L’INPS, con la circolare 23 maggio 2007 n. 90, ha fornito i nuovi criteri riguardanti i permessi ex art. 33, legge 05 febbraio 1992, n. 104, in merito all’accertamento dei requisiti della continuità e della esclusività dell’assistenza offerta dal lavoratore alla persona con disabilità grave.
In particolare, ai fini dell’ottenimento dei permessi di cui sopra, l’INPS fa rilevare che: –
1) non osta la presenza di altri familiari conviventi nell’ambito del nucleo familiare della persona disabile in situazione di gravità;
2) l’assistenza alla persona disabile non deve essere necessariamente quotidiana;
3) la distanza tra il disabile e quei dipendenti che risiedono in posti diversi per lavoro (es. personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi) non pregiudica il diritto ai benefici in argomento se riescono ad offrire allo stesso un’assistenza sistematica ed adeguata, concordando dei programmi di assistenza col datore di lavoro;
4) il requisito dell’esclusività non deve necessariamente coincidere con l’assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata;
5) la Pubblica Amministrazione può sempre verificare la veridicità di quanto dichiarato dal lavoratore che, in caso di disabilità in situazione di gravità “temporaneamente concesso” dalla Commissione medica ex art. 4 della medesima legge 104/92, il permanere del diritto a fruire i suddetti benefici in capo al lavoratore che ne abbia richiesto l’attribuzione.