La mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente al momento dell’infrazione da parte del proprietario del veicolo persona fisica fino alla data del 3 ottobre 2006 non è sanzionabile per mancanza di una norma sanzionatoria.
Il Giudice di Pace di Teano, nella sentenza del 30.01.2007, quanto alla competenza territoriale, ha affermato che “trattandosi di una fattispecie di illecito da condotta omissiva …il luogo dell’omissione va individuato in quello di ultima residenza dell’obbligato”.
Quanto all’obbligo del proprietario del veicolo di fornire i dati del conducente, con la medesima pronuncia, l’On.Le Giudicante ha osservato che “il legislatore, …emanava il Decreto Legge del 21 settembre 2005, che, all’art. 1, modificava il comma 2° dell’art. 126 bis, generalizzando l’obbligo di fornire le generalità ed i dati della patente del conducente del veicolo al momento dell’infrazione a tutti i proprietari, siano essi persone fisiche che giuridiche, applicando nei loro confronti la medesima sanzione di cui all’art. 180 comma 8° nel caso non fossero fornite le notizie richieste. Purtroppo tale decreto legge decadde perchè non venne convertito in legge, ripristinando di conseguenza il vuoto legislativo creato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 27/2005. Solo in data 3 ottobre 2006 il Governo ha emanato il Decreto Legge n. 262, convertito in Legge 24 novembre 2006 n. 286, che, all’art. 2 comma 164, modifica definitivamente l’art. 126 bis comma 2° del codice della strada, precisando che “il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, sia esso persona fisica o giuridica, che ometta, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati del conducente del veicolo al momento della commessa violazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.000,00”.
Sulla scorta di siffatta argomentazione, il Giudice di Pace di Teano ha concluso che “fino alla data del 3 ottobre 2006 giammai potranno essere sanzionati i comportamenti delle persone fisiche, le quali abbiano omesso di fornire le generalità ed i dati della patente del conducente del veicolo di loro proprietà al momento dell’infrazione, per mancanza di una qualsiasi norma giuridica che prevedeva l’illiceità di tale comportamento omissivo e la sanzione relativa. Solo a partire dal 4 ottobre 2006, invece, a seguito delle modifiche apportate all’art. 126 bis del codice della strada dall’art. 2 comma 146 del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 convertito in Legge 24 novembre 2006 n. 286, è sanzionabile il comportamento del proprietario del veicolo, sia esso persona fisica che giuridica, che ometta di fornire le generalità ed i dati della patente del conducente del veicolo al momento dell’infrazione.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE TEANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace Avv. Andrea Rosario Viggiani ha pronunciato, ai sensi art. 23 L. 689/81, la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile iscritta al n. 297/06,
avente ad oggetto: “opposizione a verbale di accertamento infrazione alle norme del Codice della strada, ai sensi dell’art. 205 D.Lgv. 285/92”,
e decisa mediante lettura della sentenza all’udienza del 30 gennaio 2007
T R A
AVV. TIZIO, procuratore di se stesso, presso il suo studio elettivamente domicilia in Teano … –ricorrente-
E
MINISTERO DEGLI INTERNI in persona del Sig. Ministro pro-tempore -opposto-contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 agosto 2006, l’Avv. Tizio esponeva che, in data 30 giugno 2006, gli era stato notificato il verbale di accertamento di infrazione al codice della strada n. 7180000100xxxx elevato dalla Polizia Stradale di Salerno in data 29 maggio 2006, con il quale gli veniva contestata la violazione dell’art. 180 8° comma del D.Lgs. 285/92 per non aver ottemperato all’invito di fornire le informazioni richieste con il verbale n. ATX000000zzzz elevato dalla medesima Polizia Stradale di Salerno in data 16 dicembre 2005 per violazione dell’art. 142 comma 8° comma del codice della strada, comminando nel contempo la sanzione pecuniarie amministrativa di € 357,00.
Contestava integralmente il verbale, eccependo l’incostituzionalità della norma che si assume violata, l’illegittimità del verbale notificato, l’insussistenza dell’infrazione e la mancanza del requisito di cui all’art. 3 della Legge 689/81. Affermava inoltre la competenza territoriale del Giudice di Pace di Teano, in quanto la violazione contestata non attiene a quella commessa dal conducente del veicolo, ma quella eventualmente ascrivibile all’obbligato proprietario del veicolo, che, dal luogo di residenza, ometterebbe di trasmettere i dati richiesti.
Il Ministero degli Interni non depositava tutta la documentazione relativa all’accertamento, contestazione e notifica dell’atto impugnato e rimaneva contumace.
All’udienza del 30 gennaio 2007 nessuno era presente per l’opposto, mentre era presente il ricorrente, il quale si riportava al ricorso e ne chiedeva l’accoglimento.
Questo Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla scorta della documentazione depositata dalle parti, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, decideva come da dispositivo della presente sentenza, di cui dava immediata lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la procedibilità del ricorso, essendo stato proposto entro il 60° giorno dalla notifica del verbale.
