Per il comparto scuola la disciplina del procedimento disciplinare a carico del personale ATA si rinviene nella contrattazione collettiva. In particolare, gli artt. 88 e ss del CCNL 2003 prevedono le seguenti sanzioni:
a) RIMPROVERO VERBALE: è inflitto dal D.S. (art.91, comma 1);
b) RIMPROVERO SCRITTO: è inflitto dal D.S. (art. 91 comma 1);
c) MULTA (IMPORTO NON SUPERIORE A QUATTRO ORE DI RETRIBUZIONE): è inflitta dal D.S (art. 91 comma 1);
d) SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE FINO AD UN MASSIMO DI DIECI GIORNI: è inflitta dal dirigente generale dell’ufficio scolastico regionale (art. 91, comma secondo);
e) LICENZIAMENTO CON PREAVVISO: è inflitto dal dirigente generale dell’ufficio scolastico regionale (art. 91, comma secondo);
f) LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO: è inflitto dal dirigente generale dell’ufficio scolastico regionale (art. 91, comma secondo).
Il dirigente generale dell’ufficio scolastico regionale può delegare ad altri dirigenti ( ad es. ai dirigenti preposti ai Centri Servizi Amministrativi) l’esercizio delle competenze in questione (artt. 16 e 17 D. Lgs n. 165/2001 e 8 D.P.R, n.319/2003).
La scelta della sanzione disciplinare da applicare nel singolo caso concreto è tipico esercizio del potere discrezionale del datore di lavoro. Discrezionalità non è, tuttavia, sinonimo di arbitrarietà: la fonte pattizia ha, infatti, indicato una serie di criteri applicativi quali la valutazione dell’elemento pisicologico (dolo/colpa), la rilevanza dei doveri violati; l’entità del danno o del pericolo prodotto all’Amministrazione, agli utenti o a terzi; le responsabilità specifiche del lavoratore attinenti alla sua posizione; il comportamento e la condotta complessiva del lavoratore, anche con riguardo a precedenti disciplinari, la valutazione di attenuanti o aggravanti; il concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro, la continuazione, la recidiva.
L’irrogazione delle sanzioni deve essere perciò graduata e proporzionata in relazione alla gravità dei fatti accertati. (art.92)
L. Massimo