Per infortunio in itinere deve intendersi quello in cui incorre il lavoratore nel recarsi al posto di lavoro oppure nel ritornarne.
L’art. 12 del D.lgs. n. 38/2000 ha inserito anche l’infortunio in itinere nell’ambito dell’assicurazione INAIL. In particolare, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro, e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
Considerata la vasta e complessa casistica concreta, non è sempre agevole l’individuazione dell’infortunio in itinere.
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Roma, 12.01.04
A TUTTE LE UNITA’ CENTRALI E TERRITORIALI
OGGETTO: Infortunio in itinere.
Limiti spaziali del percorso tutelato.
L’art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000, nel codificare la disciplina pretoria in materia di infortunio in itinere, ha esteso la tutela assicurativa agli eventi lesivi occorsi ai lavoratori “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro…..”.
Dalla disposizione normativa, tuttavia, non si evince se il rischio in itinere protetto includa anche le pertinenze e le aree comuni (pianerottoli, scale, cortili, viali, strade interne, ecc.) rispettivamente dell’abitazione e del luogo di lavoro.
Per quanto attiene agli infortuni occorsi nelle pertinenze e nelle aree comuni del luogo di lavoro, non vi è dubbio che – quando ne ricorrono tutti i presupposti — l’evento sia tutelabile e che vada inquadrato non come infortunio in itinere bensì come infortunio accaduto in attualità di lavoro, in quanto i confini dell’ambito aziendale, nella vasta accezione di cui all’art. 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, “segnano il discrimine tra infortunio in itinere e occasione di lavoro all’interno dell’azienda” (Cassazione, n. 5937/01).
La questione si presenta più complessa nel caso di infortuni occorsi nelle pertinenze e nelle aree condominiali dell’abitazione del lavoratore, trattandosi di decidere se tali luoghi che, pur essendo di suo esclusivo o comune “godimento”, egli deve comunque necessariamente percorrere per accedere alla via pubblica, rientrino o meno nel rischio in itinere protetto.
Si tratta di una problematica del tutto inedita, che non risulta mai affrontata dalla giurisprudenza di legittimità prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 38/2000 e che trova soluzioni diversificate nei sistemi di tutela dell’infortunio in itinere vigenti in alcuni paesi europei.
Salvo riesame della questione nel caso si consolidassero in futuro diversi orientamenti giurisprudenziali, si ritiene, allo stato, di dover aderire ai criteri enunciati in una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 9211/03) che, negando l’indennizzabilità dell’infortunio occorso ad un lavoratore caduto mentre percorreva le scale condominiali per recarsi dalla propria abitazione al luogo di lavoro, ha affermato il seguente principio: “l’infortunio in itinere, come tale indennizzabile, non appare configurabile oltre che nell’ipotesi di infortunio subito dal lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora) — in relazione al quale non sono in verità mai sorti dubbi — anche in quella di infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune (e forzosa) proprietà privata”.
I passaggi in cui si articola l’impianto argomentativo della suddetta sentenza possono essere così ricostruiti:
• “da una interpretazione logico – sistematica dell’intero contenuto del citato art. 12 e da una lettura di alcune espressioni in detta norma riportate (“luogo di abitazione”; “normale percorso”; “utilizzo del mezzo privato, purché necessitato”) si evince in maniera chiara che l’infortunio in itinere debba verificarsi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore assicurato, con conseguente impossibilità, quindi, di una sua configurazione all’interno degli indicati luoghi condominiali”;
• intercorre, infatti, un peculiare rapporto tra i beni condominiali e le singole unità abitative, rapporto che si caratterizza sia perché l’assicurato, “al di là dei poteri pieni ed esclusivi sul proprio immobile, ha anche, se non la disponibilità completa, quanto meno il potere di intervenire efficacemente – anche attraverso la doverosa sollecitazione degli organi preposti all’amministrazione – su tutto ciò che interessa i beni condominiali” stessi, sia perché abitazione e beni condominiali hanno l’identica “destinazione a fungere da luoghi naturali di espletamento delle occupazioni quotidiane e personali del lavoratore”;
• le aree condominiali, dunque, “possono considerarsi, seppure in senso improprio, come pertinenze dell’abitazione o come beni che, per essere funzionalmente connessi con essa, sono assoggettati ai fini che qui interessano ad un unitario trattamento”;
• ne consegue che, come le abitazioni, anche le pertinenze e le aree condominiali non rientrano nel percorso sulla via pubblica il cui rischio costituisce l’oggetto della copertura assicurativa.
Proprio sulla base delle considerazioni sopra illustrate, si ritiene che possa, invece, considerarsi compresa nel percorso protetto quella particolare tipologia di strade condominiali che, essendo aperte al traffico di un numero indeterminato di veicoli, presentano caratteristiche di utilizzo e condizioni di rischio che non coincidono con quelle indicate dalla Suprema Corte. Si fa presente, al riguardo, che la stessa Corte di Cassazione ha avuto modo, in passato, di precisare che dalla nozione di “strada”, quale area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, restano escluse soltanto le strade riservate all’uso esclusivo di privati proprietari, ma non anche quelle, pur di proprietà privata, destinate a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata (sentenze nn. 12148/1993 e 3169/1999).
Da tutto quanto sopra rappresentato discende sul piano operativo che:
1. rispetto al luogo di abitazione, è escluso dalla tutela l’infortunio avvenuto entro l’ambito domestico, inteso come comprensivo delle pertinenze dell’abitazione e delle parti condominiali (pianerottoli, scale, cortili, viali, strade interne o, comunque, riservate all’uso esclusivo di privati proprietari, ecc.);
2. peraltro, ove ne ricorrano tutte le condizioni, può rientrare nella tutela l’infortunio occorso nelle strade che, pur di proprietà privata, sono destinate a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata e sono, perciò, aperte al traffico di un numero indeterminato di veicoli;
3. rispetto al luogo di lavoro, l’infortunio occorso fuori dalle pertinenze dello stesso luogo di lavoro va inquadrato come “infortunio in itinere”, mentre quello occorso all’interno delle pertinenze va inquadrato come “infortunio in attualità di lavoro”.
IL DIRETTORE CENTRALE
F.to Dott.ssa Luigina VIETRI