Tizia propone ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania per ottenere l’annullamento dell’ordinanza del DG del Comune di Ischia, con la quale si dispone la demolizione di opere edilizie ritenute abusive.
Il TAR per la Campania, nella sentenza n. 6010/2007, accoglie il ricorso, ritenendo fondato il vizio (riconducibile ad eccesso di potere per difetto di istruttoria) con il quale si deduce che il Comune di Ischia ha adottato il provvedimento impugnato senza esaminare preventivamente la domanda di condono assunta al protocollo in data 23 febbraio 1995, n. 5674 (TAR Campania, 14 dicembre 2006, n. 10549).
Il TAR per la Campania, in proposito, osserva che è fondato il motivo con il quale si deduce la violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 in ordine al mancato avvio del procedimento. “L’ordine di demolizione di un manufatto abusivo è illegittimo se non preceduto dall’avviso dell’avvio del relativo procedimento ai sensi dell’a. 7 della L. 7/8/1990 n. 241 (T.A.R. Liguria I, 18/03/2002, n. 307)”. (TAR Campania, 14 dicembre 2006, n. 10548).
TAR Napoli, Sez. V, 10 maggio 2007 / 07 giugno 2007, n. 6010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione Quinta Registro Generale
composto dai magistrati:
dott. Antonio Onorato Presidente
dott. Andrea Pannone Consigliere Relatore
dott. Michelangelo Francavilla I Referendario
ha pronunciato, ai sensi del comma decimo dell’articolo 21 della legge 6 di-cembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dall’a. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e dei commi quarto e quinto dell’a. 26 della legge 1034/1971, nel testo introdotto dal comma 1 dell’a. 9 della legge 205/2000, la seguente
DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA
sul ricorso n. 2296/2007 registro generale promosso da:
M R, nata a Ischia (NA) il I marzo 1961, difesa officiata: avvocato LB M, domicilio: ex a. 35 RD 26/06/1924, n. 1054 c/o la Segreteria della Sezione
CONTRO
il Comune di Ischia (NA), in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa officiata: avvocato G M, domicilio: eletto in Napoli, via Cesario Console, n. 3
PER L’ANNULLAMENTO
dell’ordinanza del DG del Comune di Ischia del 18 aprile 2007, n. 84, con la quale si dispone la demolizione di opere edilizie ritenute abusive.
Visto il ricorso, notificato in data 24 aprile 2007 e depositato in data 24 aprile 2007, con i relativi allegati.
Vista la domanda di fissazione di udienza n. 2282 del 24 aprile 2007.
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Ischia.
Visto il decreto del Presidente del TAR Campania del 24 aprile 2007 con il quale il ricorso in epigrafe è stato assegnato, ai soli fini dell’esame dell’istanza incidentale di sospensione, alla Quinta Sezione.
Visti gli atti tutti della causa.
Data per letta, nella camera di consiglio del 10 maggio 2007, la relazione del consigliere dottor Andrea Pannone.
Uditi gli avvocati indicati nel verbale di camera di consiglio.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Il ricorso in esame è stato assegnato, con decreto del Presidente del TAR Campania del 24 aprile 2007, alla Quinta Sezione, ai soli fini dell’esame incidentale di sospensione. La sezione ritiene che tale assegnazione non limiti i poteri del collegio giudicante al quale è stato assegnato il ricorso alla sola adozione di ordinanze cautelari, ma consenta l’emanazione di tutti i provvedimenti adottabili in tale fase del giudizio, così come previsto dalle norme di seguito indicate.
La sezione ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata (come rappresentato, ai sensi del comma X dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dall’a. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ai difensori delle parti costituite, che non hanno sollevato alcuna obiezione), in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’articolo 26, commi IV e V, della L. 1034 del 1971, nel testo introdotto dal c. 1 dell’articolo 9 della L. 205 del 2000.
È fondato il motivo con il quale si deduce la violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 in ordine al mancato avvio del procedimento. “L’ordine di demolizione di un manufatto abusivo è illegittimo se non preceduto dall’avviso dell’avvio del relativo procedimento ai sensi dell’a. 7 della L. 7/8/1990 n. 241 (T.A.R. Liguria I, 18/03/2002, n. 307)”. (TAR Campania, 14 dicembre 2006, n. 10548).
È fondato altresì il vizio (riconducibile ad eccesso di potere per difetto di i-struttoria) con il quale si deduce che il Comune di Ischia ha adottato il prov-vedimento impugnato senza esaminare preventivamente la domanda di con-dono assunta al protocollo in data 23 febbraio 1995, n. 5674 (TAR Campa-nia, 14 dicembre 2006, n. 10549).
Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, restando esclusa ogni valutazione sulla sanabilità delle opere realizzate.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa.
Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10 maggio 2007.
dott. Antonio Onorato Presidente dott. Andrea Pannone Consigliere Estensore