Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151
“Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate ”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il Regolamento (CE) n. 1255/1977;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l’articolo 5;
Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto Regolamento (CE) n. 1/2005 per quanto concerne in particolare le modalità per l’esecuzione dei controlli nonche’ le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato Regolamento e l’individuazione delle misure necessarie affinche’ esse siano attuate in applicazione degli articoli 25 e 26 del Regolamento medesimo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 15 marzo 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, di seguito denominato: «Regolamento», recante disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto e sulle operazioni correlate.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento nonche’ le seguenti ulteriori definizioni: «conducente», la persona che guida un veicolo che sta effettuando il trasporto di animali; «allevatore»: il soggetto che esercita professionalmente l’attività di allevamento di animali; «autorizzazione», l’autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del Regolamento; «certificato di idoneita», il certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento; «certificato di omologazione per veicoli», il certificato di cui all’articolo 18 del Regolamento.
Art. 2.
Autorità competente
1. Le Autorità competenti ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del Regolamento sono il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome negli ambiti di rispettiva competenza.
2. Per gli atti di accertamento delle violazioni sono, in ogni caso, competenti tutti gli organi di cui all’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 3.
Violazioni delle norme concernenti l’autorizzazione del trasportatore
1. Chiunque effettua un trasporto senza essere munito della prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del regolamento, ovvero quando la stessa sia scaduta di validità, sospesa o revocata, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000. La stessa sanzione si applica a chiunque effettui il trasporto violando le prescrizioni dell’autorizzazione ovvero le prescrizioni particolari di cui all’articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento, nonche’ all’organizzatore e al detentore che si avvalgono, per il trasporto degli animali, di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta di validità, sospesa o revocata.
2. Il conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto dell’autorizzazione o di copia conforme rilasciata dalla stessa autorità competente al rilascio dell’autorizzazione del trasportatore, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 600. Il trasportatore e’ obbligato in solido con l’autore della violazione per il pagamento della relativa sanzione.
Art. 4.
Violazioni delle norme concernenti il certificato di idoneità del conducente o guardiano
1. Chiunque, sprovvisto del certificato di idoneità di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validità, sospeso o revocato, effettua l’attività di conducente o di guardiano su di un veicolo che trasporta equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500 a Euro 4.500.
2. Alla stessa sanzione soggiace il trasportatore, l’organizzatore o il detentore che affida gli animali ad un conducente o ad un guardiano sprovvisto del certificato di idoneità ovvero scaduto di validità, sospeso o revocato.
Art. 5.
Irregolarità o mancanza della documentazione
1. Il trasportatore che, durante il trasporto, commette irregolarità documentali di cui al comma 2 e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 3.000.
2 . Costituiscono irregolarità documentali:
a) la mancanza sul mezzo di trasporto di un documento contenente le informazioni richieste dall’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento;
b) la mancanza sul mezzo di trasporto del Documento veterinario comune di entrata (DVCE) per gli animali provenienti da Paesi terzi per il tratto di percorso successivo al controllo presso il Posto di ispezione frontaliera (P.I.F.) di entrata;
c) per i lunghi viaggi di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, la mancanza sul mezzo di trasporto del giornale di viaggio ovvero l’utilizzazione di un giornale di viaggio non conforme al modello previsto dal Regolamento o mancante della precisazione dei punti di riposo o di trasferimento, secondo le disposizioni dell’Allegato II del Regolamento;
d) l’irregolare compilazione dei certificati sanitari o dei documenti di trasporto riguardo a:
1. origine e proprietà degli animali;
2. luogo, data ed ora di partenza;
3. luogo di destinazione e destinatario;
4. numero dei capi;
5. durata prevista del viaggio;
e) l’irregolare compilazione, nel giornale di viaggio, dei dati relativi a:
1. luogo data ed ora di partenza;
2. luogo di destinazione e ora di arrivo prevista;
3. percorso, posti di controllo e luoghi di riposo o trasferimento individuati;
4. durata prevista del viaggio;
f) compilazione del giornale di viaggio da parte di persone a ciò non legittimate;
g) la mancata indicazione del numero del certificato veterinario sul giornale di viaggio;
h) il mancato possesso del certificato veterinario all’interno del mezzo per tutta la durata del trasporto.
