Il Giudice di Pace di Teano, nella sentenza del 20.02.07, ha condannato il gestore telefonico a provvedere a proprie spese all’immediata correzione degli elenchi telefonici cartacei ed elettronici “Pagine Bianche” del titolo (arch. al posto di avv.).
È, invece, di tutta evidenza che, per l’accoglimento della richiesta di risarcimento danni per la perdita di occasioni di lavoro a causa dell’errore di cui sopra, sia necessario che i danni siano provati.
Il Giudice di Pace Avv. Andrea Rosario Viggiani, ha emesso la seguente
SENTENZA
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nella causa civile iscritta al n. 470/C/06 avente ad oggetto “adempimento e risarcimento danni”, riservata per la decisione alla udienza del 19 dicembre 2006 e promossa da:
Tizio, procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato preso il suo studio in … alla via … –attore-
C O N T R O
TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto di opposizione dall’Avv. Tizio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in … -convenuta-
All’udienza del 19 dicembre 2006 i procuratori formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Il procuratore dell’attore concludeva chiedendo l’accoglimento della domanda e la condanna della convenuta alla correzione a proprie spese sugli elenchi telefonici elettronici e cartacei del titolo professionale dell’utente telefonico “ …” da “architetto” ad “avvocato” nonché al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 2.500,00 ovvero di quella somma diversa determinata dal Giudice in via equitativa, oltre al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al medesimo procuratore anticipatario.
Per il convenuto: dichiararsi preliminarmente l’improcedibilità ed improponibilità del giudizio, accogliersi l’eccezione di incompetenza territoriale e, nel merito, rigettarsi la domanda, con vittoria di spese di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla società Telecom Italia spa l’attore conveniva la predetta davanti al Giudice di Pace di Teano affermando:
1) Che in data 26 marzo 2003 aveva stipulato con la Telecom Italia spa un contratto di utenza telefonica in … via ….;
2) Che sin dall’inizio della ricezione della prima corrispondenza pubblicitaria aveva constatato che egli era inserito negli elenchi telefonici cartacei ed elettronici delle Pagine Bianche relative agli utenti telefonici privati di Caserta come “… arch. ….. – Via …. n. …”;
3) Che aveva immediatamente contattato la società convenuta tramite il servizio “187” comunicando l’errore d’inserimento e ricevendo assicurazione che sarebbe stato provveduto alla rettifica;
4) Che fino alla data della notifica dell’atto di citazione la rettifica non era stata effettuata;
5) Che potenziali clienti, consultando l’elenco telefonico, non erano riusciti a contattarlo, per cui si erano rivolti ad altro legale;
6) Che l’erroneo inserimento aveva comportato perdita di occasioni di lavoro;
7) Che aveva contattato anche la società Seat Pagine Gialle, chiedendo di effettuare la dovuta rettifica, ma detta società comunicò che tutte le rettifiche dovevano essere richieste dal gestore telefonico;
8) Che la Telecom Italia spa continuava ad assicurare di aver provveduto alla rettifica, ma negli elenchi continua ad essere stampato il titolo di architetto e l’indirizzo errato;
9) Che aveva inoltrato alla C.C.I.A.A. di Caserta richiesta di tentativo di conciliazione, ma, quantunque la Telecom Italia spa avesse accettato il tentativo, non era stata mai fissata la data dell’esperimento;
Tutto ciò premesso, chiedeva dichiararsi la Telecom Italia spa responsabile dell’illecito dedotto in giudizio e, per l’effetto, condannarla alla rettifica a proprie spese negli elenchi cartacei ed elettronici delle “Pagine Bianche” ed al risarcimento del danno quantificato in € 2.500,00 oltre alle spese di causa.
