Con riferimento alla notifica dei verbali d’infrazione al Codice della strada, la circolare n. 300/A1/26466/127/9, emanata il 20 agosto scorso dal dipartimento Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, stabilisce che la notifica è valida anche quando raggiunge il destinatario oltre il termine previsto dalla legge, purché la Pubblica amministrazione abbia spedito il plico prima di tale scadenza.
La circolare in argomento, dunque, conferma l’importante principio affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 477 del 26 novembre 2002.
In siffatta occasione, la Consulta stabilì che non si può far dipendere la validità di una notifica di un atto della Pubblica amministrazione spedito da un’attività svolta da un soggetto terzo (le Poste), come invece faceva l’articolo , comma 3 della legge 890/82 (che regola le notifiche tramite servizio postale). I giudici costituzionali soggiunsero che le date da considerare sono due:
– una per il notificante (quella di affidamento del plico al servizio postale);
– una per il destinatario (quella di effettiva ricezione o comunque di permanenza del plico per 10 giorni —la cosiddetta compiuta giacenza – nell’ufficio postale, in caso di mancato ritiro).
La prima vale per gli adempimenti in capo al notificante (quindi serve per determinare se la spedizione è stata tempestiva, cosa che rende valida la notifica).
La seconda vale per quelli in capo al destinatario (quindi serve per determinare il giorno a partire dal quale si contano i 60 giorni entro cui è possibile pagare in misura ridotta o presentare ricorso).
Sulla scorta della nuova circolare, dunque, appare di tutta evidenza che i 150 giorni che l’articolo 201 del Codice stradale assegna agli organi di polizia per notificare i verbali, quando il trasgressore non viene fermato immediatamente, sono da considerarsi come termine massimo per provvedere alla spedizione. Il destinatario può verificare questa data di affidamento del plico alle Poste leggendo la relazione di notifica che di prassi è allegata al verbale e non potrebbe presentare ricorso invocando la scadenza dei 150 giorni, come invece si è fatto sinora.