’alto mare è, dunque, aperto a tutti gli Stati, che, però, nell’esercitarvi le descritte attività, devono osservare le norme della Convenzione e delle altre regole del diritto internazionale.
La libertà dell’alto mare, pertanto, non va intesa in senso assoluto. Un limite generale che incontrano gli Stati che operano nell’alto mare è quello di non intaccare le libertà degli altri Stati e di tenere nel dovuto conto i diritti connessi allo sfruttamento dell’area internazionale dei fondi marini.
Ulteriori limiti alle libertà degli Stati nel mare internazionale possono essere previsti ai fini della conservazione delle specie ittiche. L’esigenza di realizzare la cooperazione internazionale in materia di pesca ha dato vita ad accordi regionali e sub-regionali o anche ad organizzazioni internazionali.
Ancora, in materia di posa di cavi e condotte, è previsto come reato la rottura o il deterioramento volontari o dovuti a negligenza colposa di cavi ad alta tensione in alto mare, come pure di cavi telefonici sottomarini, nella misura in cui vi sia il rischio si interferenza o di interruzione delle comunicazioni (UNCLOS, art. 113).
Nell’alto mare, esiste l’obbligo di carattere generale di proteggere e preservare l’ambiente marino (UNCLOS, 192).
Nessuno Stato può pretendere di assoggettare alcuna area dell’alto mare alla propria sovranità né può impedire ad un altro la possibilità di utilizzare lo spazio marino in esame e le sue risorse. Essendo tali risorse esauribili, la comunità internazionale ha dovuto affrontare il problema di garantire l’accesso anche a quegli Stati che altrimenti ne sarebbero totalmente esclusi e, quindi, di regolamentarne lo sfruttamento.
L’area internazionale dei fondi marini ricomprende la superficie sommersa situata al di là delle zone di giurisdizione nazionale delle acque territoriali e della piattaforma continentale.
La Risoluzione delle Nazioni Unite del 17 dicembre 1970, n. 2749, ha dichiarato per la prima volta le risorse minerarie del fondo e del sottosuolo del mare internazionale “patrimonio comune dell’umanità” e prevede l’uso di questa zona esclusivamente per fini pacifici secondo il regime internazionale.
In linea con siffatto principio, pertanto, nessuno Stato può reclamare o esercitare forme di sovranità su tali aree, né può pretendere di sfruttare senza alcun vincolo la zona invocando le norme dettate per l’alto mare.
Lo sfruttamento delle risorse dei fondi marini è affidato alla gestione dell’Autorità internazionale dei fondi marini, la quale si avvale, come strumento operativo, dell’Impresa internazionale dei fondi marini (UNCLOS, art. 153).