La Suprema Corte di cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 10 maggio 2007, n. 10668, ha affermato che “la natura dei termini del procedimento disciplinare nel lavoro privatistico-contrattualistico alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni deve essere definita con riguardo allo scopo che essi perseguono, a garanzia della sollecita conclusione, con la conseguenza che il carattere della perentorietà è esclusa in tutti quei termini volti a cadenzarne l’andamento”.
Nel caso specifico era accaduto che un dipendente dell’agenzia delle Entrate, licenziato per motivi disciplinari, impugnava il provvedimento per diversi ordini di ragione; in particolare, il lavoratore addiceva tra le motivazioni il mancato rispetto del termine perentorio di 20 giorni previsto dall’art. 24 del Ccnl Ministeri.
La Corte, pur ammettendo la perentorietà del termine iniziale e finale del procedimento, affermava che nell’assetto privatistico-contrattualistico del rapporto d’impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, vige il principio in base al quale “la natura dei termini contrattualmente previsti per lo svolgimento del procedimento disciplinare deve essere definita con riguardo allo scopo che essi perseguono nella prospettiva di un’inderogabile garanzia di sollecita conclusione, con la conseguenza che il carattere della perentorietà non è generalmente rinvenibile in tutti i termini volti a cadenzarne l’andamento (quali quello per la segnalazione dell’ufficio, per la contestazione degli addebiti e la relativa comunicazione all’interessato), ma deve essere riconosciuto solo a quello stabilito per l’adozione del provvedimento finale” (Cass. 13 aprile 2005, n. 7601).
La Corte, inoltre, soggiunge che la “giurisprudenza (Cass. 9955/2005) è concorde nel sostenere la necessità che la contestazione degli addebiti disciplinari sia tempestiva, dovendosi altrimenti ritenere che il datore di lavoro non abbia interesse all’esercizio dei potere disciplinare e incontrando comunque tale esercizio il limite della correttezza e della buona fede in considerazione dei diritto all’effettività della difesa spettante al lavoratore”.
Per l’effetto, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare la tempestività della contestazione ed, eventualmente, l’esistenza di uno specifico impedimento a giustificazione del ritardo.
Emiliana Matrone
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SENTENZA 10 MAGGIO 2007, N. 10668
Ritenuto in fatto
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza sopra specificata, ha confermato, giudicando infondata l’impugnazione di A P, la decisione del Tribunale di Avellino in data
2.1.2003, di rigetto della domanda proposta con ricorso del 28.11.2000 contro l’Agenzia
delle entrate – Direzione regionale della Campania – per l’annullamento del licenziamento intimatogli per motivi disciplinari il 27.7.2000 e l’emanazione delle statuizioni conseguenziali.
La Corte di Napoli, sul tema della tempestività della contestazione disciplinare a dipendente sospeso cautelarmene dal servizio dal 6.12.1993 e riammesso il 2.12.1998 per scadenza dei termine, ha ritenuto applicabili le disposizioni dell’art. 55 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 24 c.c.n.l. comparto Ministeri del 1995, interpretando la disposizione contrattuale nel senso che
il temine di 20 giorni per la contestazione indica un mero parametro di valutazione della tempestività; ha, quindi, affermato che, con riguardo al caso concreto (sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all’art. 319 c.p. e sentenza di appello in data 5.7.1999, pronunciata in sede di richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.c., di non doversi procedere per prescrizione, comunicata all’amministrazione il 23.2.2000), l’avvio dei procedimento disciplinare con la contestazione datata 29.5.2000 e notificata il successivo 12 giugno, doveva considerarsi tempestiva; ha, infine affermato che il fatto addebitato risultava provato dalle acquisizioni probatorie del procedimento penale (in particolare, dichiarazioni dello stesso dipendente) e di gravità tale (percezione di somme di danaro per compiere atti contrari ai doveri di ufficio) da giustificare il licenziamento.
La cassazione della sentenza è domandata da A P con ricorso sostanzialmente articolato in tre motivi, al quale resiste con controricorso l’amministrazione.
Considerato in diritto
Il ricorso censura la sentenza impugnata, in primo luogo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma secondo, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri 16.5.1995 e dell’art. 59 d.lgs. n. 29/1993, nonché per vizio della motivazione, in relazione alla ritenuta tempestività della contestazione. Si sostiene la natura perentoria del termine contrattuale di 20 giorni, previsto al fine di specificare il principio legale della tempestività, e, in ogni caso, il mancato assolvimento, da parte dell’amministrazione, dell’onere di provare i fatti e le attività svolte secondo il parametro della tempestività (possesso degli atti dei procedimento penale; valutazioni necessarie, ecc.).
