Vi è mai capitato di acquistare un prodotto rivelatosi poi difettoso?
Ecco come agire a tutela dei vostri diritti.
La disciplina dei contratti di compravendita di cui una parte sia il consumatore è contemplata negli artt 1519 bis e ss. del Codice Civile, introdotti dal D. Lgs 2/02/1999 n. 24, sulla scorta della Direttiva 1999/44 CE.
Per individuarne l’ambito di applicazione l’art. 1519 bis definisce le tipologie dei contratti (fondamentalmente vendita di beni di consumo, cui sono equiparati i contratti di permuta, di somministrazione, di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre), la nozione di consumatore e quella di produttore.
Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed è perciò responsabile, nei confronti del consumatore, per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna.
Quindi, la disciplina riguarda non solo difetti del prodotto che lo rendano del tutto inutilizzabile, ma anche quei difetti di qualità che rendano il prodotto parzialmente inutilizzabile o non conforme alla presentazione fatta dal venditore, o prodotti di qualità inferiore rispetto a quelle abituali di un bene dello stesso tipo.
In tutti questi casi, il venditore è responsabile nei confronti del compratore per i vizi e i difetti che il prodotto presenta e potrà agire, a sua scelta e senza alcuna spesa aggiuntiva, per ottenere la riparazione o sostituzione, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o risulti eccessivamente oneroso rispetto all’altro. In questo ultimo caso,il consumatore avrà comunque diritto ad ottenere il servizio meno oneroso per il venditore.
Nell’ipotesi, invece, in cui il venditore non provveda alla riparazione entro il termine concordato (sarebbe sempre buona norma richiedere al venditore di specificare sullo scontrino o su un documento inerente la vendita, tale termine) potrà ottenere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
La responsabilità del venditore sussiste quando il difetto di conformità si manifesti entro il termine di due anni dalla consegna del bene, ma il consumatore decade dai suoi diritti se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. L’azione non è più proponibile quando siano decorsi 26 mesi dalla consegna.
La responsabilità del venditore sussiste anche quando il difetto di conformità sia dipeso dal produttore del prodotto medesimo o dal precedente venditore nella catena di distribuzione, salvo il diritto di regresso nei confronti di questi ultimi.
E’ da ricordare, infine, che per i prodotti che siano assistiti da garanzia convenzionale, la garanzia vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione medesima o nella relativa pubblicità.
In definitiva, il consumatore gode di una tutela più ampia di quella offerta al “comune compratore” dagli artt. 1490 e cc., così come confermato anche dalla previsione della nullità di patti anteriori alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volti ad escludere o a limitare i diritti riconosciutigli dal legislatore.
L. Massimo