Sotto il termine inglese “Maritime Law Enforcement” vengono inquadrati l’insieme dei poteri di polizia o di imperio che possono essere esercitati in alto mare nei confronti delle navi e delle persone che si trovano a bordo.
Tali poteri sono esercitabili mediante: la richiesta di identificazione o l’inchiesta di bandiera, il fermo, l’esercizio del diritto di visita mediante abbordaggio, la visita e l’ispezione, l’assunzione di controllo, il dirottamento.
In particolare, il riferimento normativo di siffatti poteri è rinvenibile nella Convenzione di Montego Bay che, all’art. 110, stabilisce che una nave da guerra che incontri in alto mare una nave mercantile non può fermarla a meno che non abbia seri motivi per sospettare:
a. che la nave pratichi la pirateria;
b. che la nave pratichi la tratta degli schiavi;
c. che dalla nave partano trasmissioni radio o televisive rivolte al grande pubblico e non autorizzate;
d. che la nave non abbia la nazionalità di alcuno Stato;
e. che la nave pur battendo bandiera straniera o rifiutandosi di issare la bandiera abbia in realtà la stessa nazionalità della nave da guerra.
In presenza del sospetto di uno di tali illeciti, la nave da guerra invita la nave sospetta a comunicare la nazionalità.
Dopo che la nave abbia mostrato la bandiera, nel caso in cui permangano dubbi sulla nazionalità o vi sia il sospetto di attività illecite rientranti nella casistica del diritto di visita, la nave da guerra ordina alla nave sospetta di fermarsi.
A questo punto, la nave da guerra può avvicinarsi al mercantile sospetto e inviare a bordo un ufficiale, accompagnato dal personale ritenuto necessario, per esaminare le carte di bordo e, qualora i sospetti permangano, dopo il controllo dei documenti, si può eseguire l’ispezione della nave medesima.
Se a seguito della visita i sospetti si rivelano fondati, la nave mercantile può essere dirottata in un porto nazionale o estero ove risieda un’autorità consolare perché vengano adottati i provvedimenti necessari.
Se gli illeciti accertati non rientrano nella casistica del diritto di visita, alla nave da guerra è solo consentito di raccogliere le prove e trasmettere il relativo rapporto alle autorità superiori nazionali per l’inoltro alla Stato di cui la nave batte la bandiera (ad esempio, nell’ipotesi di danneggiamento di cavi e condotte sottomarine).
Se i sospetti si rivelano infondati, la nave fermata deve essere indennizzata per le perdite e i danni subiti.
Inoltre, è previsto che quando la nave entra nella zona economica esclusiva (ZEE) di un altro Stato, quest’ultimo può esercitare tutti i poteri connessi alla regolamentazione dello sfruttamento delle risorse.
Ad esempio, lo Stato può visitare e catturare navi e relativo carico o comminare sanzioni penali a carico dei membri dell’equipaggio per infrazioni alle proprie leggi sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche (UNCLOS, art. 73).
Sotto altro profilo, vanno contemplate per completezza le regole dettate per la sicurezza della navigazione.
Tali regole, concernenti ad esempio, la velocità di sicurezza, le manovre anticollisione, sono ispirate ai principi regolatori fondamentali della perizia marinaresca, della necessità, della proporzionalità e del rispetto della vita umana.
Esse vanno osservate da tutte le navi in alto mare, nella zona economica esclusiva, nella zona contigua ed anche nel mare territoriale e nelle acque interne.