La società Enel Distribuzione spa veniva convenuta innanzi al Giudice di Pace di Teano da un consumatore-utente per sentirla condannare al pagamento della somma di € 4,94 pari al costo degli oneri aggiuntivi sostenuti per il pagamento dei bollettini.
In particolare, l’attore, a fondamento della propria pretesa risarcitoria, sosteneva che l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas aveva emanato la Delibera n. 200/99, pubblicata sulla GG.UU. n. 306 del 31.12.99 supp. Ord. N. 235; che l’art. 6 di detta delibera, in vigore sin dal 30 giugno 2000, contemplava l’obbligo per l’esercente di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento; che la società Enel Distribuzione spa non aveva adempiuto a tale obbligo.
Sulla scorta, il Giudice di Pace di Teano, accertato il descritto inadempimento contrattuale, condannava la società convenuta a risarcire i danni causati all’attore.
Giudice di Pace di Teano, Avv. Andrea Rosario Viggiani, sentenza del 20.10.2006
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TEANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace Avv. Andrea Rosario Viggiani, ha emesso la seguente
s e n t e n z a
nella causa civile iscritta al n. 583/C/06 avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservata per la decisione alla udienza del 10 ottobre 2006 e promossa da:
Tizio rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto di citazione dall’Avv. … , presso il cui studio elettivamente domicilia in … -attore-
C O N T R O
ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in persona del suo procuratore speciale …. … che la rappresentata per procura generale alle liti per Notar … in data 1 settembre 2005 rep. 11732, rappresentata e difesa per delega a margine dell’atto di citazione notificato dall’Avv. …. di Roma tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in ……. –conevenuto-
All’udienza del 10 ottobre 2006 i procuratori formulavano le seguenti
c o n c l u s i o n i
Il procuratore dell’attore concludeva chiedendo accogliersi la domanda e condannarsi la convenuta al pagamento della somma di € 4,94 a titolo di risarcimento dei danni causati dal comportamento antigiuridico della convenuta, oltre all’ulteriore risarcimento danni da valutarsi in via equitativa per violazione del principio della buona fede contrattuale e per i disagi arrecati all’istante, oltre interessi, il tutto contenuto entro il limite massimo di € 1.032,00 con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Per il convenuto: rigettarsi la domanda, con vittoria di spese di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla società Enel Distribuzione spa l’attore conveniva la predetta davanti al Giudice di Pace di Teano affermando di aver stipulato contratto di somministrazione di energia elettrica con la predetta società numero di utenza 842534861 per l’abitazione sita in … e sosteneva che:
a) l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, istituita con L. 481/95, aveva emanato la Delibera n. 200/99 pubblicata sulla GG.UU. n. 306 del 31.12.99 supp. Ord. N. 235, attualmente vigente;
b) l’art. 6 di detta delibera, in vigore sin dal 30 giugno 2000, contempla l’obbligo per l’esercente di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento;
c) che in data 11 maggio 2004 con deliberazione n. 72 l’Autorità per l’energia accertava la violazione da parte della società Enel Distribuzione spa del citato art. 6 capoverso 6.4 della Delibera n. 200/99;
d) che l’accertata violazione determina la lesione dei diritti del consumatore-utente ai sensi della L. 281/98 art. 1 lett. c) ed e);
e) che alla data della notifica dell’atto di citazione la convenuta società, quantunque l’obbligo imposto dall’Autorità garante, non ha mai dato attuazione alla delibera n. 200/99, privando l’utente del diritto di pagare i bollettini senza costi aggiuntivi mediante l’apertura di uno sportello per la riscossione delle bollette, a discapito della buona fede dell’utente, che, invece, ha provveduto regolarmente a pagare, rispettando i propri impegni contrattuali e sobbarcandosi al costo del servizio ed ai disagi di lunghe file ed estenuanti attese negli uffici;
Tutto ciò premesso, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni da illecito contrattuale, ammontanti ad € 4,94 pari al costo degli oneri aggiuntivi sostenuti per il pagamento dei bollettini che depositava, oltre interessi e svalutazione monetaria, nonché del risarcimento dei danni non patrimoniali causati dalla violazione della buona fede contrattuale ex art. 1337 codice civile e l’ulteriore risarcimento, da determinarsi in via equitativa, derivanti dal disagio e dalla sottrazione del tempo ad altre attività che impegnano normalmente il richiedente per le lunghe file ed attese agli sportelli per effettuare il pagamento dei bollettini.