3 . Fuori dai casi di concorso nella violazione, 1’organizzatore ed il detentore degli animali del luogo di carico sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al presente articolo.
Art. 6.
Violazioni delle norme concernenti il certificato di omologazione del mezzo di trasporto
1. Il trasportatore, il conducente o l’organizzatore che effettua o fa effettuare un trasporto stradale per lunghi viaggi con un veicolo non munito di certificato di omologazione conforme al modello di cui all’articolo 18 del Regolamento ovvero scaduto di validità, sospeso o revocato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 3.000.
2. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l’organizzatore e il trasportatore, se persona diversa dal trasgressore, sono obbligati in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni previste per le violazioni di cui al comma 1.
3. Il trasportatore per via d’acqua, anche se armatore o noleggiatore o soltanto vettore, che effettua un trasporto di bestiame su di un mezzo nautico sprovvisto di certificato di omologazione conforme al modello di cui all’articolo 19 del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validità, ovvero sospeso o revocato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 10.000.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche quando il trasporto su strada o per via navigabile viene effettuato utilizzando contenitori non muniti di certificato di omologazione ovvero con certificato scaduto di validità, sospeso o revocato.
5. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l’organizzatore e’ obbligato in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al comma 4.
Art. 7.
Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali
1. Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneità di cui all’Allegato 1 al presente decreto e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000.
2. Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all’Allegato 2 al presente decreto e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 4.000.
3. Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all’Allegato 3 del presente decreto e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 3.000.
4. Il trasportatore che nell’eseguire trasporti per lunghi viaggi di equidi domestici e di animali domestici di specie bovina, ovina, caprina e suina viola una delle prescrizioni di cui all’Allegato 4 del presente decreto e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 ad Euro 6.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale che accudisce gli animali utilizzando, per l’espletamento dei propri compiti, violenza sull’animale, ovvero il personale che causa all’animale sofferenze inutili o lesioni, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, durante le operazioni di trasporto, usa violenza sull’animale ovvero causa all’animale sofferenze inutili o lesioni e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000.
7. Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 3 al presente decreto, il detentore ed il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
8. L’allevatore, che nell’operare il trasporto di animali di sua proprietà con veicoli agricoli o con mezzi propri per una distanza inferiore a 50 chilometri o per transumanza stagionale non osserva quanto disposto dall’articolo 3 del Regolamento, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 4.000.
Art. 8.
Violazioni varie
1. Gli operatori dei centri di raccolta che omettono di osservare gli obblighi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del Regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa da Euro 400 ad Euro 1.600.
2. Il titolare dell’autorizzazione di cui agli articoli 10, paragrafo 1 od 11, paragrafo 1, del Regolamento, che opera un trasporto eccedendone i limiti e’ soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 5.000 ad Euro 20.000.
Art. 9.
Sanzioni accessorie
1. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette due violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall’articolo 7, comma 1, nel periodo di tre anni, e’ soggetto alla sospensione dell’autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni e’ inferiore a tre mesi, e’ applicata la durata massima della sospensione.
2. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette tre violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall’articolo 7, comma 2 nel periodo di tre anni, e’ soggetto alla sospensione dell’autorizzazione per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni e’ inferiore a sei mesi, e’ applicata la durata massima della sospensione.
3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni previste dall’articolo 7, commi 1 e 2, accertate in modo definitivo, e’ soggetto alla revoca della autorizzazione.
4. In caso di accertamento della violazione di cui all’articolo 7, comma 6, e’ disposta la sospensione dell’autorizzazione del trasportatore per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione, il trasportatore e’ soggetto alla revoca della stessa.
5. Il trasportatore nei cui confronti e’ stata disposta la revoca dell’autorizzazione non può conseguire altra autorizzazione prima di dodici mesi.
6. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette due violazioni tra quelle previste dall’articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, e’ soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni e’ inferiore a tre mesi, e’ applicata la durata massima della sospensione.
7. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni previste dall’articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, e’ soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da quindici giorni a due mesi. Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni e’ inferiore a sei mesi, e’ applicata la durata massima della sospensione.
8. Il trasportatore che, nell’arco di tre anni, commette cinque violazioni tra quelle previste dall’articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, e’ soggetto alla revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto.
9. Il trasportatore che e’ stato sottoposto alla misura della revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto non può conseguire altro certificato di omologazione prima di dodici mesi.
