Nell’esperienza giudiziale gius-lavoristica il termine “mobbing” individua la fattispecie relativa ad una condotta che si potrae nel tempo con le caratteristiche della persecuzione, finalizzata all’emarginazione del lavoratore.
Si tratta, insomma, di una vera e propria condotta persecutoria posta in essere sul luogo di lavoro da un collega o da un superiore.
L’aspetto più problematico del fenomeno in argomento riguarda decisamente il profilo probatorio.
Infatti, per il lavoratore è difficile fornire la prova dei comportamenti mobbizzanti.
Di recente, la Sezione Lavoro della Cassazione si è occupata della questione dell’ammissibilità della registrazione audio in tema di prova della condotta di mobbing.
La Corte, con la sentenza n.10430 del 08.05.2007, emblematicamente, afferma quanto segue:
“… il giudice di appello non ha fatto buongoverno delle richiamate norme, in particolare dell’art. 2712 Cod. Civ., con riguardo all’ammissibilità della trascrizione del nastro magnetico, in quanto la stessa ricorrente, in sede di comparsa di costituzione. e risposta dinanzi al primo giudice, aveva disconosciuto la conformità ai fatti della registrazione prodotta dalla controparte e comunque che la conversazione registrata sul nastro fosse avvenuto con il tenore ivi risultante.
Ad avviso della ricorrente, l’art. 2112 Cod. Civ., se correttamente applicato, avrebbe dovuto escludere la possibilità da parte della Corte di Appello di provvedere alla trascrizione del nastro magnetico e di utilizzarne, quindi, il contenuto.
Da parte sua la controricorrente ha contestato le avverse deduzioni ed argomentazioni e ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo corretta la sentenza impugnata sia in ordine alla decisione di ammissione della trascrizione del nastro magnetico e della conseguente utilizzazione degli elementi di fatto emersi da tale trascrizione, sia in ordine alla decisione dì trarre argomenti di giudizio anche dalle riproduzioni meccaniche, ove sorretti, come nel caso di specie, da elementi gravi, precisi e concordanti.
Ciò posto sulle opposte linee difensive, questa Corte ritiene privi di pregio i rilievi della ricorrente.
Le statuizioni del giudice di appello sono condivisibili e non in contrasto con l’art. 2712 Cod. Civ., giacché la contestazione della società non ha riguardato il fatto della registrazione, ma le sue risultanze, valutate, come già detto, dallo stesso giudice in base ad elementi presuntivi ex art. 2729 Cod. Civ., quali il clima di particolare ostilità di P. L, in reazione alla richiesta di ferie della dipendente D. N. e alla minaccia di denuncia penale ai Carabinieri per contestati ammanchi di cassa, ove la D. N. non avesse presentato a breve la lettera di dimissioni.
Sotto tale profilo può richiamarsi l’indirizzo giurisprudenziale il quale sostiene che il disconoscimento, che fa perdere alle riproduzioni meccaniche la loro qualità di prova e va distinto dal mancato riconoscimento – diretto o indiretto – che non esclude il libero apprezzamento da parte del giudice delle riproduzioni legittimamente acquisite, deve essere chiaro e circostanziato ed esplicito con allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. n. 8998 del 2001).
Il giudice di appello ha fatto corretta applicazione di tale orientamento, avendo ritenuto con apprezzamento in fatto, non censurato dalla ricorrente, che la contestazione mossa dalla difesa della società fosse generica, dal che la possibilità di un libero apprezzamento degli anzidetti elementi presuntivi ex art. 2729 Cod. Civ.
Questo Collegio non ignora altro indirizzo secondo il quale il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche (nella specie cassetta audiofonica) di cui all’art. 2712 Cod. Civ. non consente la formazione di prova piena (Cass. n. 12715 del 1998), ma ciò non può precludere al giudice la ricostruzione del contenuto della registrazione, contestato in modo generico, attraverso elementi gravi, precisi e concordanti, la cui consistenza nel caso di specie, come già evidenziato, è stata acclarata dalla Corte territoriale con accertamento adeguatamente motivato.…”.