Si costituiva tempestivamente la società convenuta a mezzo del proprio procuratore, il quale eccepiva l’infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. Sostanzialmente la società Enel Distribuzione spa sosteneva che le delibere dell’Autorità garante sono atti amministrativi non dotati di immediata forza precettiva e del cui inadempimento da parte della società erogatrice poteva dolersi solo la stessa Autorità garante. Eccepiva ancora che la Società convenuta sin dal 16 luglio 2001 aveva segnalato all’Autorità garante la possibilità offerta all’utente di effettuare il pagamento delle bollette con addebito sul conto corrente bancario, con pagamento on-line ed addebito su carta di credito e che, specie per la provincia di Caserta, era stato successivamente attivato il servizio gratuito per il pagamento delle bollette presso le filiali del Monte dei Paschi di Siena e Banca della Campania. Contestava infine la richiesta del risarcimento danni da stress, affermando che tale danno non è riconosciuto in re ipsa dal nostro ordinamento giuridico né dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e che va comunque e sempre provato.
Successivamente la causa veniva istruita attraverso l’esame della documentazione depositata dalle parti.
All’udienza del 10 ottobre 2006 il Giudice invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere, riservandosi la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudicante premette che la decisione del presente procedimento è pronunciata secondo diritto alla luce di quanto disposto dal D.L. n. 18 dell’8.2.03, convertito in legge n. 63/03 trattandosi di controversia derivante dai c.d. “contratti di massa”.
L’attore, inoltre, ha correttamente incardinato la causa davanti a questo Giudice, territorialmente competente in riferimento al luogo di residenza del consumatore nonché al luogo dove è sorta o doveva eseguirsi l’obbligazione.
Dalla esibita documentazione, non disconosciuta dalla convenuta, deve ritenersi la sussistenza della titolarità, sia dal lato passivo che attivo, del rapporto giuridico dedotto in giudizio (contratto di somministrazione di energia elettrica).
Nel merito, la domanda appare fondata e come tale va accolta per quanto di ragione.
E’ innegabile che l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, istituita con Legge 481/95, ha, quale propria finalità, la promozione della concorrenza e l’efficienza della prestazione, garantendo elevati livelli qualitativi nell’erogazione del servizio. Tra l’altro la stessa norma istitutiva le assegna il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e degli utenti del servizio di fornitura dell’energia elettrica e del gas. A parere di questo Giudice va disattesa l’eccezione formulata dalla convenuta, che asserisce l’ininfluenza delle deliberazioni dell’Autorità Garante sul rapporto contrattuale, trattandosi di semplici atti amministrativi incapaci di incidere sulla esistenza, validità e modificazione delle clausole contrattuali. Ove ciò fosse vero, infatti, nessuna valida motivazione giuridica giustificherebbe l’istituzione della stessa Autorità, atteso che, oltretutto, la violazione e l’inosservanza delle sue deliberazioni da parte degli enti erogatori le consente di infliggere pesantissime sanzioni. Le norme precettive, quindi, emanate dall’Autorità, proprio in conseguenza della debolezza del consumatore e poste a tutela dello stesso, si inseriscono “ope legis” nel rapporto contrattuale sorto tra utente e la società erogatrice, integrandone le clausole ed obbligando il destinatario di esse al più rigoroso rispetto. Fermo restando, quindi, la natura di atto imperativo delle deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, è del tutto certo ed incontestabile che la stessa emanò la delibera n. 200/99 pubblicata sulla G.U. serie generale n. 306 del 31.12.99 suppl. ord. N. 235, vincolante per tutte le società erogatrici ed ancora vigente, la quale regolamenta l’erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica di cui all’art. 2 comma 12 lett. H) della Legge 14 novembre 1995 n. 481. Detta delibera all’art. 6 capoverso 6.4, recante disposizioni in materia di tempi e modalità gratuita di pagamento bolletta, imponeva alle società erogatrici, a far data dal 30 giugno 2000, di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta. In data 11 maggio 2004, con deliberazione n. 72, l’Autorità per l’Energia accertava la violazione del suddetto obbligo da parte della società Enel Distribuzione spa, la quale, invece, offriva modalità alternative di pagamento della bolletta sempre costose per gli utenti. Affermare che la società consentiva il pagamento attraverso l’addebito automatico su conto corrente bancario, ovvero a mezzo carta di credito oppure usufruendo del servizio on-line, è del tutto anacronistico, in quanto trattasi di modalità di riscossione certamente più comode ma pur sempre costose, contrariamente a quanto imposto dall’Autorità, che, invece, ha previsto un servizio del tutto gratuito. E’ pur vero che la società convenuta aveva stipulato una convenzione con la Banca della Campania spa ed una con il Monte dei Paschi di Siena rispettivamente a far data dal 1 aprile 2004 e dal 3 settembre 2004 per l’incasso delle bollette senza commissioni a carico del cliente, ma è altrettanto vero che, come evincesi dalla stessa documentazione prodotta dalla Enel Distribuzione spa, nessuna di queste due banche ha attivi sportelli o filiali nel comune di residenza dell’attore o comuni limitrofi. Sarebbe, pertanto, illogico che l’utente, per risparmiare il modesto costo del servizio di riscossione, dovrebbe essere costretto a recarsi alla filiale più vicina di Caserta o Aversa, sostenendo un notevole costo per il necessario trasferimento da Teano (carburante per autotrasporto, pedaggio autostradale ecc.).
