Il D.Lgs. 276/2003 ha introdotto, limitatamente al part-time verticale e misto, la facoltà per le parti di stipulare una clausola elastica relativa alla variazione in aumento della prestazione lavorativa. Questa clausola si differenzia dalla clausola flessibile perché non concerne solo la collocazione del monte ore concordato, ma attiene invece alla possibilità di ampliare il numero di ore concordato.
La clausola elastica determina cioè un incremento definitivo della quantità della prestazione.
Sta alla contrattazione collettiva regolamentare le modalità secondo le quali il datore di lavoro può aumentare la prestazione lavorativa e l’individuazione dei limiti entro cui è legittimo il ricorso al lavoro elastico. In assenza di regolamentazione collettiva tali limiti devono essere previsti dalle parti del contratto individualeche stipulino il patto avente per oggetto la clausola elastica.
La clausola elastica determina un incremento definitivo della quantità della prestazione, a differenza dello straordinario o del supplementare ove si verifica un aumento temporaneo della prestazione. La legge prevede la facoltà di stipulare una clausola elastica limitatamente al part-time verticale e misto.