10. Quando e’ prevista la sospensione o la revoca dell’autorizzazione del trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto e le violazioni indicate nei commi precedenti sono commesse da trasportatori di altro Stato membro, il Ministero della salute adotta, una volte esaurite tutte le possibili azioni in materia di assistenza reciproca e scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento, un provvedimento di interdizione temporanea ad effettuare trasporto di animali sul territorio nazionale, avente la stessa durata prevista per la sospensione dei documenti sopraindicati.
11. Chiunque effettua un trasporto in violazione del provvedimento di interdizione temporanea di cui al comma che precede, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000. Se la violazione e’ commessa con un veicolo, e’ disposta la sanzione accessoria del fermo amministrativo per un periodo di sessanta giorni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
12. In caso di infrazione al Regolamento ad opera di un conducente o di un guardiano che detiene un certificato di idoneità di cui all’articolo 17, comma 2, del Regolamento, può essere disposta la sospensione del certificato di idoneità per un periodo da uno a tre mesi o la revoca.
13. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l’applicazione della sospensione o della revoca dell’autorizzazione del trasportatore, del certificato di omologazione del mezzo o del certificato di idoneità del conducente o guardiano, trasmettono all’autorità che li ha rilasciati, copia del verbale di contestazione ed ogni altro documento utile all’adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca. Se le violazioni sono commesse da un trasportatore di un altro Stato membro, la comunicazione deve essere inviata all’autorità competente di cui all’articolo 2, comma 1.
Art. 10.
Misure di emergenza per la tutela del benessere degli animali
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto, quando e’ riscontrata una violazione delle disposizioni del Regolamento, l’Autorità competente di cui all’articolo 2, comma 1, qualora non sia possibile provvedere direttamente, impone al soggetto responsabile degli animali di intraprendere le azioni necessarie per salvaguardare il loro benessere, individuandole tra quelle previste dall’articolo 23 del Regolamento. Il trasportatore e il guardiano sono tenuti a provvedere agli adempimenti nel termine indicato dall’Autorità competente a proprie spese.
2. Nel caso di cui al comma 1, i soggetti che hanno eseguito l’accertamento vigilano sulla corretta osservanza delle prescrizioni impartite ed informano dei provvedimenti assunti l’Autorità competente e l’organizzatore del trasporto. Qualora l’organizzatore abbia sede in un altro Stato membro, le comunicazioni sono effettuate per il tramite dell’Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari (U.V.A.C.) territorialmente competente.
3. Degli obblighi derivanti dall’attuazione delle misure indicate nell’articolo 23 del Regolamento rispondono il responsabile della violazione, il trasportatore, l’organizzatore e il detentore, in solido tra loro.
4. Chiunque si rifiuta di adempiere agli obblighi o alle prescrizioni imposte dall’Autorità competente ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, ovvero, comunque ne omette o ne ritarda in tutto o in parte l’adempimento, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000. In caso di esecuzione diretta da parte dell’Autorità amministrativa dei detti obblighi e prescrizioni, le relative spese sono poste interamente a carico di chi e’ tenuto al loro adempimento.
Art. 11.
Richiesta di informazione o di esibizione di documenti
1. Le autorità di controllo hanno facoltà di chiedere agli organizzatori dei viaggi, ai trasportatori, ai responsabili del trasporto di cui all’articolo 5, comma 2, del Regolamento o ai detentori degli animali trasportati, nonche’ ai conducenti e guardiani, informazioni relative al viaggio ovvero l’esibizione di documenti, certificati, relativi agli animali ed alle persone impiegate nel viaggio stesso.
2. L’invito a fornire informazioni o ad esibire documenti può essere formulato al momento del controllo ovvero notificato in un momento successivo. Esso contiene il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite ed i documenti esibiti, non inferiore a dieci ne’ superiore a trenta giorni lavorativi decorrenti dal momento in cui il destinatario dell’invito ne ha avuto legale conoscenza.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 5, chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all’invito di cui al comma 1 entro il termine stabilito e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400 a Euro 1.200.
4. Il trasportatore che omette di designare la persona fisica responsabile del trasporto, se non eseguito direttamente, e’ soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 200 ad Euro 800.
