In molti paesi la figura dell’avvocato del minore, ovvero di un difensore d’ufficio incaricato della difesa tecnica obbligatoria per le parti interessate e per il minore, è operativa da tempo.
Nel panorama giuridico italiano la figura dell’avvocato del minore, prevista dalla legge 184/1984 come modificata dalla 149/2001, è entrata in vigore lo scorso 1° luglio.
Per l’effetto, il minorenne e i genitori (o, in loro mancanza, i parenti che verranno contattati come previsto dall’art. 10, comma 2, della legge, cioè quelli entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore) avranno diritto a usufruire di assistenza legale nei procedimenti per l’accertamento della situazione di abbandono e la conseguente dichiarazione dello stato di adottabilità.
All’atto dell’apertura del procedimento, il presidente del tribunale per i minorenni inviterà i genitori o gli altri parenti contattati a nominare un avvocato difensore, e li informerà della nomina di un difensore d’ufficio qualora essi non vi provvedano.