Legge 22 novembre 2002, n. 266
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2002
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2002
Art. 1.
Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383
1. All’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: “atto di conciliazione” sono inserite le seguenti:
“nel quale sia indicato il livello di inquadramento attribuito al lavoratore, come specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori o, in mancanza, dai contratti collettivi stipulati per le categorie affini,” e sono aggiunte, in fine, le parole: “sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori”.
2. L’articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 1-bis (Emersione progressiva). – 1. In ogni capoluogo di provincia sono istituiti presso le direzioni provinciali del lavoro i Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES). I Comitati sono composti da 16 membri nominati dal prefetto; otto dei quali sono designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell’ambiente, dall’INPS, dall’INAIL, dalla ASL, dal comune, dalla regione e dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e otto designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro. Il componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume le funzioni di presidente. La regione e l’ANCI provvedono, rispettivamente, ad individuare, nell’ambito del territorio provinciale, l’ASL e il comune competente alla designazione. I Comitati sono nominati entro il 30 ottobre 2002. I Comitati possono operare qualora alla predetta data siano stati nominati la meta’ piu’ uno dei componenti. Le funzioni di segreteria dei CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro.
1-bis. Per l’attivita’ e il funzionamento dei CLES e’ autorizzata la spesa massima di 500.000 euro per l’anno 2002 e di 2,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. In alternativa alla procedura prevista dall’articolo 1, gli imprenditori presentano al CLES di cui al comma 1, dove ha sede l’unita’ produttiva, entro il 28 febbraio 2003 un piano individuale di emersione contenente:
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attivita’, relativamente a materie diverse da quella fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative dei lavoratori e degli e degli imprenditori, in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione, mediante sottoscrizione con apposito verbale aziendale degli accordi sindacali collettivi a tale fine conclusi, a livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con riferimento a ciascun settore economico; per i settori economici per i quali non operano organi di rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori in sede provinciale, i predetti accordi possono essere conclusi a livello nazionale o regionale; le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico interessato, devono fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogeni;
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;
d) l’impegno a presentare un’apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del CLES.
3. I CLES operano in collaborazione con le commissioni provinciali istituite ai sensi dell’articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Di tali commissioni fanno parte, ove gia’ non presenti, le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, nonche’ le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che hanno sottoscritto l’avviso comune, in materia di emersione dell’economia sommersa, in data 19 luglio 2002.
4. Comma soppresso.
5. I comitati di cui al comma 1 ricevono i piani di emersione individuale presentati dai datori di lavoro interessati all’emersione progressiva ed hanno i seguenti compiti:
a) valutare le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali formulando eventuali proposte di modifica;
b) valutare la fattibilita’ tecnica dei contenuti del piano di emersione;
c) definire, nel rispetto degli obblighi di legge, temporanee modalita’ di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare;
d) verificare la conformita’ del piano di emersione ai minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui al comma 2.
5-bis. Qualora il piano individuale di emersione contenga proposte per il progressivo adeguamento che coinvolgono interessi urbanistici e ambientali, il CLES sottopone il piano al parere del comune competente per territorio, che esprime, in ordine a tali interessi, un parere vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine il CLES valuta comunque il piano.
6. I componenti dei CLES non sono responsabili per i fatti connessi alla realizzazione del piano di emersione progressiva che si verificano durante il periodo di attuazione dello stesso, nonche’ del mancato rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attivita’ al termine del periodo di emersione.
7. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l’anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al competente CLES, con l’osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell’imprenditore stesso.
8. Il CLES approva il piano individuale di emersione nell’ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 1.
9. Il CLES approva il piano di emersione entro sessanta giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l’interessato o con i soggetti di cui al comma 7, ovvero respinge il piano stesso.
10. Le autorita’ competenti, previa verifica della avvenuta attuazione del piano, rilasciano le relative autorizzazioni entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati nel piano. L’adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l’estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.
11. La dichiarazione di emersione ai sensi del presente articolo e’ presentata entro il 15 maggio 2003 e produce gli altri effetti previsti dall’articolo 1.
12. Le certificazioni di regolarita’ rilasciate ai datori di lavoro, precedentemente alla presentazione dei piani individuali di emersione, conservano la loro efficacia.
13. I soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che gia’ in corso di applicazione di tali contratti non sono riusciti a rispettare gli obblighi assunti, ovvero che alla conclusione del periodo previsto per il riallineamento non sono riusciti a corrispondere i minimi contrattuali nazionali, possono accedere ai programmi di emersione progressiva secondo le modalita’ stabilite nel presente articolo.
14. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla conclusione del periodo di emersione.
15. L’approvazione del piano individuale di emersione ai sensi del presente articolo comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto di regolarizzazione, la sospensione, gia’ nel corso dell’istruttoria finalizzata all’approvazione del piano stesso, di eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nei confronti del datore di lavoro che ha presentato il piano.”.
2-bis. I piani di emersione individuale gia’ presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti.
3. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: “redditi di lavoro autonomo” sono aggiunte le seguenti: “e alle imprese che svolgono attivita’ agricola non produttiva di reddito di impresa”.
Art. 1-bis
Ambito di applicazione delle disposizioni
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle societa’ ed associazioni sportive, artistiche e culturali nonche’ alle comunita’ terapeutiche convenzionate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 2.
Norme in materia di appalti pubblici
1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarita’ contributiva a pena di revoca dell’affidamento.
1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attivita’ in convenzione o concessione con l’ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’INPS, l’INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.
3. All’articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2001” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2006”.
Art. 3.
Rapporti di lavoro a tempo parziale
1. All’articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, le parole: “continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2002” sono sostituite dalle seguenti: “continuano a produrre effetti, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi, sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2003”.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.