La Cassazione, con la Sentenza 18 aprile 2007 n. 9167, pone un freno al gran numero di contravvenzioni che vengono elevate agli automobilisti intrappolati dal traffico all’incrocio mentre scatta il semaforo rosso.
Fatto: Tizio veniva multato per un presunto attraversamento dell’incrocio con semaforo proiettante luce rossa. Tizio si opponeva al verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale, eccependo di aver impegnato legittimamente l’incrocio, cioè prima che si accendesse la luce rossa e che, tuttavia, a causa dell’eccessivo intralcio della circolazione, restava intrappolato in fila allorquando scattava la luce rossa.
Il Giudice di Pace adito rigettava l’opposizione, non rilevando nulla in ordine alla mancanza dell’elemento soggettivo.
A seguito di tanto, Tizio proponeva ricorso in Cassazione.
Motivi della decisione: secondo la Corte di Cassazione l’elemento soggettivo non può non essere preso in considerazione e, pertanto, il ricorso va accolto.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE, Sentenza 18 aprile 2007, n. 9167
Svolgimento del processo
M. P. ha impugnato, nei confronti del Comune di Roma, con ricorso notificato il 16 febbraio 2006, la sentenza del Giudice di Pace di Roma, depositata il 20 gennaio 2005, che gli aveva rigettato l’opposizione al verbale di contestazione della violazione di cui agli articoli 41/11 e 146 Cds, redatto dalla Polizia.
Lamenta la falsa applicazione dell’articolo 2700 c.c. e la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. atteso che il Giudice di Pace nulla aveva rilevato in ordine all’eccepita inesistenza dell’elemento soggettivo, determinata dal fatto che era rimasto intrappolato dal traffico nell’area d’incrocio, si che non gli poteva essere imputata la circostanza che fosse scattato il segnale rosso.
Il Comune non resiste.
Il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso ex articolo 375 c.p.c., attesa la manifesta fondatezza della doglianza.
Motivi della decisione
In effetti il Giudice di Pace di Roma omette completamente di esaminare e motivare in ordine all’eccepita inesistenza dell’elemento soggettivo, limitandosi ad affermare il valore probatorio ex articolo 2700 c.c. dell’impugnato verbale, incorrendo così nella violazione di cui all’articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia, di fatto denunciata nella doglianza del ricorrente.
All’accoglimento del ricorso, segue la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Giudice di Pace di Roma, altro magistrato, affinché riesamini il ricorso e decida, anche in ordine alle spese del presente grado, fornendo adeguata motivazione in relazione alle specifiche doglianze del ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia al GdP di Roma altro magistrato, anche per le spese del presente grado.