5. Il trasportatore che non comunica entro quindici giorni all’Autorità competente, anche non nazionale, individuata in ragione della destinazione del trasporto, le modifiche intervenute relativamente ai requisiti necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 10, paragrafo 1, ed 11, paragrafo 1, del Regolamento e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 800.
Art. 12.
Procedimento di applicazione delle sanzioni
1. Ai fini dell’accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
2. I soggetti che accertano le violazioni alle disposizioni del presente decreto redigono un verbale di accertamento in conformità all’Allegato 5.
3 . Le Regioni e le Province autonome sono l’Autorità competente all’irrogazione delle sanzioni. Quando la violazione si riferisce ad un trasporto intracomunitario o verso Paesi terzi, l’autorità deputata all’irrogazione delle sanzioni e’ l’U.V.A.C. competente per territorio.
4. Salvo quanto previsto dall’articolo 9, commi 10 ed 11, quando una violazione e’ commessa utilizzando un veicolo immatricolato all’estero si applicano le disposizioni dell’articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell’articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero dell’articolo 9, comma 11, del presente decreto e’ affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti indicati nell’articolo 214-bis del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.
6. L’entità delle sanzioni previste dal presente decreto e’ aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All’uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata secondo le disposizioni sopraindicate, e’ oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale e’ pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e’ inferiore a detto limite.
Art. 13.
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando accertate dall’U.V.A.C. ed alle Regioni e Province autonome nei restanti casi.
Art. 14.
Disposizioni transitorie ed abrogazioni
1. Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome, in fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, il certificato di omologazione di cui all’articolo 18 del Regolamento e l’autorizzazione del trasportatore di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento sono rilasciati dai servizi veterinari delle AUSL rispettivamente competenti in ragione della sede operativa o della sede legale del trasportatore.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 4 entrano in vigore a far data dal 6 gennaio 2008.
3. Entro il 5 gennaio 2008 il conducente o il guardiano degli animali deve acquisire, previo apposito corso di formazione, il certificato di idoneità al trasporto degli animali, che ha durata decennale. Fino a tale data, ogni richiamo a tale certificato contenuto nel presente decreto deve intendersi riferito all’attestazione di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.
4. I corsi di formazione di cui al comma precedente possono essere realizzati da Enti, Istituti, Associazioni di categoria e di Associazioni professionali in maniera indipendente od in collaborazione tra loro con oneri a carico degli interessati.
5. E’ abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.
6. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dell’interno e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emana un decreto di coordinamento delle attività di controllo e applicazione del Regolamento.
Art. 15.
Disposizioni finanziarie
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
ALLEGATO 1
(previsto dall’art. 7, comma 1)
IDONEITA’ AL TRASPORTO DEGLI ANIMALI
1. Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, ne’ le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l’animale a lesioni o a sofferenze inutili.
2. Gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno, inoltre, considerati idonei al trasporto se:
a) non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
b) presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso;
c) sono femmine gravide che hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente;
d) sono mammiferi neonati il cui ombelico non e’ ancora completamente cicatrizzato;
e) sono suini di meno di tre settimane, ovini di meno di una settimana e vitelli di meno di dieci giorni, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km.
3. Tuttavia, animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto se:
a) presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non causerebbe sofferenze addizionali; nei casi dubbi si chiede un parere veterinario;
b) sono trasportati ai fini della direttiva 86/609/CEE del Consiglio (1) se la malattia o la lesione e’ parte del programma di ricerca;
c) sono trasportati sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria. Tuttavia, tale trasporto e’ consentito soltanto se ciò non causa all’animale sofferenze o maltrattamenti inutili e sono animali che sono stati sottoposti a procedure veterinarie in ordine a pratiche zootecniche, quali la decorazione o la castrazione, purche’ le ferite siano completamente cicatrizzate.
4. Allorche’ si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali sono separati dagli altri e ricevono quanto prima cure adeguate. Essi ricevono un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, sono sottoposti a macellazione d’emergenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.
5 . Non e’ ammessa la somministrazione di sedativi ad animali destinati a essere trasportati, a meno che ciò non sia strettamente necessario per assicurare il benessere degli animali e soltanto sotto controllo veterinario.
6. Le femmine delle specie bovina, ovina e caprina che allattano, se non sono accompagnate dalla loro progenie, sono munte a intervalli non superiori alle 12 ore.