Si costituiva tempestivamente la Telecom Italia spa a mezzo del proprio procuratore, il quale, preliminarmente, eccepiva l’improcedibilità e l’inammissibilità della domanda attorea per violazione dell’art. 3 n. 1 della delibera n. 182/02/Cons. per mancato esperimento del tentativo di conciliazione innanzi al Corecom e, nel merito, chiedeva dichiararsi l’infondatezza della domanda ed il suo rigetto, con vittoria di spese. All’udienza di trattazione del 4 aprile 2006 il procuratore della convenuta Telecom Italia spa, oltre a ribadire la propria eccezione preliminare di improcedibilità ed improponibilità della domanda, sollevava anche eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito, affermando che l’utenza telefonica trovavasi nel comune di Caserta e non di Vairano Patenora. L’attore si opponeva a tutte le eccezioni, affermandone l’infondatezza e l’improponibilità. Questo Giudice, pertanto si riservava di decidere sulle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta. Con ordinanza pronunziata fuori udienza depositata il 10 maggio 2006 respingeva tutte le eccezioni. Successivamente la causa veniva istruita attraverso l’esame della documentazione depositata dalle parti nei rispettivi fascicoli.
All’udienza del 19 dicembre 2006, ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione depositata, senza necessità di alcuna ulteriore attività probatoria, per altro mai richiesta da nessuna delle parti, il Giudice invitava i procuratori costituiti a precisare le conclusioni ed a discutere, riservandosi la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudicante premette che la decisione del presente procedimento è pronunciata secondo diritto alla luce di quanto disposto dal D.L. n. 18 dell’8.2.03, convertito in legge n. 63/03 trattandosi di controversia derivante dai c.d. “contratti di massa”.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e come tale va accolta.
Va, innanzitutto, disattesa l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione. All’uopo si osserva che l’Autorità Garante delle Telecomunicazioni, con delibera n. 182/02/CONS del 19/6/2002, ha adottato il regolamento di esecuzione concernente la risoluzione delle controversie tra organismi delle telecomunicazioni ed utenti, in ossequio al combinato disposto dalla Legge 249/97 e dalla L.R. 9/02 del 1/7/02. Il predetto regolamento prevede che gli utenti, ove intendano agire in giudizio per la violazione di un proprio diritto, sono obbligati a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Co.Re.Com. Alla data della domanda, però, come da notizia pubblica fornita dalla suddetta Autorità Garante delle Telecomunicazioni sul proprio sito www.agcom.it erano stati abilitati soli i Co.Re.Com. della Valle d’Aosta, Calabria, Basilicata, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria ed Emilia e Romagna e la stessa Autorità Garante delle Telecomunicazioni riteneva che gli utenti, in alternativa, avessero la facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alle Camere di Commercio territorialmente competenti.
A parere di questo Giudice, in mancanza di apposito organismo previsto dalla legge, tale facoltà, fino alla regolare costituzione dei Co.Re.Com., può essere certamente esercitata davanti all’Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente, attesa la peculiarità della funzione conciliativa affidata dalla legge a detto organo giudiziario. Ad ogni buon fine l’attore ha regolarmente proposto il tentativo di conciliazione davanti alla Camera di Commercio di Caserta, che, in data 23 gennaio 2006 trasmetteva la nota prot. 4169, con la quale avvertiva la disponibilità della Telecom Italia spa ad esperire il tentativo di conciliazione, ma riferiva che l’esperimento sarebbe stato effettuato solo dopo la nomina del conciliatore e l’organizzazione dell’ufficio. E’ evidente che tale procedura non può ritenersi regolare ed ortodossa, in quanto l’ente adito avrebbe dovuto immediatamente provvedere alla convocazione delle parti, ma, non avendolo fatto per mancanza di idonea organizzazione, ha implicitamente dichiarato di non essere in condizioni di esperire il tentativo, che può ritenersi comunque esperito senza alcun risultato con la sola richiesta formulata dall’attore.
Non è meritevole di accoglimento nemmeno l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta. All’uopo osserva questo Giudice che, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., l’incompetenza territoriale fuori dai casi previsti dall’art. 28, deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta o, più in generale, nel primo atto difensivo e si ha per non proposta ove non contenga l’indicazione del giudice che si ritiene competente. Il convenuto, però, non ha sollevato alcuna eccezione di incompetenza territoriale nella comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria prima del giudizio e, comunque, a verbale, ha omesso di indicare il foro che egli ritiene competente, per cui l’eccezione non può essere accolta.
