La L. n. 69/2009, modificando il co. 1 dell’art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema processuale il cd. principio della non contestazione, ovvero l’obbligo per il giudice di assumere in decisione senza bisogno di prova i fatti allegati in giudizio da una parte e non specificamente contestati dalla controparte costituita.
In proposito, la dottrina ha avuto modo di precisare che, “nel momento in cui il co. 1 dell’art. 115 impone che, laddove la parte intenda contestare i fatti ex adverso allegati, lo debba fare in modo specifico, colora una tale attività della parte imponendole di non limitarsi alla mera negazione, ma di specificare la sua contestazione, formulandola come un’allegazione diversa e di segno contrario rispetto all’allegazione dedotta dalla controparte. Dunque, intervenuta la non contestazione il fatto allegato non diventa vero in quanto provato, ma molto più semplicemente diventa non coperto dall’onere della prova per la parte che l’ha allegato”.