7. Le disposizioni di cui al punto 2, lettere c) e d) non si applicano agli equidi giumente registrati se il viaggio ha lo scopo di migliorare le condizioni sanitarie e di benessere per il parto ne’ ai puledri neonati con madri registrate se in entrambi i casi gli animali sono sempre accompagnati da un guardiano addetto a loro durante il viaggio.
ALLEGATO 2
(previsto dall’art. 7, comma 2)
MEZZI DI TRASPORTO
1. Disposizioni per tutti i mezzi di trasporto.
1.1 I mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono concepiti, costruiti, mantenuti e usati in modo da:
a) evitare lesioni e sofferenze e assicurare l’incolumità degli animali;
b) proteggere gli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse;
c) essere puliti e disinfettati;
d) evitare che gli animali fuggano o cadano fuori ed essere in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti;
e) assicurare che si possa mantenere la quantità e la qualità dell’aria appropriata a seconda delle specie trasportate;
f) garantire l’accesso agli animali in modo da consentirne l’ispezione e la cura;
g) presentare una superficie d’impiantito antisdrucciolo;
h) presentare una superficie d’impiantito che minimizzi la fuoriuscita di urina o feci;
i) fornire un’illuminazione sufficiente per l’ispezione e la cura degli animali durante il trasporto.
1.2 Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli dev’essere garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione adeguata sopra gli animali allorche’ questi si trovano in posizione eretta naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale.
1.3 Per gli animali selvatici e per specie diverse dagli equidi domestici o da animali domestici delle specie bovina, ovina e suina, laddove appropriato, gli animali sono accompagnati dai seguenti documenti:
a) una nota indicante che gli animali sono selvatici, timorosi o pericolosi;
b) istruzioni scritte circa la somministrazione di alimenti e di acqua ed eventuali cure speciali richieste.
1.4 Le paratie devono essere sufficientemente forti per resistere al peso degli animali. Le attrezzature devono essere concepite per poter funzionare in modo rapido e agevole.
1.5 I suinetti di meno di 10 kg gli agnelli di meno di 20 kg i vitelli di meno di sei mesi e i puledri di meno di quattro mesi d’età devono disporre di lettiera adeguata o di materiale adeguato equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, della durata del percorso e delle condizioni atmosferiche. Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni.
1.6 Senza pregiudizio delle norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza degli equipaggi e dei passeggeri, se il trasporto su una nave, su un aeromobile o su un vagone ferroviario e’ destinato a durare più di tre ore, un mezzo di abbattimento adeguato alle specie trasportate deve essere a disposizione del guardiano o di una persona a bordo che abbia le competenze necessarie per abbattere un animale in modo umano ed efficace.
2. Disposizioni addizionali per il trasporto su strada o su rotaia.
2.1 I veicoli su cui gli animali sono trasportati sono contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi.
2.2 I veicoli recano attrezzature adeguate per il carico e lo scarico.
2.3 All’atto di comporre i convogli ferroviari e durante tutti gli altri movimenti dei vagoni si devono prendere tutte le precauzioni per evitare di imprimere scossoni ai vagoni contenenti animali.
3. Disposizioni addizionali per il trasporto su navi traghetto.
3.1 Prima del caricamento su una nave traghetto il comandante verifica che, allorche’ i veicoli sono caricati:
a) su ponti interni, la nave sia dotata di un appropriato sistema di ventilazione forzata e di un sistema d’allarme e di un’adeguata fonte secondaria di energia in caso di guasto;
b) sui ponti aperti, vi sia un’adeguata protezione dall’acqua marina.
3.2 I veicoli stradali e i vagoni ferroviari devono essere dotati di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati, posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamenti fissati alla nave. I veicoli stradali e i vagoni ferroviari sono assicurati alla nave prima dell’inizio del viaggio, per evitare che siano spostati dai movimenti della nave.
4. Disposizioni addizionali per il trasporto per via aerea. 4.1 Gli animali devono essere trasportati in contenitori, recinti o stalli appropriati alle specie, conformi ai regolamenti dell’Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA) per il trasporto di animali vivi.
4.2 Gli animali possono essere trasportati soltanto in condizioni in cui e’ possibile mantenere la qualità dell’aria, la temperatura e la pressione entro limiti appropriati per l’intero viaggio, tenendo conto delle specie trasportate.
