Prevista una multa da Euro 2.000 a Euro 6.000 per chi effettui un trasporto di animali senza essere munito dell’autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, ovvero quando la stessa sia scaduta di validità.
La stessa sanzione si applica a chiunque effettui il trasporto violando le prescrizioni dell’autorizzazione ovvero le prescrizioni particolari di cui all’articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento, nonché all’organizzatore e al detentore che si avvalgono, per il trasporto degli animali, di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta di validità, sospesa o revocata.
Il conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto della prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 600. Il trasportatore è obbligato in solido con l’autore della violazione per il pagamento della relativa sanzione.
I mezzi di trasporto devono presentare determinate caratteristiche in modo da:
a) evitare lesioni e sofferenze e assicurare l’incolumità degli animali;
b) proteggere gli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse;
c) essere puliti e disinfettati;
d) evitare che gli animali fuggano o cadano fuori ed essere in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti;
e) assicurare che si possa mantenere la quantità e la qualità dell’aria appropriata a seconda delle specie trasportate;
f) garantire l’accesso agli animali in modo da consentirne l’ispezione e la cura;
g) presentare una superficie d’impiantito antisdrucciolo;
h) presentare una superficie d’impiantito che minimizzi la fuoriuscita di urina o feci;
i) fornire un’illuminazione sufficiente per l’ispezione e la cura degli animali durante il trasporto.
Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere l’opportunità di riposare conformemente alle esigenze della loro specie e età.
È espressamente proibito:
a) percuotere o dare calci agli animali;
b) comprimerne parti sensibili del corpo in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili;
c) sospendere gli animali con mezzi meccanici;
d) sollevare o trascinare gli animali per il capo, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello o trattarli in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili;
e) usare pungoli o altri strumenti con estremità aguzze;
f) ostruire volutamente il passaggio di un animale spinto o condotto per qualsiasi luogo in cui gli animali debbano essere trattati.
Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi, gli anelli nasali ne’ per le zampe legate assieme. Ai vitelli non deve essere messa museruola. Gli equidi domestici di oltre otto mesi devono recare cavezze durante il trasporto, fatta eccezione per i cavalli non domati. Se gli animali devono essere legati, le corde, le pastoie o gli altri mezzi usati devono essere:
a) sufficientemente forti per non spezzarsi durante condizioni di trasporto normali;
b) tali da consentire agli animali, se necessario, di coricarsi e di mangiare e bere;
c) concepiti in modo tale da eliminare il pericolo di strangolamento o di lesione ma anche da permettere di liberare rapidamente gli animali.
Queste sono alcune delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151 recante le disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto e sulle operazioni correlate.