A causa di continui sbalzi nell’erogazione di energia elettrica, Tizio subiva il danneggiamento di un proprio elettrodomestico e conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Caserta l’Enel Distribuzione S.p.A. al fine di ottenerne la condanna al pagamento di tutti i danni subiti.
Nella Sentenza del 26.02.2006, il Giudice di Pace, con molta serenità, afferma che “interruzione della fornitura di energia elettrica” e “sbalzi di tensione”, … nella prima ipotesi non può rinvenirsi alcuna responsabilità a carico della somministrante poiché tale fenomeno si verifica normalmente nei soli casi di anomalia della messa a terra dell’impianto elettrico condominiale, se non a norma ex lege n. 46/90, ovvero per difetto del “salvavita” collegato al contatore elettrico dell’appartamento dell’attrice. Nella seconda ipotesi, invece, se trattasi di “sbalzi di tensione”, non può che rinvenirsi tale responsabilità a carico dell’Enel Distribuzione S.p.A. sempre che, però, risulti interessata l’intera zona e non un solo appartamento.
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 8585/06 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni, introitata in decisione all’udienza del 20.2.2006, vertente:
T R A
TIZIA , elettivamente domiciliata in Caserta al … , presso lo studio di … che la rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di citazione -attrice-
E
ENEL Distribuzione S.p.A., in persona del l.r.p.t., Ing. Xxx , elettivamente domiciliata in Caserta …, presso lo studio di … che la rappresenta e difende per mandato allegato alla copia notificata dell’atto di citazione -convenuta-
Conclusioni: come da verbale di causa e comparse di discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Tizia , rappresentata e difesa come in epigrafe, conveniva l‘Enel Distribuzione S.p.A., in persona del l.r.p.t., innanzi a questa Giustizia, per ivi sentir accogliersi le seguenti conclusioni: Si accerti e si dichiari la responsabilità dell’Enel Distribuzione S.p.A. in ordine ai danni subiti dall’istante e, per l’effetto, si condanni la convenuta al risarcimento dei danni, in favore dell’attrice, nella misura di € 730,00, oltre interessi o in quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa. Il tutto nei limiti di € 1.100,00. Vinte le spese di giudizio.
A fondamento della domanda, l’istante esponeva: 1) di essere titolare dell’utenza n. 809380947 e di aver più volte segnalato telefonicamente all’Enel Distribuzione che nella sua abitazione, sita in Caserta alla via Zzz , si verificavano continue interruzioni di energia elettrica, in data 16.11.2005 subiva seri danni al proprio frigorifero; 2) chiamato un tecnico, l’istante apprendeva che i numerosi sbalzi di tensione avevano procurato la fusione del motore del frigo e, per sostituirlo, occorrevano € 200,00, oltre l’attesa di sette giorni per il reperimento del ricambio; 3) l’attrice acquistava un nuovo frigorifero, sostenendo una spesa di € 610,00, come da scontrino fiscale che esibiva; 4) la responsabilità dell’occorso era ascrivibile all’Enel Distribuzione S.p.A. per effetto degli obblighi derivanti dal contratto di somministrazione, ai sensi dell’art. 1559 c.c.; 5) con nota racc. a/r, rimasta senza esito, veniva chiesto all’Enel il risarcimento dei danni in ragione di € 730,00, come distinti in citazione.
Si costituiva la convenuta Enel Distribuzione S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, che resisteva alla domanda attrice e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali.
La causa veniva introitata in decisione sulla scorta delle risultanze istruttorie, della documentazione in atti, delle conclusioni rassegnate e delle note depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, va evidenziato che trattandosi di causa di valore non eccedente la somma di € 1.100,00, la decisione va adottata secondo equità, ai sensi del 2° c. dell’art. 113 c.p.c..