5. Disposizioni addizionali per il trasporto in contenitori.
5.1 I contenitori in cui sono trasportati animali devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi e qual e’ la parte alta del contenitore.
5.2 Durante il trasporto e nella movimentazione i contenitori devono essere sempre tenuti con la parte alta in alto e si devono ridurre al minimo gli scossoni o i sobbalzi forti. I contenitori sono fissati in modo da evitare che si spostino durante la marcia del mezzo di trasporto.
5.3 I contenitori superiori ai 50 kg devono essere dotati di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati, posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamente fissati al mezzo di trasporto su cui sono caricati. I contenitori sono assicurati al mezzo di trasporto prima dell’inizio del viaggio per evitare che siano spostati dai movimenti del mezzo di trasporto;
f) sono cani e gatti di meno di otto settimane di età, tranne quando sono accompagnati dalla madre;
g) sono cervidi nel periodo di rinnovo delle corna.
ALLEGATO 3
(previsto dall’art. 7, comma 3)
PRATICHE DI TRASPORTO
1. Nel carico, scarico e accudimento degli animali si deve prestare debita attenzione all’esigenza di certe categorie di animali, come gli animali selvatici, di acclimatarsi al mezzo di trasporto prima dell’inizio del viaggio previsto.
1.1 Quando le operazioni di carico o scarico durano più di quattro ore, eccetto per il pollame:
a) devono essere disponibili strutture appropriate per tenere, nutrire e abbeverare gli animali al di fuori del mezzo di trasporto senza che essi siano legati;
b) le operazioni devono essere sorvegliate da un veterinario riconosciuto e si devono prendere precauzioni particolari per assicurare che il benessere degli animali sia mantenuto adeguatamente durante tali operazioni.
Strutture e procedure.
1.2 Le strutture per il carico e lo scarico, compreso l’impiantito, devono essere progettate, costruite, mantenute e usate in modo da:
a) prevenire lesioni e sofferenze e ridurre al minimo l’agitazione e il disagio durante gli spostamenti degli animali e assicurarne l’incolumità. In particolare, le superfici non devono essere scivolose e devono esservi protezioni laterali in modo da impedire la fuga degli animali;
b) essere pulite e disinfettate.
1.3 a) Le rampe non devono avere pendenza superiore a un angolo di 20°, vale a dire il 36,4% rispetto all’orizzontale, per i suini, i vitelli e i cavalli e ad un angolo di 26° 34′, vale a dire il 50% rispetto all’orizzontale, per gli ovini e i bovini diversi dai vitelli. Quando l’inclinazione e’ superiore a 10°, vale a dire il 17,6% rispetto all’orizzontale, le rampe devono essere munite di un sistema, ad esempio delle assi trasversali per le zampe, che permetta agli animali di salire o scendere senza rischi o difficoltà;
b) le piattaforme di sollevamento e i piani superiori devono essere muniti di barriere di protezione che impediscono la caduta o la fuga degli animali durante le operazioni di carico e scarico.
1.4 Le merci trasportate nello stesso mezzo di trasporto degli animali devono essere posizionate in modo da non causare lesioni, sofferenze o disagi agli animali.
1.5 Durante le operazioni di carico e scarico deve essere assicurata un’illuminazione appropriata.
1.6 Allorche’ su un mezzo di trasporto sono caricati su più livelli contenitori con animali, si devono prendere le precauzioni necessarie:
a) per evitare che l’urina e le feci cadano sugli animali posti al livello inferiore o, nel caso del pollame, dei conigli e degli animali da pelliccia, per limitare tale situazione;
b) per assicurare la stabilità dei contenitori;
c) per assicurare che la ventilazione non sia impedita.
Trattamento degli animali.
1.7 E’ proibito:
a) percuotere o dare calci agli animali;
b) comprimerne parti sensibili del corpo in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili;
c) sospendere gli animali con mezzi meccanici;
d) sollevare o trascinare gli animali per il capo, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello o trattarli in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili;
e) usare pungoli o altri strumenti con estremità aguzze;
f) ostruire volutamente il passaggio di un animale spinto o condotto per qualsiasi luogo in cui gli animali debbano essere trattati.
