In giurisprudenza il fenomeno del mobbing è esploso di recente ed il suo formale riconoscimento è avvenuto ad opera delle pronunce del Tribunale di Torino.
La prima di esse, risale al 16.11.1999 con la quale si afferma la legittimità del risarcimento a favore di un’operaia vittima di mobbing.
In particolare, la sig.ra Erriquez, dipendente della S.p.a ERGOM materie plastiche, adiva il giudice del lavoro, chiedendo il risarcimento per il danno biologico e neurobiologico da lei patito, imputabile a fatto e a colpa del datore di lavoro.
La ricorrente fondava la sua richiesta sulla grave forma di crisi depressiva contratta in conseguenza della segregazione sofferta (nella specie, determinata essenzialmente dall’essere addetta ad una macchina collocata in uno spazio angusto e ristretto, in modo da evitare per la lavoratrice qualsiasi contatto con l’esterno) e delle intollerabili condizioni di lavoro (risulta dagli atti che il capo turno, tale sig. Dumas, fosse aduso a trattare in modo non urbano i suoi sottoposti, non privando il suo linguaggio corrente di bestemmie, insulti, frasi sarcastiche ed offensive).
Il giudice, dopo aver proceduto a fornire una, seppur generica, definizione di mobbing, si esprimeva favorevolmente sull’esistenza del rapporto di causalità tra ambiente di lavoro e insorgenza della patologia, dal momento che il precedente stato di salute della ricorrente, del tutto privo di disturbi patologici, le aggressioni verbali del sig. Dumas, peraltro note in azienda, e lo spazio oltremodo ristretto potevano essere considerati più che sufficienti per integrare la causa della patologia avvertita dalla sig.ra Erriquez.
Ciò, in aggiunta alla conoscenza della società, provata per testi, delle condizioni in cui era costretta ad operare la ricorrente, determinava senza dubbio responsabilità a carico del datore di lavoro (ex art. 32 Cost. + art. 2087 c.c), il quale sarà perciò tenuto a risarcire il danno.
Con questa prima sentenza, il Tribunale di Torino introduce un importante principio, quello per cui la causazione di una malattia può essere provocata anche da semplici (purché ripetitive ed esasperate) forme di aggressione psichica, là dove in passato l’insorgenza di una forma patologica sarebbe stata collegata solo alla messa in essere di atti tipici, idonei a causare nella vittima uno stato di malattia (quali, ad esempio, il demansionamento, la perdita di una chance o le stesse molestie sessuali).
Dopo poco più di un mese, lo stesso Tribunale di Torino, in data 30.12.99, tornava a pronunciarsi sull’argomento.
Anche in questa occasione la scelta del Tribunale è di condannare al risarcimento la società che aveva demansionato una dipendente, assegnandola a mansioni diverse che, pur rientrando astrattamente nell’ambito dell’inquadramento di appartenenza, non assicuravano la professionalità pregressa (nel caso specifico, l’uso della lingua straniera, essendo la dipendente adibita ai contatti con la clientela estera).
Le due pronunce del Tribunale di Torino aprono le porte del diritto al mobbing come fenomeno unitario, come categoria di responsabilità idonea a rendere più efficace la tutela integrale della personalità morale dei lavoratori.
In questo senso, le sentenze torinesi segnano una svolta rispetto al tradizionale sistema di responsabilità posto a tutela dei lavoratori vittime di persecuzioni: la condotta del mobber viene, infatti, collocata in uno schema ben più ampio di quello disciplinato dall’art. 2103 c.c..
Si assiste ad un passaggio certamente degno di rilievo: dall’orientamento precedente delle Corti che, pur in presenza di strategie persecutorie, si concentravano sul demansionamento e applicavano, pressoché in via esclusiva, lo schema più ristretto, di cui al 2103 c.c., si perviene ad una prospettiva più ampia di responsabilità, in cui al centro dell’indagine viene posto l’intento persecutorio, che sta alla base della modificazione peggiorativa delle mansioni.
In questa ottica, le condotte dei mobbers fanno scattare direttamente gli schemi, di cui all’art. 2087 c.c., che diviene, in materia, la norma cardine di responsabilità.