Le Lettere apostoliche in forma di Motu proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus” del 15 agosto 2015 hanno ad oggetto la riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio.
Tale riforma nasce in risposta al problema consistente nel ritardo con cui solitamente veniva definito il giudizio, a scapito dei fedeli, che si vedevano costretti ad una lunga attesa per la definizione del proprio stato di vita, nonché in risposta alla necessità sollevata in ambito ecclesiastico di rendere più accessibili ed agili le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità.
In tale ottica, Papa Francesco ha voluto condividere coi Vescovi diocesani il compito di tutelare l’unità e la disciplina del matrimonio. Altresì, la riforma intende raggiungere una celerità dei procedimenti che possa assicurare pienamente l’esigenza di ottenere una risposta in tempi ragionevoli alle istanze di giustizia. Infine, per esprimere la maternità stessa della Chiesa, si è voluto assicurare per quanto possibile la gratuità del processo.
Nella riforma possono essere evidenziati alcuni principi tesi a mettere al centro del procedimento la cura e l’accompagnamento pastorale dei fedeli che hanno vissuto il fallimento del loro matrimonio.
Con la presente riforma il Papa prevede una centralità del Vescovo allorquando chiede che ogni Vescovo diocesano abbia personalmente un Tribunale collegiale o un Giudice Unico e che giudichi personalmente nel processo breviore.
In particolare: il Vescovo stesso è giudice, ciò vale specialmente nel processo breviore, come si dirà meglio in seguito; il processo giudiziale richiede, se possibile, il giudice collegiale, ma è potestà del Vescovo nominare un Giudice Unico.
Il Vescovo esercita il suo ministero in comunione con gli altri membri del collegio episcopale. Così si ricorda che la provincia ecclesiastica è istanza giurisdizionale intermedia tra il Vescovo e il Romano Pontefice; secondo la nuova legge le conferenze episcopali organizzeranno un vademecum per garantire organizzazione e uniformità nelle procedure; il servizio alla Sede Apostolica della Rota Romana si sostanzia nel ricevere l’appello del processo ordinario o breviore, nel promuovere corsi di formazione delle persone che possono prestare la loro opera nei tribunali per le procedure matrimoniali.
L’esigenza di semplificare e snellire le procedure ha condotto a semplificare il processo ordinario.
In questo ambito, le innovazioni più significative sono: 1) l’abolizione della doppia decisione conforme obbligatoria: d’ora in poi, se non c’è appello nei tempi previsti, la prima sentenza, che dichiara la nullità del matrimonio, diventa esecutiva; 2) l’istituzione di un nuovo processo, breviore, che opererà nei casi più manifesti di nullità, con l’intervento personale del Vescovo al momento della decisione.
Quest’ultima forma di processo troverà applicazione nei casi in cui l’accusata nullità del matrimonio è sostenuta dalla domanda congiunta dei coniugi e da argomenti evidenti, essendo le prove della nullità matrimoniale di rapida dimostrazione. La decisione finale, di dichiarazione della nullità o di rinvio della causa al processo ordinario, appartiene al Vescovo stesso.
Sia il processo ordinario che quello breviore sono comunque processi di natura prettamente giudiziale, il che significa che la nullità del matrimonio potrà essere pronunciata solo qualora il giudice consegua la “certezza morale” sulla base degli atti e delle prove raccolte. In ultimo, i Vescovi sono tenuti ad assicurare per quanto possibile la gratuità delle procedure.
Orbene, i recenti interventi Motu proprio hanno condotto ad una semplificazione delle procedure per la eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Il Santo Padre ha voluto che il Vescovo nella Chiesa, di cui è pastore e capo, sia anche giudice tra i fedeli a lui affidati.
Nell’ambito pastorale il Vescovo affiderà a persone idonee l’indagine pregiudiziale, che servirà a raccogliere gli elementi utili per l’introduzione del processo giudiziale, ordinario o breviore, da parte dei coniugi, tramite soggetti giuridicamente preparate.
L’indagine si chiude con la stesura della domanda o del libello da presentare al Vescovo o al tribunale competente.
A seguito della riforma del 2015 ogni Vescovo e ogni Metropolita devono procedere all’istituzione del tribunale diocesano.
Se già esiste un tribunale, ma che non ha competenza per la nullità matrimoniale, il Vescovo emette un decreto con il quale conferisce la competenza al proprio tribunale. Inoltre, qualora fosse impossibile avere un collegio di tre giudici il Vescovo dovrà decidere di affidare le cause a un giudice unico.
Normalmente sono i coniugi a impugnare il matrimonio, magari congiuntamente, ma può farlo anche il promotore di giustizia secondo il dettato del can. 1674.
Il giudice prima di accettare la causa dovrà avere certezza che il matrimonio sia irrimediabilmente fallito, in modo da risultare impossibile il ristabilire la convivenza dei coniugi.
