Sul tema dell’abuso dei mezzi di correzione si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, VI sez. penale, con la sentenza n. 34674/2007.
Gli Ermellini hanno censurato gli insegnanti che utilizzano metodi troppo rigidi e autoritari per ottenere l’attenzione della classe, denunciando che comportamenti punitivi, violenti o costrittivi, non sono solo pericolosi, ma anche dannosi per la salute psichica dei ragazzi, in quanto responsabili di una serie di disturbi che vanno dallo stato d’ansia, all’insonnia fino alla depressione.
Con tale ragionamento la Suprema Corte ha confermato la condanna di un maestro a tre mesi di reclusione per abuso dei mezzi di correzione.
Ecco in breve i fatti.
Il maestro veniva condannato dal Tribunale di Siracusa per il reato di maltrattamenti ex art. 572 del codice penale, per cui “Chiunque … maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorita’, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni”.
La Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado lo imputava di violazione dell’art. 571 c.p. (abuso di mezzi di correzione o di disciplina), rideterminando la pena, con le già concesse attenuanti generiche, da mesi otto a mesi tre di reclusione.
Il maestro contestava la condanna dei giudici di merito sostenendo che il suo comportamento era “necessitato” dalla difficoltà di “trovare un dialogo con una classe impossibile” e osservando, inoltre, che l’abuso dei mezzi di correzione diventa penalmente rilevante solo se dallo stesso deriva una malattia nel corpo o nella mente.
La Corte, rigettando il ricorso, ha osservato che il ricorrente non ha davvero motivo di dolersi per le maniere forti utilizzate con i piccoli alunni, in quanto il fatto commesso dall’imputato, qualificato come abuso dei mezzi di correzione, appare davvero al limite del più grave delitto di maltrattamenti, non potendosi, comunque, ignorare, con specifico riferimento alle espressioni linguistiche utilizzate nell’art. 571 c.p., che la nozione giuridica di abuso dei mezzi di correzione va interpretata in sintonia con l’evoluzione del concetto di “abuso sul minore”, che si concretizza ex art. 571 c.p. (nella ricorrenza dell’abitualità e del necessario elemento soggettivo) allorché si configuri un comportamento doloso, attivo od omissivo, mantenuto per un tempo apprezzabile, che umilia, svaluta, denigra e sottopone a sevizie psicologiche un minore, causandogli pericoli per la salute, anche se compiute con soggettiva intenzione correttiva o disciplinare.
L. Massimo