Fatte queste debite considerazioni, non può che riconoscersi che la norma di cui alla delibera n. 200/99 dell’Autorità per l’Energia e per il Gas, che obbliga la società erogante a predisporre almeno un servizio gratuito per la riscossione delle bollette, si innesta quale nuova clausola nel contratto sinallagmatico intercorrente tra l’attore e la società convenuta, diventando parte integrante di esso ed obbligando il contraente destinatario all’esatto adempimento.
Non aver adempiuto all’istituzione di un servizio totalmente gratuito per il pagamento delle bollette rappresenta, pertanto, un’inadempimento contrattuale, cui consegue l’obbligo del risarcimento del danno da illecito contrattuale.
Ai sensi dell’art. 1218 del Codice civile il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Poiché nessuna prova è stata fornita dalla convenuta al fine di sottrarsi alla propria responsabilità, la stessa è tenuta a risarcire i danni causati all’attore contraente in conseguenza del suo inadempimento.
Per quanto attiene i danni patrimoniali, l’attore ha prodotto in giudizio n. 7 bollette per il pagamento del consumo elettrico, i cui versamenti vennero eseguiti in data 1 agosto 2000, 25 settembre 2000, 2 dicembre 2000, 24 gennaio 2001, 30 marzo 2001, 3 agosto 2001 e 3 dicembre 2001 presso l’Ufficio Postale di Furnolo di Teano, che riscosse una tassa di versamento per complessive Lire 9.600 oggi € 4,94 ed è proprio questo l’importo del danno arrecato all’utente dall’inosservanza da parte della società Enel Distribuzione spa dell’obbligo imposto dall’Autorità per l’Energia di istituire un servizio di pagamento gratuito delle bollette, che l’attore, avrebbe certamente evitato se la convenuta avesse adempiuto all’obbligo imposto.
Per quanto attiene l’ulteriore danno non patrimoniale richiesto dall’attore, ritiene questo Giudice che egli abbia fatto riferimento al cosiddetto “danno esistenziale” che, a parere della Suprema Corte, consiste nel “pregiudizio sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità”. La stessa Corte, inoltre, precisa che il danno esistenziale, ma, soprattutto, i fatti in cui esso si compendia, va sempre ed ineluttabilmente allegato dal danneggiato, nel senso che, se manca l’allegazione, il Giudice non potrà ritenere verificati fatti tali da integrare il danno esistenziale, in quanto detta fattispecie di danno necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l’alterazione delle sue abitudini di vita. Ed, infine, il danno esistenziale deve essere oggetto di prova, che, a parere della Suprema Corte, può essere fornita mediante testimonianza ovvero con altri mezzi istruttori, con cui venga dimostrato il concreto cambiamento che l’illecito ha comportato in senso peggiorativo nella qualità di vita del danneggiato (Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 6572 del 24 marzo 2006). Per detti motivi, va rigettata la richiesta di risarcimento danni non patrimoniali, perché genericamente formulata e, comunque, non provata.
Tutto ciò premesso, la domanda attorea va accolta limitatamente al risaricimento dei soli danni patrimoniali, quantificati nella misura di € 4,94. Su detta somma vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data di ciascun versamento fino alla domanda giudiziale e, sul montante così determinato vanno corrisposti gli interessi al tasso legale fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza, anche se, tenuto conto delle difficoltà interpretative della materia, del comportamento processuale delle parti, del parziale accoglimento della domanda sul quantum della pretesa, vanno compensate per un quarto.
P. Q. M.
il Giudice di Pace di Teano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Tizio contro la società Enel Distribuzione spa, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione reietta, così decide:
1) condanna la società Enel Distribuzione spa in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell’attore della somma di € 4,94 oltre interessi al tasso legale dalla data di ciascun versamento fino alla domanda giudiziale e, sul montante così determinato vanno corrisposti gli interessi al tasso legale fino al soddisfo;
2) liquida le spese processuali sulla base dei minimi della Tariffa professionale forense in € 266,25 di cui € 153,00 per diritti, € 57,00 per onorari, € 26,25 per spese generali 12,50% art. 15 LPF ed € 30,00 per spese esenti per contributo unificato, che, tenuto conto della parziale soccombenza, pone a carico della società Enel Distribuzione spa in persona del suo legale rappresentante p.t. nella misura di € 199,69 oltre IVA e CPA sulle somme imponibili, con attribuzione all’avv. ….., dichiaratosi anticipatario.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Teano addì 20 ottobre 2006
Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2006
Il Giudice di Pace
Avv. Andrea Rosario Viggiani