Nel merito, va osservato che:
1) sulla scorta di quanto esposto nell’atto di citazione, le interruzioni di energia elettrica (o sbalzi di tensione) all’origine dei danni lamentati da parte attrice, si sarebbe verificato in Caserta, alla via Zzz, presso l’abitazione dell’istante;
2) con nota racc. a/r dei 25-26.2.2006, a firma del procuratore dell’attrice, veniva chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alle continue interruzioni di fornitura elettrica, avvenute in data 16.11.2005, presso l’abitazione dell’istante (citata), a fronte delle quali veniva chiesto il risarcimento dei danni, quantificati in € 700,00;
Sotto il profilo tecnico, deve rilevarsi che tra i due atti in parola si fa confusione tra “interruzione della fornitura di energia elettrica” e “sbalzi di tensione”, dove nella prima ipotesi non può rinvenirsi alcuna responsabilità a carico della somministrante poiché tale fenomeno si verifica normalmente nei soli casi di anomalia della messa a terra dell’impianto elettrico condominiale, se non a norma ex lege n. 46/90, ovvero per difetto del “salvavita” collegato al contatore elettrico dell’appartamento dell’attrice. Nella seconda ipotesi, invece, se trattasi di “sbalzi di tensione”, non può che rinvenirsi tale responsabilità a carico dell’Enel Distribuzione S.p.A. sempre che, però, risulti interessata l’intera zona e non un solo appartamento.
Dalla deposizione resa dall’unica teste escussa, Mevia , indifferente, non sono emersi validi elementi per stabilire se, in concreto, si sia trattato di “sbalzi di tensione”, mentre è deducibile più probabilmente l’ipotesi delle “continue interruzioni”.
Infatti, la detta teste ha riferito che, nel novembre 2005, già da molti giorni si verificavano microinterruzioni di corrente elettrica. La mattina dell’occorso, la corrente, per alcuni secondi e ripetutamente, andava via. In tarda mattinata, al rientro della teste, la sig.ra Tizia, che abita nell’appartamento sito al piano superiore rispetto a quello della teste, le telefonava per chiederle se poteva riporre nel suo frigo alcuni generi alimentari, in quanto il frigorifero dell’attrice, dopo numerose interruzioni, non era più ripartito ed aveva chiamato un tecnico. Al momento dell’arrivo di quest’ultimo, la teste si trovava nell’abitazione dell’attrice dove il tecnico aveva sostenuto che il motore del frigorifero era bruciato a causa delle continue interruzioni di corrente elettrica, verificatesi nel tempo. Occorreva molto tempo per la riparazione del frigorifero.
A ciò aggiungasi, come sopra precisato, che nell’ipotesi di “sbalzi di tensione” della fornitura di energia elettrica, il fenomeno non può interessare un solo appartamento ma l’intera zona dove tale unità immobiliare è ubicata, poiché lo “sbalzo”, quando si determina, origina da difetti di distribuzione risalenti alla centrale di smistamento dell’energia elettrica.
Deve, dunque, dedursi che i danni oggetto della presente azione risarcitoria si siano verificati esclusivamente a seguito di interruzioni di energia elettrica che, per loro natura, possono ascriversi, verosimilmente, ad anomalie della messa a terra dell’impianto elettrico condominiale, se non a norma ex lege n. 46/90, ovvero per difetto del “salvavita” collegato al contatore elettrico dell’appartamento dell’attrice.
Solo in rari casi, ma non ripetuti per più giorni, tale fenomeno può risalire a carenze di somministrazione, per difetti di distribuzione nella centrale di zona, ma, lo si ripete, quando tale inconveniente si verifica, non può interessare una sola unità immobiliare, ma tutti gli immobili serviti da energia elettrica dalla medesima centrale.
E poiché, nel caso in esame, nulla è stato provato in ordine a tale ultimo fondamentale profilo, deve dedursi che i danni lamentati da parte attrice non siano ascrivibili a disservizio della somministrante l’energia elettrica, Enel Distribuzione S.p.A..
Consegue che la domanda attrice va rigettata perché infondata.
I motivi che hanno portato al rigetto della domanda attrice, giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, letti gli atti, definitivamente pronunciando, secondo equità, sulla domanda proposta da Tizia, contro la Enel Distribuzione S.p.A., in persona del l.r.p.t., con atto di citazione notificato il 22.6.2006, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda attrice;
2) Dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Caserta, 26 Febbraio 2007
Il Giudice Coordinatore
Avv. Generoso Bello
Sentenza pubblicata da www.iussit.eu
Si ringrazia l’Avv. Pietro D’Antò per aver consentito la pubblicazione della richiamata sentenza anche su www.consulenza-legale.info.