Va, altresì, dichiarata la contumacia del Ministero degli Interni, il quale, quantunque la regolare notifica del decreto di fissazione di udienza di comparizione delle parti e del pedissequo ricorso, non si è costituito in giudizio, né ha depositato le proprie controdeduzioni, nonché tutta la documentazione relativa all’accertamento, contestazione e notificazione dell’atto impugnato.
Va, altresì, affermata la competenza territoriale del Giudice adito. All’uopo si osserva che, trattandosi di una fattispecie di illecito da condotta omissiva, ai fini della competenza occorre fare riferimento al luogo in cui, allo spirare dell’ultimo giorno utile, era possibile adempiere all’obbligo imposto dalla legge. Poiché nessuna norma obbliga la persona, tenuta all’adempimento di cui all’art. 126 bis nella parte in cui viene onerato il proprietario del veicolo a comunicare i dati del conducente trasgressore, di adempiere all’obbligo recandosi nei locali dell’Ufficio di Polizia che ha contestato l’infrazione, è da ritenersi che il mezzo più idoneo sia quello postale, per cui il luogo dell’omissione va individuato in quello di ultima residenza dell’obbligato. Poiché, nella fattispecie, l’obbligato era residente in Teano, va ritenuta la competenza di questo Giudice a decidere in merito all’opposizione proposta.
Nel merito il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Osserva questo Giudice che, sia l’ordinamento penale che quello sanzionatorio degli illeciti amministrativi, contengono una principio cardine di civiltà giuridica, in forza del quale nessuno può essere assoggettato ad una pena o ad una sanzione amministrativa se non in forza di una legge vigente. Trattasi del cosiddetto “principio di legalità” che i romani enunciavano con il brogardo “nullum crimen sine lege”. E’ obbligo del Giudice, pertanto procedere, anche d’ufficio, prima di applicare una sanzione o prima di affermare la legittimità della sanzione irrogata per la violazione contestata, ad accertare se l’azione posta in essere dall’agente, sia essa omissiva che commissiva, è configurabile come illecita da una norma vigente, nonché se tale norma contenga espressamente la previsione dell’applicazione di una sanzione nei confronti di chi abbia commesso l’illecito. Relativamente alla materia oggetto del presente giudizio, al fine di verificare la legittimità della contestazione, occorre procedere ad un excursus della normativa succedutasi negli ultimi anni, in riferimento all’istituzione della patente a punti e della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida. La materia relativa alla patente a punti ed alla decurtazione dei punti per determinate violazioni è regolata dall’art. 126 bis del codice della strada, che, nella sua originaria formulazione, al 2° comma, così recitava: “nel caso di mancata identificazione di questi (n.d.r. conducente), la segnalazione (ai fini dell’adozione del provvedimento della decurtazione dei punti)deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede i dati personali e della patente di guida del conducente al momento dell’infrazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall’art. 180 comma 8°”. Appare del tutto evidente che il legislatore, avendo previsto per la persona fisica proprietaria del veicolo la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla sua patente di guida nel caso non avesse ottemperato all’obbligo di fornire le generalità ed i dati della patente del conducente del veicolo al momento dell’infrazione, non potendo applicare simile sanzione accessoria alla persona giuridica proprietaria del veicolo, aveva ritenuto di applicare nei confronti di quest’ultima, per un principio di uguaglianza di fronte alla legge, la sanzione di cui all’art. 180 comma 8° del codice della strada, nel caso il suo rappresentante legale o un suo delegato non avesse ottemperato all’obbligo di fornire le generalità ed i dati della patente del conducente del veicolo al momento dell’infrazione. Né diversa interpretazione potrebbe darsi alla norma testè citata, in quanto, ove si ritenesse di poter estendere anche alla persona fisica la sanzione di cui all’art. 180 comma 8°, paradossalmente, per la medesima violazione, questa sarebbe stata penalizzata in modo notevolmente più grave rispetto alla persona giuridica. E’ pacifico, pertanto, che la sanzione di cui all’art. 180 comma 8° per la fattispecie omissiva prevista dall’art. 126 bis comma 2° nella sua originaria formulazione era applicabile esclusivamente nei confronti delle persone giuridiche. La Corte Costituzionale, poi, a seguito di numerosissime eccezioni di incostituzionalità dell’art. 126 bis sollevate da molti Giudici di merito, con la famosa sentenza del 24 gennaio 2005 n. 27, ha dichiarato che: “l’art. 126 bis comma 2° del codice della strada, nella parte in cui assoggetta il proprietario (persona fisica) del veicolo alla decurtazione dei punti dalla patente di guida quando omette di comunicare all’autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo”. Nella sentenza, inoltre, i Giudici della Consulta fornivano altresì al legislatore il loro suggerimento su come avrebbe dovuto formularsi la norma, per evitare che fosse in contrasto con i principi costituzionali, consigliando di estendere anche alle persone fisiche la