La “Talidomide” è un farmaco che negli anni cinquanta e sessanta veniva largamente prescritto alle donne in gravidanza come anti-nausea in quanto ritenuto erroneamente “innocuo” ovvero improduttivo di effetti collaterali sul feto (cfr: www.vittimetalidomideitalia.it).
Tale prodotto, inventato dalla ditta tedesca Chemie Grünenthal, venne ritirato dal commercio alla fine del 1961, dopo essere stato venduto come farmaco “da banco” in mezzo mondo, allorquando fu accertato che dalle madri che avevano assunto durante il periodo di gestazione la “Talidomide” nascevano figli con gravi malformazioni congenite agli arti e generalmente agli arti superiori (cfr: www.farmaciegravidanza.gov.it; https://it.wikipedia.org).
In Italia il farmaco in questione venne ritirato solamente a settembre del 1962 (cfr: https://it.wikipedia.org).
Con decorrenza dal 1° gennaio 2008 è stato riconosciuto un indennizzo a favore dei soggetti nati dal 1959 al 1965 affetti da sindrome da talidomide, nelle forme della “amelia” (assenza degli arti), “focomelia” (riduzione delle ossa lunga degli arti), “emimelia” (mancanza di uno o più segmenti ossei degli arti) e “micromelia” (presenza di arti abnormemente corti).
Detto indennizzo è stato previsto dall’art. 2, comma 363, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato ed integrato dall’art. 31 del Decreto Legge 30 dicembre 2008, 207, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14, e del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 2 ottobre 2009, n. 163.
Come è stabilito dall’art. 1, comma 2, del DM 163/2009, il suddetto indennizzo “consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma corrispondente ad un importo base di riferimento, determinato in analogia a quanto previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattro volte per le categorie settima e ottava della tabella A, annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni”.
Più precisamente, l’importo dell’indennizzo in esame va determinato utilizzando come “base di riferimento” l’indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992 moltiplicando tale base di riferimento per il coefficiente indicato dal D.M. 163/2009.
Appare doveroso puntualizzare che quest’ultima somma, oggetto della successiva moltiplicazione, è composta da due elementi: l’uno consistente in un assegno determinato in misura di cui alla tabella B allegata alla legge n. 177 del 1976, rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato (comma 1 dell’art. e L. 210/1992); l’altro consistente in una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959.
Ecco che insorgeva controversia tra i talidomidici ed il Ministero della Salute, in quanto, in ordine a questa seconda componente dell’indennizzo, il Ministero aveva inizialmente escluso l’applicabilità del meccanismo di rivalutazione espressamente previsto per l’assegno dal comma 1 dell’art. 2 citato. Successivamente era intervenuto a sostegno dell’interpretazione del Ministero l’art. 11, commi 13 e 14, del D.L. 78 del 2010, norma che, come ben noto, veniva dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 293/2011.
In pratica, il Ministero aveva calcolato tale seconda componente in cifra fissa senza applicare alcun meccanismo rivalutativo, ritenendo dovuta solo la rivalutazione Istat prevista sull’intero indennizzo dall’art. 1, comma 4, L. 299/2005.
Orbene, nel caso affrontato dal Tribunale di Salerno, il ricorrente premetteva:
— di essere nato con una malformazione alla mano sinistra causata dall’assunzione da parte della propria madre di farmaci a base di talidomide durante il periodo di gestazione;
— di aver presentato regolare istanza per il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla L. 244/2007;
— che la Commissione Medica Ospedaliera incaricata dal Ministero aveva riconosciuto il nesso causale tra la “Talidomide” e le infermità di cui era affetto;
— che dette menomazioni risultavano ascrivibili alla sesta categoria della tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834;
— che il Ministero della Salute con decreto del 26 luglio 2010 gli aveva comunicato il pagamento di somme a titolo di arretrati per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 e con il medesimo documento lo aveva informato per l’anno 2010 l’importo annuo dell’indennizzo previsto per la sesta categoria;
— di aver contestato gli importi liquidati, con lettera raccomandata a/r, invitando il Ministero a corrispondergli gli interessi legali per il ritardo nel pagamento degli arretrati, le somme non corrisposte a titolo di rivalutazione e a rivalutare integralmente l’indennizzo previsto dalla richiamata legge 244/2007;
— che il Ministero rispondeva che non vi erano errori nella liquidazione dell’indennizzo e che la rivalutazione dell’indennità integrativa speciale non era dovuta.
Tanto premesso, il ricorrente con ricorso depositato in data 12.01.2015 avanti al Tribunale di Salerno, distinto al n. 150/2015 rgl, chiedeva la condanna del Ministero della Salute, in persona del ministro pt, al pagamento delle somme non corrisposte a titolo di rivalutazione, a titolo di differenza tra gli arretrati dell’indennizzo dal 1° gennaio 2008 al 30 novembre 2014 dovuti e quelli corrisposti, nonché degli interessi legali non corrisposti e maturati dal l 1° gennaio 2008 al 30 novembre 2014, oltre interessi dal dovuto al saldo, oltre all’accertamento del diritto alla rivalutazione integrale dell’indennizzo e ciò in virtù del principio dell’integrale rivalutabilità dell’indennizzo ex l. 210/1992 anche pro futuro, per il periodo successivo a quello per cui era causa e con durata a vita.