Le riferite censure alla sentenza impugnata non possono trovare accoglimento perché la decisione è conforme al diritto, ancorché la motivazione debba essere in parte corretta (art. 384, comma secondo, c.p.c.).
Si premette che la giurisprudenza della Corte ha enunciato il principio di diritto secondo il quale, nell’assetto privatistico-contrattualistico del rapporto d’impiego dei dipendenti da pubbliche amministrazioni, la natura dei termini contrattualmente previsti per lo svolgimento del procedimento disciplinare deve essere definita con riguardo allo scopo che essi perseguono nella prospettiva di un’inderogabile garanzia di sollecita conclusione, con la conseguenza che il carattere della perentorietà non è generalmente rinvenibile in tutti i termini volti a cadenzarne l’andamento (quali quello per la segnalazione dell’ufficio, per la contestazione degli addebiti e la relativa comunicazione all’interessato), ma deve essere riconosciuto solo a quello stabilito per l’adozione del provvedimento finale; nondimeno, la non perentorietà del termine di venti giorni tra conoscenza del fatto e contestazione dell’addebito incide pur sempre sulla necessaria immediatezza della contestazione rispetto al momento della conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro, sul quale grava, di conseguenza, l’onere di dimostrare la tempestività della contestazione e, eventualmente, l’esistenza di uno specifico impedimento a giustificazione del ritardo (Cass. 13 aprile 2005, n. 7601).
Il richiamato principio di diritto, che non consente di condividere la tesi della natura perentoria del termine di 20 giorni, non è, però, pertinente alla fattispecie, in presenza di ragioni giuridiche che conducono ad escludere proprio l’applicabilità della disposizione contrattuale in esame, con assorbimento della tesi subordinata, secondo cui le ragioni del mancato rispetto del termine di 20 giorni avrebbero dovuto essere allegate e provate dall’amministrazione.
Invero, la giurisprudenza della Corte (Cass. 28 settembre 2006, n. 21032) si è già pronunciata con riguardo a fattispecie nella quale – come nel caso in esame – il procedimento penale era già pendente alla data di entrata in vigore del contratto (16 maggio
1995) e la situazione era retta della normativa precedente (art. 117 d.P.R. 311957), secondo la quale, qualora per il fatto addebitato al dipendente sia stata promossa azione penale, il procedimento disciplinare non può essere iniziato fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso. Ha precisato che, avuto riguardo all’epoca di inizio del procedimento penale a carico del dipendente, dove farsi applicazione della regola di cui al richiamato art. 117 d.PR. 311957, che ha certamente natura di norma procedimentale nella parte in cui dispone che il procedimento disciplinare non può essere aperto prima della conclusione dei processo penale e, se aperto, deve essere sospeso. La successiva inapplicabilità della norma speciale, pertanto, non può incidere sulla situazione determinatasi al tempo della sua vigenza, in forza del generale principio per cui i procedimenti sono regolati dalla normativa dell’epoca in cui gli atti sono posti in essere, non esclusa, ovviamente, quella che preclude l’inizio del procedimento stesso. Ne discende che, sopravvenuta la normativa contrattuale, l’amministrazione non aveva l’onere di iniziare o riattivare i procedimenti disciplinari non iniziati o sospesi (situazioni sostanzialmente equivalenti) nella pendenza di procedimento penale.
D’altra parte, la norma che appare più vicina al caso di specie (che si sottrae ratione temporìs alle disposizioni di cui alla legge 27 marzo 2001 n. 97) è quella contenuta nel comma 8 dell’art. 25 c.c.n.l. 16.5.1995 (le cui disposizioni sono conosciute, al pari delle norme giuridiche direttamente dalla Corte ai sensi dell’art. 63, comma 5, d.lgs. 165/2001).
Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi dei commi 6 e 7 è riattivato entro 180 giorni da quando l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva. Si tratta di disposizione che ricalca il precetto già contenuto nell’art. 9, comma 2, della 1. 7 febbraio 1990, n. 19 (poi sostituito con il minore termine di 90 giorni recato dall’art. 5, comma 4, 1. 97/2001), mentre la limitazione letterate alla sospensione trova spiegazione nella cessazione, concomitante con la disapplicazione della normativa speciale attuata dal contratto, del divieto di iniziare il procedimento disciplinare in pendenza di quello penale.
