Gli interessi che persegue la comunità internazionale sono essenzialmente di due tipi: da una parte, interessi che sono generali perché, pur appartenendo ad ogni singolo Stato, sono identici a quelli degli altri Stati; dall’altra parte, interessi che sono generali perché riguardano l’essenza stessa dell’umanità e sono, quindi, posseduti indistintamente da tutti gli Stati.
Con l’evolversi ed il moltiplicarsi dei bisogni e degli interessi sovranazionali – avvertiti come bisogni ed interessi unici condivisi da tutti gli Stati – la disciplina giuridica del singolo Stato si rivela insufficiente, mentre diventa sempre più necessaria la previsione di norme internazionali e transnazionali atte a tutelare gli interessi dell’intera comunità internazionale.
Contribuiscono alla descritta trasformazione e rideterminazione della comunità internazionale la crisi del concetto di sovranità statale ed il diffondersi dei fenomeni della globalizzazione e dell’aggregazione degli interessi.
In proposito, la Ch.ma Prof.ssa Angela Del Vecchio afferma che “Lo Stato appare sempre più in difficoltà nel compito di garantire sicurezza, giustizia, libertà e ricchezza ai propri cittadini, ed in conseguenza di ciò per il raggiungimento di alcuni di tali obiettivi sovente vengono istituite organizzazioni internazionali, così da assicurare in altri modi l’ordine internazionale, la certezza del diritto, la produzione di regole effettivamente in grado di disciplinare determinati rapporti che fuoriescono dai confini degli Stati” ed, ancora, soggiunge che “Nella fase attuale, in cui la globalizzazione rimette in discussione principi fondamentali della convivenza internazionale, quali il concetto di sovranità, il concetto di democrazia ed così via, appare, dunque, necessario ridefinire un complesso di norme e prevedere una serie di organi in grado di superare le insufficienze del sistema ancora vigente”.
In tale contesto, orbene, emerge la tendenza a creare organi giurisdizionali internazionali a cui affidare la tutela degli interessi della comunità internazionale e la risoluzione dei conflitti, la cui soluzione non può essere circoscritta ad un unico Stato, ma riguarda direttamente o indirettamente la comunità internazionale.
Tali conflitti possono riguardare la repressione e l’accertamento delle più gravi violazioni dei diritti umani, o gli scambi commerciali internazionali, o le diverse problematiche del mare, etc.
I suddetti conflitti concernono, dunque, interessi la cui dimensione tendenzialmente universale trascende i confini statali e comporta la sottrazione di tali controversie alla “giurisdizione interna” ed il loro deferimento ad organi giurisdizionali internazionali.
Le regole da rispettare derivano da una molteplicità di fonti di diritto, per cui i conflitti sono frequenti e spesso compare il problema del coordinamento e della sovrapposizione tra meccanismi diversi di risoluzione delle controversie che, a loro volta, possono comportare conflitti di giurisdizione.
Pertanto, appare nella comunità internazionale la necessità di cooperazione tra gli Stati al fine di prevedere e costituire un sistema di regole e sanzioni, che trovi la propria forza nell’istituzione di nuovi tribunali internazionali dotati di competenze ratione personae, ratione materiae e ratione loci.
Nell’attuale ordinamento internazionale, agli organismi giurisdizionali è attribuito anche un potere di normazione, in quanto le decisioni delle Corti e dei Tribunali non hanno efficacia soltanto per il singolo caso, ma rivestono un valore generale nel contesto nel quale opera l’organo giurisdizionale o nel settore in cui esercita la sua competenza.