1.8 Deve essere evitato, nella misura del possibile, l’uso di strumenti che trasmettono scariche elettriche. In ogni caso tali strumenti sono usati solo su bovini o suini adulti che rifiutano di spostarsi, e soltanto se hanno davanti a se’ spazio per muoversi. Le scariche non devono durare più di un secondo, devono essere trasmesse ad intervalli adeguati e applicate soltanto ai muscoli dei quarti posteriori. Le scariche non devono essere applicate ripetutamente se l’animale non reagisce.
1.9 Quando necessario i mercati o i centri di raccolta devono fornire dispositivi appropriati per legare gli animali. Gli animali non abituati ad essere legati devono restare slegati. Gli animali debbono avere accesso all’acqua.
1.10 Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi, gli anelli nasali ne’ per le zampe legate assieme. Ai vitelli non deve essere messa museruola. Gli equidi domestici di oltre otto mesi devono recare cavezze durante il trasporto, fatta eccezione per i cavalli non domati. Se gli animali devono essere legati, le corde, le pastoie o gli altri mezzi usati devono essere:
a) sufficientemente forti per non spezzarsi durante condizioni di trasporto normali;
b) tali da consentire agli animali, se necessario, di coricarsi e di mangiare e bere;
c) concepiti in modo tale da eliminare il pericolo di strangolamento o di lesione ma anche da permettere di liberare rapidamente gli animali.
Separazione.
1.11 Gli animali sono accuditi e trasportati separatamente nei seguenti casi:
a) animali di specie diverse;
b) animali di taglia o età significativamente diverse;
c) verri o stalloni adulti da riproduzione;
d) maschi sessualmente maturi e femmine;
e) animali con corna e animali senza corna;
f) animali reciprocamente ostili;
g) animali legati e animali slegati.
1.12 Le lettere a), b), c) ed e) del punto 1.11 non si applicano qualora gli animali siano stati allevati in gruppi compatibili, siano abituati gli uni agli altri, qualora la separazione causi loro disagio o qualora le femmine siano accompagnate da prole non ancora autosufficiente.
2. Durante il trasporto.
2.1 Gli spazi messi a disposizione devono corrispondere almeno alle cifre riportate, per quanto concerne gli animali e i rispettivi mezzi di trasporto, nell’Allegato 1 capo VII del regolamento.
2.2 Se il veicolo e’ caricato su una nave traghetto ro-ro, gli equidi domestici fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri sono trasportati in stalli individuali. E’ possibile derogare alla presente disposizione in forza di disposizioni nazionali che gli Stati membri sono tenuti a notificare al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2.3 Gli equidi non devono essere trasportati in veicoli ripartiti su più livelli, a meno che gli animali non siano caricati al livello inferiore senza che vi siano altri animali ai livelli superiori. L’altezza interna minima del compartimento deve essere più alta di almeno 75 cm dell’altezza al garrese dell’animale più alto.
2.4 Gli equidi non domati non devono essere trasportati in gruppi di più di quattro animali.
2.5 I punti da 1.10 a 1.13 si applicano per analogia ai mezzi di trasporto.
2.6 Si deve assicurare una ventilazione sufficiente a soddisfare pienamente i bisogni degli animali tenendo conto, in particolare, del numero e tipo degli animali da trasportare e delle condizioni meteorologiche previste per il viaggio. I contenitori devono essere sistemati in modo tale da non impedirne la ventilazione.
2.7 Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati, nutriti e avere l’opportunità di riposare conformemente alle esigenze della loro specie e età, a intervalli appropriati e, in particolare, secondo quanto enunciato nell’Allegato 1 capo V del regolamento. Ove non altrimenti precisato, i mammiferi e gli uccelli sono nutriti almeno ogni 24 ore e abbeverati almeno ogni 12 ore. L’acqua e gli alimenti devono essere di buona qualità ed essere presentati agli animali in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione. Occorre prestare debita attenzione alla necessità degli animali di abituarsi alle modalità di nutrizione e abbeveramento.
ALLEGATO 4
(previsto dall’art. 7, comma 4)
LUNGHI VIAGGI
Tetto.
1.1 Il mezzo di trasporto e’ attrezzato con un tetto di colore chiaro ed e’ adeguatamente isolato.
Pavimento e lettiera.
