Si parla di danno informatico quando il danno subito dall’acquirente di un prodotto informatico sia imputabile ad un cattivo funzionamento di un sistema informatico, ad un errore nel software (danno indiretto, conseguente all’uso del software o del sistema informatico) o a qualsiasi altro evento dannoso legato ad un prodotto informatico (danno diretto).
Ai fini risarcitori, ciò che riveste maggiore interesse non è tanto il danno diretto, in quanto un hardware mal funzionante può trovare facilmente sostituzione, quanto quello indiretto.
Infatti, dal cattivo funzionamento di un sistema informatico o da un software affetto da errori, possono sorgere danni economici ingenti, sia per mancato guadagno sia per danno emergente (si pensi, ad esempio, alle spese per recuperare i dati persi, alla perdita di clientela insoddisfatta, alle ore di lavoro inutilmente “sprecate” su un programma mal funzionante, ecc.).
Il soggetto responsabile del danno informatico è il produttore.
Ciò si deduce, in particolare, dalla direttiva comunitaria 85/274/CEE, avente ad oggetto la disciplina della responsabilità per danno da prodotti difettosi, che è stata recepita in Italia con il D.P.R. 224/88.
Il produttore, ex art. 3 D.P.R. 224/88, è colui che fabbrica il prodotto finito o una sua componente: è produttore anche colui che si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione.
Qualora il prodotto informatico sia il risultato di più componenti, tutti i fabbricanti (sia quello del componente che quello del prodotto finito) saranno chiamati a rispondere del difetto rilevato nel prodotto.
Un prodotto è difettoso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 224/88, quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze (modalità di circolazione del prodotto, uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, il tempo in cui il prodotto è stato posto sul mercato).
I difetti sono diversamente classificabili:
-difetti di fabbricazione (prodotto che non corrisponde agli standard degli esemplari della stessa serie di produzione);
-difetti di progettazione (mancata osservanza dei canoni diligenza professionale da parte del produttore, necessari alla fabbricazione di un prodotto sicuro);
-difetti da insufficiente informazione (derivanti, cioè, dalla mancata comunicazione da parte del produttore di quelle nozioni necessarie ad evitare il danno);
-difetto da sviluppo.
Per questi difetti l’acquirente ha diritto ad un risarcimento qualora dal prodotto difettoso derivi la morte di un soggetto, lesioni personali o un danno tale da superare la somma di € 387,34 (art. 11 Direttiva comunitaria 92/59, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 115/95).