E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 2 aprile 2007, n. 40 (supplemento ordinario n. 91 alla G.U. n. 77 del 2/4/2007, s.g ) , che ha convertito in legge, con modifiche, il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”.
Gli articoli 5 ed 8-bis del provvedimento recano disposizioni che riguardano il settore assicurativo. L’articolo 5 del decreto convertito in legge contempla numerose previsioni:
o Estensione a tutti i rami danni del divieto di clausole di distribuzione in esclusiva di marchio.
o Disposizioni imperativamente applicabili alle clausole delle formule tariffarie r.c. auto bonus/malus, franchigia ed assimilate.
o Realizzazione di un servizio informativo pubblico per consentire al consumatore di comparare le tariffe r.c. auto applicate dalle diverse imprese relativamente ad ogni profilo individuale.
o Modifica all’articolo 1899 del Codice civile, con previsione della facoltà di recesso annuale – senza oneri e con preavviso di 60 giorni – dai contratti di assicurazione danni di durata poliennale.
L’articolo 8-bis, inserito nella legge di conversione, stabilisce inoltre nell’ambito dei rapporti assicurativi e bancari il divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8 del decreto.