Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice del Lavoro Cons. dott. Carlo Mancuso, con la Sentenza n. 562 del 28.03.2019, affronta la spinosa e complessa questione riguardante la natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro.
Secondo il constante orientamento della Corte di Cassazione, “ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento. L’elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell’attività lavorativa; altri elementi – come l’osservanza di un orario, l’assenza di rischio economico, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione – possono avere, invece, valore indicativo ma mai determinante (Cass. 7171/2003; Cass. 4171/2006).
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, nel richiamare detto insegnamento giurisprudenziale, osserva che “Le emergenze processuali non hanno fornito particolare contributo a chiarire il rapporto di subordinazione. In altri termini non è chiaro se nella sua attività il ricorrente si limitasse ad eseguire le disposizioni date da un datore di lavoro o se svolgesse la sua prestazione in autonomia, venendo quindi pagato sotto forma di prestazione autonoma con ritenuta d’acconto. Nè è dimostrato il rigido assoggettamento ad un orario di lavoro predeterminato e l’obbligo di rendere conto”.
Alla luce di tanto, il Giudicante “non ritiene sufficientemente provato l’elemento della subordinazione, né lo stesso ricavabile per presunzione da una serie di elementi sintomatici o indiziari, che, nella specie, sono rimasti quanto mai incerti e contraddittori” e, pertanto, rigetta il ricorso.