Il lavoro a progetto sostituisce la precedente accezione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, regolamentandone sia la forma contrattuale che la finalità.
I rapporti di collaborazione coordinata continuativa, come precedentemente intesi, trovano ancora possibilità di applicazione solo al personale delle pubbliche amministrazioni.
Il contratto di lavoro a progetto deve avere forma scritta e contenere i seguenti elementi:
1. indicazione della durata che può essere determinata (ad esempio con indicazione di una data specifica), ovvero determinabile (ad esempio con l’individuazione di un elemento ovvero un evento particolare a cui ricondurne la durata);
2. indicazione del progetto, programma o fase di lavoro;
3. ammontare del corrispettivo erogato e criteri con cui è stato quantificato;
4. indicazione dei tempi e modi di pagamento;
5. indicazione delle modalità di determinazione di eventuali rimborsi spese;
6. forme di coordinamento del lavoratore con il committente;
7. misure di sicurezza adottate nei confronti del lavoratore a progetto.
Il contratto deve, inoltre, avere ad oggetto uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato.
La mancanza di quanto sopra qualifica il contratto come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il lavoro a progetto non può essere instaurato con un professionista iscritto all’albo se la prestazione dedotta in contratto è di natura intellettuale o quando si tratta di prestazione occasionale. Non può essere altresì stipulato un contratto a progetto con componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, con i partecipanti a collegi e commissioni, e con coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
Il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve tenere conto del compenso normalmente corrisposto in caso di lavoro autonomo per una analoga prestazione.
In caso di infortunio, malattia o maternità il contratto viene sospeso, senza erogazione del corrispettivo; le suddette cause non comportano dunque automaticamente la risoluzione del contratto. La sospensione non comporta la proroga del contratto se non è stata espressamente prevista.
Viene risolto solo se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad 1/6 della durata stabilita, se è determinata, oppure per un periodo superiore a 30 giorni, se la durata è determinabile.
La sospensione per maternità proroga il contratto per 180 giorni, ma le parti possono eventualmente prevedere un periodo maggiore.
La risoluzione del contratto si ha con la realizzazione del progetto, del programma o della fase di esso.
Le parti possono recedere prima della scadenza per giusta causa o secondo eventuali diverse modalità concordate.