Le parti stipulanti, in realtà, non si sono poste il problema dei procedimenti penali iniziati prima della stipulazione dei contratto e del conseguente regime dei procedimento disciplinare, regolando solo il caso di quelli sospesi. Ma tale difetto di previsione rende applicabile esclusivamente le disposizioni contenute nell’art. 55, comma 5, del d.lgs, n. 165/2001 (che riproduce l’ari 59 dei d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 27 del d.lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall’art. 2 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 dei 1995, nonché dall’art. 27, comma 2 e dall’art. 45, comma 16 del d.lgs n. 80 dei 1998), secondo cui: Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell’addebito al dipendente… .
Occorre, a questo punto, ricordare come, con riguardo al lavoro privato di diritto comune e pur in difetto di specifica previsione normativa, la giurisprudenza della Corte è ferma nel ritenere la necessità che la contestazione degli addebiti disciplinari sia tempestiva, dovendosi altrimenti ritenere che il datore di lavoro non abbia interesse all’esercizio dei potere disciplinare e incontrando comunque tale esercizio il limite della correttezza e della buona fede in considerazione dei diritto all’effettività della difesa spettante al lavoratore (vedi, tra le numerose, Cass. 9955/2005). La stessa giurisprudenza, con riguardo all’ipotesi del rilievo penale dei fatti addebitati, ha però precisato che, qualora sia intervenuta sospensione cautelare del dipendente sottoposto a procedimento penale, ai fini della sussistenza dei requisito della tempestività, la definitiva contestazione ben può essere differita all’esito del procedimento penale (vedi, tra le altre, Cass. 13294/2003).
Ne discende che, in relazione a fattispecie di sentenza penale definitiva comunicata all’amministrazione il 23.2.2000 e di avvio del procedimento disciplinare con la contestazione datata 29.5.2000 e notificata il successivo 12 giugno, avuto riguardo al complessivo quadro normativo sopra tracciato, il requisito della tempestività deve ritenersi sussistente, considerato il parametro costituito dal termine 180 giorni, fissato dalla norma contrattuale per riattivare il procedimento sospeso.
Una diversa soluzione non sarebbe conforme al criterio di ragionevolezza, siccome l’ipotesi della sospensione di procedimento già iniziato presuppone che i fatti siano già stati, in qualche modo, vagliati dall’amministrazione, mentre quella del procedimento disciplinare non avviato postula la considerazione per la prima volta della vicenda, all’esito del giudizio penale. Del resto, l’irragionevolezza e la contrarietà al principio di buon andamento di termini che rendano più difficoltosa ed incerta la applicazione delle sanzioni disciplinari, con una ponderazione tra l’interesse del dipendente pubblico a una sollecita definizione della propria situazione disciplinare e l’esigenza dell’amministrazione di instaurare tale procedimento sbilanciata a vantaggio dei dipendente pubblico, è stata affermata anche dalla giurisprudenza costituzionale (vedi Corte costituzionale, 24 giugno 2004, n. 186).
Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 445, comma 1, c.p.c. e vizio della motivazione, si deduce che gli elementi accertati nel procedimento penale non erano idonei
a comprovare la sussistenza dei fatto addebitato.
Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 2106 c.c. e vizio della motivazione si censura la sentenza impugnata per violazione del principio di proporzionalità, non avendo scrutinato le circostanze del caso concreto, in particolare i precedenti e la condotta successiva al fatto.
Anche questi ulteriori due motivi, da esaminare congiuntamente per la connessione tra le argomentazioni, non possono trovare accoglimento.
La sentenza impugnata non ha trascurato di accertare in fatto che erano stati acquisiti le copie dei verbali di interrogatorio del P nel corso delle indagini preliminari e che i fatti addebitati, che avevano portato alla condanna in primo grado, erano stati ampiamente ammessi ed inoltre confermati da quanto emerso in procedimenti penali connessi, oltre che in sede di richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.c. con l’appello (che non conteneva una ritrattazione); ha, quindi, valutato che l’essersi reso il dipendente responsabile di corruzione, in relazione alle mansioni inerenti al suo ufficio, costituiva inadempimento di gravità tale da pregiudicare in maniera irreparabile il rapporto dì fiduciario con l’amministrazione.
Le critiche dei ricorrente al detto accertamento, che risulta giustificato con motivazione sufficiente e logica, si mantengono, da una parte, sul piano della genericità; per altra parte, denunciano l’omessa considerazione di elementi privi di effettiva rilevanza per il giudizio (assenza di precedenti disciplinari; riammissione in servizio ed esecuzione irreprensibile della prestazione lavorativa), ovvero contrappongono, inammissibilmente in questa sede, una verità diversa da quella ricostruita dalla sentenza (avvenuta ritrattazione delle ammissioni di colpevolezza).
La complessità della questione relativa al primo motivo dei ricorso, con la correzione della motivazione della sentenza impugnata sul punto, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.