Chi può sposarsi
a) le persone fisiche maggiorenni che hanno lo stato libero.
(Avere lo stato libero significa non essere legati da un precedente matrimonio civile oppure da un precedente matrimonio religioso trascritto nei registri dello stato civile. Oltre allo stato libero, é necessario che le persone che decidono di sposarsi non siano legate da vincoli di parentela, di affinità, adozione e di affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile).
b) le persone fisiche che hanno già compiuto 16 anni.
(In questo caso, é necessaria l’autorizzazione del Tribunale dei minorenni).
c) le persone fisiche già coniugate che hanno ottenuto l’annullamento del matrimonio religioso o la cessazione degli effetti civile del precedente matrimonio civile.
Dove andare
occorre andare, con tutti i documenti richiesti, all’ufficio matrimoni del Comune scelto per la celebrazione del matrimonio, per la richiesta di pubblicazione di matrimonio.
Cosa occorre
1) un documento d’identità valido;
2) l’estratto di nascita, per uso matrimonio (da richiedere agli Uffici dello Stato Civile del Comune di nascita);
3) il certificato contestuale in carta da bollo (da richiedere agli uffici demografici del Comune di residenza; questo certificato comprende i certificati di residenza, di cittadinanza e di stato libero);
4) se uno o se entrambi i futuri sposi hanno cambiato la residenza da meno di un anno é necessario il certificato di precedente residenza in carta da bollo.
Cosa fare
Alla data fissata per la pubblicazione bisogna presentarsi allo stesso ufficio con due testimoni, uno dei quali deve essere un genitore.
La presenza di un genitore é richiesta per accertare che ricorrano le condizioni per contrarre il matrimonio, relativamente ai vincoli di parentela, filiazione, adozione e affiliazione. Quel giorno, i futuri sposi, possono prenotare la data per la celebrazione del matrimonio.
Le pubblicazioni restano affisse in Comune per almeno 8 giorni, per dare a terze persone la possibilità di opporsi al matrimonio. Il matrimonio viene celebrato nella casa comunale, dal Sindaco o da un suo delegato, alla presenza di due testimoni maggiorenni.
Il matrimonio deve essere celebrato entro sei mesi dall’affissione delle pubblicazioni. Oltre tale termine la documentazione risulta scaduta.
Qualora gli sposi intendano contrarre matrimonio in un comune diverso da quello di residenza devono produrre una specifica richiesta, in carta legale, al Sindaco del comune dove sono state eseguite le pubblicazioni, specificando i motivi addotti a giustificazione del nulla osta a contrarre matrimonio in altro Comune.
Notizie utili
-Le persone divorziate,
devono presentare una copia integrale dell’atto del precedente matrimonio, con l’annotazione della sentenza di divorzio (da richiedere agli Uffici dello stato civile del Comune in cui é stato celebrato il precedente matrimonio, previa autorizzazione della Procura della Repubblica);
-La donna rimasta vedova o divorziata
può sposarsi solo dopo che sono trascorsi 300 giorni dalla morte del marito o dal divorzio, salvo che quest’ultimo non sia stato pronunciato per separazione pluriennale o per impotenza del coniuge. La funzione di questo temporaneo divieto di nuove nozze é quella di evitare dubbi sulla paternità di un eventuale figlio di cui la donna fosse incinta. Il divieto viene a cessare con il parto o con l’interruzione di gravidanza. Qualora la donna non fosse incinta, può richiedere l’autorizzazione al matrimonio al Tribunale Civile.
-I vedovi
devono richiedere la copia integrale dell’atto di morte del coniuge. Per ottenerla, occorre l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per Comune in cui si é verificato il decesso.