Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Monocratico, Cons. Dott. Gianluca Di Filippo, con ordinanza del 08.05.2019, pronunciata nella causa civile iscritta al n. rg 3280/2018, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 08.05.2019, in maniera chiara ed esaustiva, afferma che “lo speciale procedimento di convalida (nella specie, sfratto per morosità) si trasforma in giudizio di cognizione ordinaria per il sol fatto che l’intimato si sia opposto alla pretesa avversaria, a nulla rilevando i limiti più o meno ampi della spiegata opposizione”.
L’Ecc.mo Giudicante soggiunge che “l’opposizione dell’intimato non consente la convalida e comporta la necessità di una pronuncia in merito alla richiesta, avanzata in via subordinata, di emissione dell’ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva”.
Sul punto, lo stesso Giudice, rilevato che l’opposizione si fonda su prova scritta, stabilisce che la richiesta di parte intimante volta alla concessione dell’ordinanza provvisoria di rilascio non potrà essere accolta sulla base delle seguenti argomentazioni: “a) sussistono gravi motivi ostativi all’emanazione del predetto provvedimento, ravvisabili nella estrema complessità dei rapporti esistenti tra le parti in causa; b) le parti hanno previsto nel contratto di locazione della struttura per cui è causa un canone ad aumento progressivo (c.d. a scaletta), non indicando, nel corpo del regolamento contrattuale, le ragioni alla base di siffatta clausola”.
Pertanto, la Giustizia adita, nel rigettare le richieste avanzate da parte intimante, dispone il mutamento del rito ex art. 667 cpc e fissa, all’uopo, l’udienza ex art. 420 cpc con indicazione alle parti dei rispettivi termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Infine, assegna alle parti il termine di 15 gg per introdurre il procedimento di mediazione, dal momento che la controversia “rientra in ragione dell’oggetto (locazione) tra quelle per le quali è previsto, a pena di improcedibilità, l’esperimento del procedimento di mediazione o degli analoghi procedimenti di cui all’art. 5” d.lgs. 28/2010 (come novellato dal D.L. 69/2013, con. in Legge 98/2013).