Il tribunale competente sarà normalmente scelto secondo le previsioni dei can.i 1671,1672,1673.
Nel processo ordinario, il Vicario giudiziale competente, una volta ricevuto il libello tramite decreto notificato alle parti e al difensore del vincolo, deve, innanzitutto, ammetterlo, se vi ravvisa un fondamento.
In seguito, deve notificarlo al difensore del vincolo e alla parte che non ha firmato il libello, la quale ha un termine di quindici giorni per rispondere.
Decorso tale termine, il Vicario giudiziale fissa la formula del dubbio, determinando i capi di nullità della causa; stabilisce se la causa si tratterà con rito ordinario o breviore; nel caso di processo ordinario con lo stesso decreto costituisce il collegio dei giudici o in mancanza il giudice unico.
In materia di valutazione delle prove il Motu proprio introduce alcune novità che di seguito si annoverano. Rafforza il principio del valore delle dichiarazioni delle parti, che, se godono di testi di credibilità, considerati tutti gli indizi e gli argomenti, in assenza di confutazione, possono assumere valore di prova piena. Anche la deposizione di un solo teste può fare piena fede.
Nelle cause per impotenza o difetto del consenso par malattia mentale o anomalia psichica, si dovrà ricorrere all’opera di uno o più periti, salvo che dalle circostanze appaia inutile.
Ancora, se nell’istruttoria della causa sorge il dubbio sulla probabile non consumazione del matrimonio, sarà sufficiente sentire le parti per sospendere la causa di nullità, completare l’istruttoria in vista della dispensa super rato, e trasmettere gli atti alla Sede Apostolica, con la domanda di dispensa di una o di entrambe le parti, e con il voto del tribunale e del Vescovo.
Come si accennava sopra, la prima sentenza affermativa, se non appellata nei termini, diviene esecutiva.
Questo significa che, se una parte si è rifiutata di ricevere qualsiasi informazione relativa alla causa, si ritiene che abbia rinunciato anche a ottenere la copia della sentenza, e basterà notificarle solo la parte dispositiva.
Dunque, restando fermo il diritto di presentare la querela di nullità, decorsi i termini per l’appello, la prima sentenza che dichiara la nullità del matrimonio diviene esecutiva. Purtuttavia, in caso di appello, è possibile rigettare la domanda quando appaia meramente dilatoria, con decreto del Collegio.
Contro una sentenza esecutiva è possibile ricorrere al tribunale di terzo grado per la nuova proposizione della causa a norma del can. 1644, adducendo nuovi e gravi prove o argomenti, chiedendo così un nuovo esame della causa.
Con riferimento al processo in forma breviore, occorre precisare, in sintesi, che in presenza di situazioni di fatto indicative della nullità evidente del matrimonio, comprovate da testimoni o documenti, il Vescovo diocesano ha la competenza a giudicare la domanda.
Questo nuovo rito, in altre parole, permette al Vescovo diocesano di emettere una sentenza di nullità nelle cause in cui sussistono i seguenti due presupposti: a) la domanda è proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi col consenso dell’altro; b) le circostanze di fatti e di persone rendono manifesta la nullità.
Queste circostanza — normalmente riscontrate nell’indagine pregiudiziale o pastorale ed elencate in modo esemplificativo all’art. 14 delle Regole procedurali — non sono nuovi capi di nullità. Si tratta, semplicemente, di situazioni che la giurisprudenza ritiene elementi sintomatici di invalidità del consenso nuziale. Esse possono addirittura suggerire con evidenza la nullità del matrimonio.
In particolare sono: 1) una mancanza di fede che generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà; 2) la brevità della convivenza coniugale; 3) l’aborto procurato per impedire la procreazione; 4) l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo; 5) l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione; 6) la causa del matrimonio estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna; 7) la violenza fisica inferta per estorcere il consenso; 8) la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici.
Saranno necessari per iniziare un processo breviore: a)la domanda proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi col consenso dell’altro, al Vescovo o al Vicario giudiziale; b) il libello con i fatti su cui si fonda la domanda, le prove che possono essere raccolte dal giudice, i documenti allegati alla domanda.
In conclusione, stante la presenza evidente di situazioni di fatto indicative di una nullità del matrimonio, comprovate da testimonianze o documenti, la competenza a giudicare in forma breviore spetta al Vescovo diocesano, in seguito alla presentazione del libello, che deve esporre i fatti, indicare le prove ed esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda e che va presentato al Vicario giudiziale diocesano.
Come ha sottolineato il Decano della Rota Romana, si tratta di una riforma che incide in termini rilevanti nel settore e viene dopo trecento anni in cui il processo matrimoniale era rimasto sostanzialmente immutato. Inoltre, ha anche annunciato che il Tribunale della Rota ha elaborato al suo interno una proposta per rendere gratuiti i giudizi e nel contempo assicurare un giusto ristoro al lavoro degli avvocati.
Giuseppe Matrone (www.consulenza-legale.info)