Nell’ambito del diritto del mare, esiste un articolato sistema di soluzione delle controversie riguardanti l’interpretazione e l’applicazione della UNCLOS e tutte le ulteriori questioni inerenti le diverse problematiche del mare.
La disciplina per la soluzione delle controversie è contenuta nella Parte XV della Convenzione.
La Parte XV è strutturalmente divisa in tre sezioni:
– la Sezione I (UNCLOS, artt. 279-285) contiene le disposizioni generali per la soluzione delle controversie con mezzi pacifici non vincolanti;
– la Sezione II (UNCLOS, artt. 286-296) disciplina le procedure obbligatorie sfocianti in decisioni vincolanti;
– la Sezione III (UNCLOS, artt. 297-299) prevede limiti ed eccezioni all’applicabilità della Sezione II.
L’art. 279 della UNCLOS, nel sancire l’obbligo degli Stati contraenti di giungere alla soluzione con mezzi pacifici di qualsiasi controversia sorta tra loro relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convezione, richiama espressamente gli artt. 2, numero 3, e 33, numero 1, della Carta delle Nazioni Unite.
Orbene, l’art. 2, numero 3, della Carta delle Nazioni Unite scolpisce il principio in base al quale le controversie internazionali vanno risolte con mezzi pacifici, “in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo”.
Gli Stati possono cercare la soluzione della controversia scegliendo uno qualsiasi dei mezzi elencati dall’art. 33, numero 1, della Carta e cioè: negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta.
A tale proposito, gli Stati coinvolti nella controversia devono procedere senza indugio ad uno scambio di vedute sulla soluzione della questione attraverso negoziati od altri mezzi pacifici.
Inoltre, per facilitare la composizione della lite, è previsto che la controversia possa essere sottoposta ad una procedura di conciliazione.
Quando non è stato possibile trovare una soluzione con mezzi pacifici, la questione è sottoposta alle procedure obbligatorie sfocianti in decisioni vincolanti così come disciplinato dalla Sezione II.
Qualsiasi controversia non risolta attraverso i procedimenti diplomatici di cui alla Sezione I, può essere sottoposta, su istanza di ciascuna delle parti della controversia, a quattro possibili procedure:
– il Tribunale Internazionale per il diritto del mare;
– la Corte Internazionale di giustizia;
– un tribunale arbitrale ex Allegato VII della UNCLOS;
– un tribunale arbitrale speciale ex Allegato VIII della UNCLOS.
Il Tribunale Internazionale per il diritto del mare (ITLOS) è un organo giurisdizionale, con sede in Amburgo, istituito dalla Convenzione di Montego Bay per giudicare le controversie inerenti eventuali problematicità sorte dall’applicazione delle norme contenute nella convenzione in argomento.
La Corte Internazionale di Giustizia è organo delle Nazioni Unite, con sede all’Aja ed è regolata da uno statuto annesso alla Carta dell’ONU.
L’Allegato VII prevede che ogni parte di una disputa può sottomettere questa ad una procedura arbitrale istituita appositamente attraverso una notificazione alle altre parti di un atto di citazione.
Infine, l’arbitrato speciale previsto nell’Allegato VIII può essere istituito per le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione degli articoli in materia di pesca, protezione e salvaguardia dell’ambiente marino, ricerca scientifica e navigazione, incluso inquinamento da navi e da dumping.
Vanno sottolineate alcune clausole di particolare interesse che differenziano l’ITLOS dagli altri organi giurisdizionali in funzione.
In primo luogo, per quanto concerne la sua competenza ratione personae, esso può essere adito dagli Stati parti della UNCLOS, dalle Organizzazioni Internazionali e da Enti diversi dagli Stati che abbiano consentito ad essere vincolate dalla Convenzione.
La competenza del Tribunale si può estendere anche a soggetti diversi dai precedenti nei casi che concernono la giurisdizione della Camera dei fondi marini.
Infatti, quest’ultima può decidere su controversie che contrappongono non solo gli Stati parti ma anche questi e l’Autorità Internazionale dei fondi marini, nonché le imprese, le persone fisiche e le persone giuridiche parti di un contratto riguardante le attività condotte sui fondi marini.
Tale riconoscimento di diritto a intervenire nel giudizio anche a persone fisiche e giuridiche, davanti ad un organo giurisdizionale internazionale, rappresenta una novità nell’ordinamento internazionale.
La Sezione III della Parte XV pone limiti all’applicabilità delle soluzioni contenute nella Sezione II.
In particolare, lo Stato contraente, al momento della firma, ratifica, adesione o tramite successiva dichiarazione, ha facoltà di non accettare uno o più delle procedure previste per la risoluzione delle controversie.
Inoltre, le parti della controversia hanno il diritto di accordarsi su un’altra procedura di soluzione o di raggiungere un accordo in via amichevole.