sanzione di cui all’art. 180 comma 8° nel caso non fosse ottemperato l’obbligo di fornire le generalità ed i dati della patente del conducente del veicolo al momento dell’infrazione. Da qualche parte si è voluto interpretare il pensiero espresso dai Giudici della Corte Costituzionale come interpretazione estensiva di una norma sanzionatoria, per cui la sanzione di cui all’art. 180 8° comma sarebbe immediatamente applicabile nei confronti delle persone fisiche a partire dalla data di pubblicazione della decisione. A parere di questo Giudice tale tesi non appare condivisibile, in quanto, sostenere che la Corte, con la sua decisione, abbia voluto estendere l’applicazione di una sanzione amministrativa ad un comportamento omissivo che non era precedentemente così sanzionato, appare del tutto anacronistico, in quanto tale tesi riserverebbe alla Corte il potere di sostituirsi al legislatore, decidendo se un determinato comportamento debba o meno considerarsi illecito e se debba, poi, applicarsi o meno nei confronti dell’agente una determinata sanzione: il tutto con buona pace del principio costituzionale della “divisione dei poteri” e, soprattutto, del principio della “riserva di legge” di cui all’art. 1 della Legge 689/81. Appare, pertanto, più reale che la Corte Costituzionale abbia solo dichiarato l’illegittimità della norma nella parte ritenuta incostituzionale, cancellandola dall’ordinamento ex tunc, giammai intendendo sostituirsi al legislatore, limitandosi solo a fornirgli i propri suggerimenti perché la materia potesse trovare la vera soluzione costituzionalmente legittima. Ed il legislatore, in effetti, accoglieva tali suggerimenti ed emanava il Decreto Legge del 21 settembre 2005, che, all’art. 1, modificava il comma 2° dell’art. 126 bis, generalizzando l’obbligo di fornire le generalità ed i dati della patente del conducente del veicolo al momento dell’infrazione a tutti i proprietari, siano essi persone fisiche che giuridiche, applicando nei loro confronti la medesima sanzione di cui all’art. 180 comma 8° nel caso non fossero fornite le notizie richieste. Purtroppo tale decreto legge decadde perchè non venne convertito in legge, ripristinando di conseguenza il vuoto legislativo creato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 27/2005. Solo in data 3 ottobre 2006 il Governo ha emanato il Decreto Legge n. 262, convertito in Legge 24 novembre 2006 n. 286, che, all’art. 2 comma 164, modifica definitivamente l’art. 126 bis comma 2° del codice della strada, precisando che “il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, sia esso persona fisica o giuridica, che ometta, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati del conducente del veicolo al momento della commessa violazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 ad € 1.000,00”.
A parere di questo Giudicante, quindi, fino alla data del 3 ottobre 2006 giammai potranno essere sanzionati i comportamenti delle persone fisiche, le quali abbiano omesso di fornire le generalità ed i dati della patente del conducente del veicolo di loro proprietà al momento dell’infrazione, per mancanza di una qualsiasi norma giuridica che prevedeva l’illiceità di tale comportamento omissivo e la sanzione relativa. Solo a partire dal 4 ottobre 2006, invece, a seguito delle modifiche apportate all’art. 126 bis del codice della strada dall’art. 2 comma 146 del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 convertito in Legge 24 novembre 2006 n. 286, è sanzionabile il comportamento del proprietario del veicolo, sia esso persona fisica che giuridica, che ometta di fornire le generalità ed i dati della patente del conducente del veicolo al momento dell’infrazione.
Dall’esame della documentazione depositata dal ricorrente nel proprio fascicolo di parte, si evince che il verbale di accertamento della violazione al codice della strada n. ATX00000zzzz, con il quale veniva contestato al conducente del veicolo di proprietà dell’odierno ricorrente la violazione dell’art. 142 comma 8° del codice della strada, venne elevato dalla Polizia Stradale di Salerno in data 16 dicembre 2005, quindi in epoca antecedente al 4 ottobre 2006 e pertanto nessuna norma vigente obbligava il proprietario del veicolo, qui ricorrente, a fornire le generalità ed i dati della patente del conducente del veicolo al momento dell’infrazione.
Pertanto, per i motivi sopra esposti, il ricorso va accolto, assorbendosi tutte le altre eccezioni dedotte in giudizio.
Motivi di opportunità, determinate dalle difficoltà interpretative della materia, consigliano disporsi la compensazione delle spese tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Teano, definitivamente pronunziando sulla domanda introdotta dall’Avv. Tizio nei confronti del Ministero degli Interni con ricorso depositato il 7 agosto 2006, così provvede:
visto l’art. 23 della Legge 24 novembre 1981, n. 689,
1. accoglie l’opposizione;
2. per l’effetto annulla il verbale di accertamento di violazione al c.d.s. n. 7180000100xxxx, elevato dalla Polizia Stradale di Salerno il 29 maggio 2006 e notificato in data 30 giugno 2006;
3. Compensa tra le parti le spese di giudizio
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Teano addì 30 gennaio 2007
Il Giudice di Pace
Avv. Andrea Rosario Viggiani