Nel contratto di lavoro a tempo parziale deve essere inserita una precisa regolamentazione della collocazione oraria della prestazione con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. Il datore di lavoro non può modificare unilateralmente la collocazione della prestazione lavorativa rispetto a quella contrattualmente stabilita. Le parti del contratto individuale hanno però la facoltà di stipulare un patto, in forma scritta, avente come oggetto una clausola flessibile. Tale patto può essere stipulato anche quando il rapporto di lavoro è a termine.
La regolamentazione del lavoro flessibile è demandata alla contrattazione collettiva che deve individuare i limiti e le modalità di esercizio del potere del datore di lavoro di variare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione. La legge prevede in favore del lavoratore un preavviso di due giorni lavorativi. Le parti possono stabilire anche un preavviso diverso, ma non possono comunque eliminarlo completamente. In caso di lavoro flessibile il lavoratore ha inoltre diritto a specifiche compensazioni.
In mancanza di regolamentazione per via collettiva, datore di lavoro e lavoratore possono comunque accordarsi per lo svolgimento di lavoro flessibile, ma devono stabilire le modalità, le forme e la misura della compensazione. Il rifiuto del lavoratore di stipulare la clausola flessibile non costituisce in ogni caso giustificato motivo di licenziamento.