Il Ministero della Salute si costituiva in giudizio, sebbene tardivamente, resistendo alle avverse pretese.
A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente puntualizzava che, come acclarato dalla Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 293/2011, dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, con la Sentenza 3 settembre 2013 e da tutta la giurisprudenza di legittimità e di merito (ex multis: Cassazione, Ordinanze n. 29080 e n. 29914 del 2011; Cassazione, Sentenza 27 giugno 2012, n. 10769; Cassazione, Ordinanza 29 ottobre 2013, n. 24319; Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, Sentenza 10 gennaio 2012, n. 532; Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, Sentenza 7 gennaio 2012, n. 560; Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, Sentenza 22 febbraio 2012, n. 57; Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, Sentenza 8 maggio 2012, n. 1575), l’indennizzo previsto dalla L. 210/1992 doveva essere interamente rivalutato in base al tasso di inflazione programmato in tutte le sue componenti e, quindi, anche nella parte relativa alla cd. indennità integrativa speciale.
Pertanto, il ricorrente non chiedeva — come erroneamente sosteneva il Ministero della Salute — di rivalutare due volte le medesime somme, bensì sosteneva che l’importo di riferimento per l’anno 2008 dovesse consistere, come per gli emotrasfusi ex lege n. 210/1992, nel relativo indennizzo integralmente rivalutato (a tale anno) in entrambi le componenti, come da giurisprudenza unanime.
Chiedeva altresì che dal 2009 gli importi annuali dovessero essere rivalutati di anno in anno in base agli indici Istat.
Tale principio, nelle more del giudizio, era stato confermato dalla Corte di Appello di Caltanissetta, Sezione Lavoro, con la Sentenza 19 febbraio 2018, n. 18, che, nell’esprimersi in maniera favorevole ai talidomidici e sfavorevole all’amministrazione, osservava che “non sarebbe logico ritenere rivalutabile solo la prima componente del complessivo indennizzo e non la seconda componente, indennità integrativa speciale”.
Il medesimo orientamento era stato sorretto dalla Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, con la Sentenza del 01.01.2018, n. 114, ed ancora dalla Corte di Appello di Torino, Sezione Lavoro, con la Sentenza 31 gennaio 2018, n. 75.
Sulla scia di tanto, il Tribunale di Salerno, con la Sentenza del 10.04.2018, n. 983, nell’accogliere la domanda attorea, affermava che “il ricorrente, lungi dall’invocare una duplice rivalutazione dell’importo a lui spettante, ha rivendicato una diversa determinazione dell’indennizzo a far tempo dall’anno 2008 (epoca di insorgenza del diritto), da effettuarsi mediante l’integrale rivalutazione dello stesso, anche nella parte relativa all’indennità integrativa speciale”.
La Giustizia del Lavoro adita soggiungeva che “Tale pretesa è senz’altro meritevole odi accoglimento, dal momento che l’indennizzo de quo dev’essere rivalutato nella sua interezza, in base agli indici Istat, con la conseguenza che oggetto di rivalutazione dev’essere anche la parte riguardante all’indennità integrativa speciale”.
Il Tribunale salernitano sottolineava che “ogni questione relativa alla rivalutabilità dell’indennità integrativa è da ritenersi ormai superata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 9 novembre 2011, con la quale il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi 13 e 14, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010, che aveva escluso dalla rivalutazione l’indennità integrativa speciale, componente principale dell’assegno”.
L’On.le Giudicante, in linea con quanto deciso dalla Corte Costituzionale, ribadiva, che “non si giustifica e, quindi, risulta fonte di una irragionevole disparità di trattamento in contrasto con l’art. 3. comma primo, Cost. la situazione venutasi a creare, a seguito della normativa censurata, per le persone affette da epatite post-trasfusionale rispetto a quella dei soggetti portatori della sindrome da talidomide”.
Ai primi, infatti, era riconosciuta la rivalutazione annuale dell’intero indennizzo, mentre ai secondi la rivalutazione risultava negata e “ciò ad onta delle caratteristiche omogenee tra i due benefici”.
Sulla base di tali argomentazioni logico-giuridiche, il Tribunale di Salerno, in persona del Presidente della Sezione Lavoro Dott. Romano Gibboni, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, “dichiarato il diritto del ricorrente a ricevere l’indennizzo ex lege n. 244/2007 (parametrato alla sesta categoria dell’indennizzo di cui alla legge n. 104/92 interamente rivalutato e moltiplicato per cinque volte) rivalutato nella sua interezza in base agli indici Istat”, condannava “il Ministero della Salute al pagamento in favore del ricorrente dell’importo di € …, unitamente agli interessi legali …”; dichiarava altresì “il diritto del ricorrente a percepire l’importo di € …. a titolo di indennizzo mensile parametro alla sesta categoria, a far tempo dall’anno 2014 e per il periodo successivo”, ponendo a carico del Ministero convenuto le conseguenti statuizioni di condanna in ordine al pagamento delle spese di lite.