Le titolari di pensioni a carico dell’INPDAP e della altre forme di previdenza esclusive e sostitutive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, anche con domanda presentata non in costanza del rapporto di lavoro, hanno diritto ad ottenere, con effetto dalla data di presentazione della domanda, il riconoscimento ai fini di pensione, dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria del rapporto di lavoro per maternità verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro. Ciò, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del TU delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità di cui al D. Lgs. 26 maggio 2001, n. 151.
È quanto sostenuto dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con decisione 17 maggio 2007, n. 7. In particolare, la Corte a sezioni riunite significativamente afferma che “sussiste il diritto al riconoscimento, ai fini pensionistici, dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 25, co 2, del D. Lgs. 151/2001, in relazione a quanto disposto dagli artt. 16 e 17 dello stesso testo normativo i quali disciplinano diritti e doveri in occasione della maternità in ambito lavorativo, a domanda e con effetti a decorrere dalla stessa, ancorché la stessa sia avanzata non in costanza di attività lavorativa”.
Con l’art. 25, co 2, del decreto legislativo n. 151/2001, il legislatore ha inteso tutelare la maternità tout court, prescindendone dalla collocazione temporale, nonché dai requisiti soggettivi della richiedente, non rilevando se in servizio oppure in quiescenza.
Il beneficio di cui all’art. 25, co 2, del decreto legislativo n. 151/2001, per espressa volontà del legislatore, è subordinato alla sola circostanza che la richiedente abbia almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro nonché al presupposto che le gravidanze si siano verificate al di fuori del rapporto di lavoro.
D’altra parte, nessun rilievo, contrariamente a quanto ritenuto dall’INPDAP, può essere attribuito all’espressione “iscritti” contenuta nel comma 2 dell’art. 25 del D. Lgs. n. 151/2001 perché, considerata la finalità della norma ed il contesto in cui è inserita, si tratta di un’espressione “atecnica” e generica che serve a ricomprendere tutti quelli la cui posizione è gestita, in un modo o nell’altro, da un ente previdenziale.
Invero, per “soggetti iscritti” al fondo pensioni lavoratori dipendenti o alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive, deve intendersi sia coloro che, ancora in attività di servizio, versano i relativi contributi (c.d. iscrizione attiva), sia coloro che, in quiescenza, usufruiscono delle relative prestazioni (c.d. iscrizione passiva); anzi, è proprio il lessico volutamente generico che deve condurre anche in quest’ultima direzione.
Emblematicamente, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), con la circolare n. 102 del 31 maggio 2002, chiarisce che, in seguito all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 151/2001, i periodi corrispondenti a quello dell’astensione obbligatoria relativi ad eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, fermo restando il requisito contributivo minimo di 5 anni, già previsto dall’art. 14 del decreto n. 503, sono riconoscibili a domanda indipendentemente dalla loro collocazione temporale e dalla circostanza che il richiedente sia ancora in servizio o meno.
In numerose occasioni, l’INPS ribadisce tale interpretazione della norma ed, in particolare, con la circolare n. 61 del 26 marzo 2003, ha precisato che “la condizione di iscritto deve intendersi perfezionata anche nel caso l’iscrizione non sia più in atto alla data della domanda”.
L’interpretazione della normativa vigente nei termini sopra prospettati è fatta propria sia dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 25 novembre 2004, n. 22244) che dalla Corte dei Conti (cfr. sentenza n. 136/05, Sezione giurisdizionale Piemonte in data 22 aprile 2005; sentenza n. 877/05, Sezione giurisdizionale Sicilia in data 11 aprile 2005; sentenza n. 605/05, Sezione giurisdizionale Toscana in data 11 maggio 2005).