1.2 Gli animali sono forniti di una lettiera appropriata o di materiale equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, della durata del viaggio e delle condizioni atmosferiche. Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni.
Alimentazione.
1.3 I mezzi di trasporto devono recare una quantità sufficiente di alimenti appropriati per le necessità alimentari degli animali in questione durante il viaggio. Gli alimenti devono essere protetti dalle condizioni atmosferiche e da contaminanti come polvere, carburante, gas di scarico e urina e escrementi di animali.
1.4 Allorche’ per nutrire gli animali sia necessaria un’attrezzatura specifica di somministrazione degli alimenti, tale attrezzatura deve essere presente sul mezzo di trasporto.
1.5 Quando si usa un’attrezzatura di somministrazione degli alimenti come previsto al punto 1.4, questa deve essere progettata in modo tale da poter essere, ove necessario, fissata al mezzo di trasporto per evitarne il capovolgimento. Quando il mezzo di trasporto e’ in movimento e l’attrezzatura non e’ usata, questa e’ sistemata separatamente dagli animali. Divisori.
1.6 Gli equidi sono trasportati in stalli individuali, fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri.
1.7 Il mezzo di trasporto deve essere dotato di divisori in modo da poter creare compartimenti separati, assicurando nel contempo a tutti gli animali un accesso libero all’acqua.
1.8 I divisori devono essere progettati in modo tale da poter essere sistemati in diverse posizioni per far sì che la dimensione del compartimento possa essere adattata ai requisiti specifici, al tipo, alla taglia e al numero degli animali. Criteri minimi per talune specie.
1.9 Salvo se accompagnati dalla madre, i lunghi viaggi sono consentiti per gli equidi domestici e gli animali domestici delle specie bovina e suina soltanto se:
gli equidi domestici hanno più di quattro mesi di età, ad eccezione degli equidi registrati;
i vitelli hanno più di quattordici giorni dieta;
i suini pesano più di 10 Kg.
I cavalli non domati non sono trasportati per lunghi viaggi.
2. Riserva d’acqua per il trasporto in contenitori su strada, su rotaia o via mare.
2.1 Il mezzo di trasporto e i contenitori via mare devono essere dotati di una riserva d’acqua che renda possibile al guardiano la fornitura immediata di acqua ogni qualvolta sia necessario durante il viaggio in modo che ogni animale possa abbeverarsi.
2.2 I sistemi di abbeveramento devono essere in buone condizioni di funzionamento e adeguatamente progettati e posizionati per le categorie di animali da abbeverare a bordo del veicolo.
2.3 La capacità totale dei serbatoi d’acqua deve essere almeno pari all’1,5% del peso del carico utile massimo del mezzo di trasporto. I serbatoi d’acqua devono essere progettati in modo da poter essere svuotati e puliti dopo ciascun viaggio e devono essere dotati di un sistema che permetta di controllare il livello dell’acqua. Essi devono essere collegati ad abbeveratoi siti nei compartimenti e mantenuti in buone condizioni di funzionamento.
2.4 E’ possibile derogare al punto 2.3 per i contenitori via mare utilizzati esclusivamente sulle navi in grado di erogare acqua dai propri serbatoi di acqua.
3. Sistemi di ventilazione per i mezzi di trasporto su strada e controllo della temperatura.
3.1 I sistemi di ventilazione sui mezzi di trasporto su strada devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, essi possano mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C all’interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +/- 5°C in funzione della temperatura esterna.
3.2 Il sistema di ventilazione deve essere in grado di assicurare una distribuzione regolare dell’aria, con un flusso minimo d’aria per una capacità nominale di 60 m3/h/KN di carico utile. Esso deve essere in grado di funzionare, indipendentemente dal motore del veicolo, per almeno quattro ore.
3.3 I mezzi di trasporto devono essere dotati di un sistema di controllo della temperatura come anche di un sistema per registrare tali dati. Sensori devono essere installati nelle parti del veicolo che, per le loro caratteristiche, rischiano di essere esposte alle condizioni climatiche peggiori. Le registrazioni della temperatura così ottenute devono essere datate e, a richiesta, messe a disposizione dell’autorità competente.
3.4 I mezzi di trasporto su strada devono essere dotati di un sistema di allarme per allertare il conducente quando la temperatura nei compartimenti in cui si trovano gli animali raggiunge il limite massimo o quello minimo.