Nel merito si osserva che la qualifica di “avvocato” affermata dall’attore, pur non emergendo da alcuna documentazione o atto probatorio, quale ad esempio la copia del contratto di utenza telefonica, non è stata mai posta in discussione dalla convenuta, la quale, di converso, non ha fornito, a propria giustificazione, alcuna prova che l’utenza fosse stata richiesta con il titolo di architetto e non di avvocato. Acclarata tale circostanza, appare certamente fondata la pretesa dell’attore di apparire negli elenchi telefonici cartacei ed elettronici (Pagine Bianche) con l’indicazione del titolo professionale da lui posseduto, per cui sarò obbligo della convenuta Telecom Italia spa porre in essere tutti gli adempimenti necessari per correggere la descrizione dell’utenza, comunicando alla società editrice degli elenchi telefonici l’esatta denominazione, il titolo accademico di “avvocato” e l’indirizzo ove è ubicata l’utenza telefonica n. 0823/xxxxxx.
Per quanto attiene, invece, la richiesta di risarcimento danni formulata dall’attore per presunte contrazioni delle proprie occasioni di lavoro, ritiene questo Giudice che la domanda non possa trovare accoglimento, non avendo l’attore fornito alcuna prova della natura e della quantificazione di essi.
Il primo profilo di pregiudizio economico (c.d. danno emergente) avrebbe richiesto una prova documentale della contrazione dei compensi professionali, valutata con riferimento, quanto meno, al periodo 2004/2005, che non è stata data dall’attore. Quanto al danno da lucro cessante, si versa nell’ambito di mere aspettative di un futuro incremento dell’attuale avviamento professionale dell’attività di legale, che, attesa la loro assoluta virtualità, tenuto conto che il nominativo dell’attore è inserito nelle “Pagine Bianche” destinate normalmente alla ricerca degli utenti privati, non possono, allo stato, configurare una lesione irrimediabile delle aspettative dell’attore. A ciò va aggiunto che l’inserimento del nominativo di aziende/imprese commerciali/professionisti nell’Elenco Pagine Bianche non riveste, nella normalità, alcuna finalità pubblicitaria, come invece accade per le “Pagine Gialle” e le “Pagine Utili” (dove il nominativo e l’utenza telefonica vengono pubblicati non in ordine alfabetico bensì con riguardo alla categoria produttiva/commerciale o di servizi di appartenenza).
Alla luce delle su esposte argomentazioni, va rigettata la richiesta di risarcimento dei danni formulata dall’attore.
Motivi di opportunità, determinati dalla parziale soccombenza, consentono disporre la compensazione tra le parti per la metà delle spese di giudizio.
P. Q. M.
il Giudice di Pace di Teano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Tizio contro la società Telecom Italia spa, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione reietta, così decide:
1. Accoglie parzialmente la domanda e, per l’effetto condanna la società Telecom Italia spa in persona del suo legale rappresentante pro tempore a provvedere a proprie spese all’immediata correzione degli elenchi telefonici cartacei ed elettronici “Pagine Bianche” provincia di Caserta, rettificando la descrizione dell’utenza telefonica n. 0823/xxxxxx attualmente riportata come “… arch. …., Via ….” in “… avv. … Via …”;
2. rigetta la domanda attorea relativamente al preteso risarcimento dei danni, perché non provati;
3. liquida le spese di giudizio sulla base degli onorari della tariffa professionale forense vigente in € 466,50 di cui € 220,00 per diritti, € 122,50 per onorari, € 42,81 per spese forf. 12,50% ed € 81,19 per spese esenti, che, tenuto conto della parziale soccombenza, pone a carico della Telecom Italia spa nella misura di € 233,25 pari alla metà di ciascuna voce, oltre IVA e cpa sulle somme imponibili, con attribuzione all’avv. … antistatario.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Teano addì 20 febbraio 2007
Il Giudice di Pace Avv. Andrea Rosario Viggiani
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2007
Sentenza pubblicata da www.iussit.eu
Si ringrazia l’Avv. Pietro D’Antò per aver consentito la pubblicazione della richiamata sentenza anche su www.consulenza-legale.info.