Fino alle sentenze del ’99, la Cassazione aveva sempre optato per la tesi della natura normativa degli usi richiamati dall’art. 1283 c.c., con cui vengono sottratti ai limiti del divieto i cd usi anatocistici contrari (senza peraltro approfondire il problema della loro natura data, in realtà, aprioristicamente per scontata).
Solo a partire dal marzo di tale anno, la Suprema Corte ha ribaltato il precedente orientamento in virtù del mutato quadro normativo generale (legge sulla trasparenza bancaria che vieta il rinvio agli usi normativi comunitari sulle clausole abusive, legge antitrust, usura etc.).
Nel prospettato ripensamento la Cassazione ha ritenuto che la clausola anatocistica a cadenza trimestrale, inserita nei contratti di conto corrente bancario o nei finanziamenti (mutui) con piano di ammortamento predefinito, a favore delle banche, sia nulla perchè non ricorre, al riguardo, un uso normativo derogatorio del divieto di cui all’art.1283 c.c. che consente, in difetto, la maturazione degli interessi anatocistici solo a condizione che venga stipulata una convenzione successiva o si proponga, a tal fine, una domanda giudiziale e sempre che si tratti di interessi maturati da almeno sei mesi.
Le ragioni poste a fondamento del nuovo indirizzo riguardano: innanzitutto il fatto che la deroga all’art.1283 c.c. sia consentita solo in caso di usi normativi (in quanto richiamati dalla legge ed autorizzati da essa a
derogare al divieto) e che essi, in quanto richiamati dall’art.1283 del codice del ’42 esistessero prima di quella data; che di essi non è stata rinvenuta traccia sicura nella raccolta di usi ufficiali a quell’epoca. Inoltre che solo dal ’52 se ne rinviene traccia nelle norme bancarie uniformi dell’ABI (sotto forma di direttive alle banche per il loro utilizzo); che in ogni caso, anche a voler riconoscere ad essi valore usuale, si tratterebbe di usi negoziali e non normativi, in
quanto calusole predisposte unilateralmente da un contraente forte sotto l’alternativa del prendere o lasciare e che, quindi, non solo difetterebbe l’opinio iuris, ma si tratterebbe soprattutto di clausole subite da contraenti deboli e, quindi, imposte contro la loro volontà.
Inoltre, non potrebbe trovare applicazione neanche in via analogica, l’art. 1831 c.c. dettato in tema di conto corrente baordinario perchè in quello bancario che ha diversa natura e funzione, non è fatto richiamo ad essa, ma solo ad altre e diverse norme di quel contratto.
Pertanto, l’effetto retroattivo della declaratoria di nullità della clausola anatocistica impone la restituzione delle somme ricevute indebitamente dalle banche a tale titolo, nei limiti della prescrizione della relativa azione di ripetizione (ritenuta di portata decennale e decorrente dalla chiusura del conto).
Le ripercussioni di tale orientamento nei rapporti banche-clienti, sono state devastanti, inducendo il legislatore ad intervenire in forza della delega contenuta del TU bancario l’anno precedente, stabilendo che le clausole anatocistiche colpite da nullità dovessero ritenersi retroattivamente
sanate e che per l’avvenire fosse demandato al CCR il compito di provvedere periodicamente a fissare i tassi e a stabilire la loro decorrenza nel rispetto del principio della par condicio (fissare scadenze uguali per i tassi passivi e per quelli attivi). Solo a partire dalla pubblicazione delle determinazioni di tale organo, i contratti non conformi a tali prescrizioni avrebbero dovuto, limitatamente alle clausole contrastanti, ritenersi nulli.
A seguito delle censure di cui è stata fatta oggetto tale legge, la Corte Costituzionale ne ha pronunciato l’illegittimità con riferimento alla sanatoria delle clausole anatocistiche pregresse, per difetto di delega, senza, però, affrontare nel merito la questione.
Resta, pertanto, ferma la nullità di tali clausole, in quanto non ritenute espressive di usi normativi antecedenti al ’42, ma al più inveranti usi negoziali ritenuti inidonei a derogare al divieto di cui all’art.1283 c.c.. Comunque, anche a voler ritenere che non si tratti neanche di usi negoziali ma solo di clausole unilateralmente predisposte, dovrebbero
trovare applicazione gli artt. 1341 e 1469 bis c.c. (tale soluzione è propugnata da chi ritiene che, pur quando le condizioni generali predisposte riproducono usi negoziali, resterebbe ferma per le clausole abusive tale normativa).