Si tratta di una particolare prestazione lavorativa introdotta dalla riforma Biagi, ma non ancora applicabile, poichè deve essere predisposta una specifica norma che ne regolamenti procedure e funzionamento.
Sono tali le attività di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne, quali:
1. disoccupati da oltre un anno;
2. casalinghe, studenti, pensionati;
3. disabili e soggetti in comunità di recupero;
4. lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
Le attività che possono essere svolte con questa tipologia contrattuale sono:
1. piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare a bambini e persone anziane, ammalate o con handicap;
2. insegnamento privato supplementare;
3. piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione di edifici e monumenti;
4. realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
5. collaborazione con associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.
Lo svolgimento dell’attività occasionale di tipo accessorio non deve superare i trenta giorni nell’arco dell’anno solare (anche se in favore di committenti diversi) e i compensi complessivi non devono superare i tremila euro.