L’art. 122 del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni), riproducendo la previsione di cui all’art. 1 della legge 990/1969, impone per i veicoli a motore, ai fini della circolazione stradale, l’obbligatorietà della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2054 c.c. e dall’art. 91, co 2, del codice della strada.
In virtù dell’art. 2054 c.c. il conducente di un veicolo deve risarcire i danni prodotti a persone o a cose dalla circolazione del veicolo.
Per conducente deve intendersi soltanto colui il quale, collocato al posto di guida, abbia l’effettiva disponibilità dei congegni meccanici atti a determinare il movimento e, agendo su di essi, sia in grado di provvedere allo spostamento dell’autoveicolo (Cass. 4 giugno 1966, n. 1475).
È responsabile in solido con il conducente anche il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, o, in caso di locazione finanziaria, il locatario (Cass. 25 maggio 2004, n. 10034).
La norma in esame non ha colto l’occasione per sciogliere i dubbi sorti in passato sulla definizione di circolazione e, dunque, sulla responsabilità da circolazione. Pertanto, occorre far ricorso all’orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni sulla questione.
Secondo il codice della strada, la circolazione dei veicoli riguarda il movimento, la fermata e la sosta dei veicoli.
Sulla scorta la giurisprudenza soggiunge che nell’ampio concetto di circolazione stradale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 c.c., deve intendersi compresa anche la situazione di arresto e sosta di un veicolo su strada od area pubblica di pertinenza della stessa, ancorché al posto di guida non vi sia una persona che abbia l’effettiva disponibilità dei congegni meccanici atti a determinare il movimento (Cass. 24 luglio 1987, n. 6445; 28 novembre 1990, n. 11467). In questo modo è stato possibile estendere il sistema dell’assicurazione per la responsabilità civile ad ipotesi all’apparenza slegate dalla circolazione in senso stretto, come ad esempio nell’ipotesi del danno provocato dall’inopinata apertura dello sportello dell’auto da parte di un terzo trasportato e seduto accanto al posto di guida.
Perché sorga la responsabilità da circolazione è necessario che ricorra il presupposto della circolazione su una strada pubblica o su una strada privata soggetta ad uso pubblico o comunque adibita al traffico di pedoni o veicoli. Pertanto, l’art. 2054 c.c. trova applicazione ogni volta che “sul luogo teatro del sinistro si verifichi una circolazione di veicoli con caratteristiche di pericolosità analoghe a quelle che si verificano sulla pubblica strada e tali da legittimare il ricorso alle fattispecie di responsabilità presunte dettate dal codice” (M. Criscuolo, La R.C. Auto dopo la riforma delle assicurazioni, Edizioni. Giuridiche Simone, Napoli, 2006, p. 9). In proposito, l’art. 122 in commento si limita a distinguere tra circolazione su strada ad uso pubblico e su aree ad essa equiparate, senza provvedere all’individuazione in concreto delle aree equiparate alla strada di uso pubblico.
L’art. 123 del codice delle assicurazioni, sulla scia dell’art. 2 della L. 990/1969, prevede l’obbligo di assicurazione per i natanti. In particolare, per quelli Da diporto, ossia per i natanti a motore, di qualunque stazza, adibiti a scopi sportivi o ricreativi senza scopo di lucro sussiste l’obbligatorietà della copertura assicurativa per i danni alla persona (non anche alle cose).
Emiliana Matrone
Per la navigazione in acque ad uso pubblico o ad esse equiparate, è obbligatoria l’assicurazione altresì per i natanti adibiti ad uso privato, ma diverso dal diporto, e per quelli destinati al servizio pubblico di trasporto di persone, aventi una stazza lorda inferiore alle venticinque tonnellate ed un motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali.
L’obbligo assicurativo, infine, è esteso a i motori che possono essere applicati da un natante all’altro. In tal caso, la norma specifica che l’assicurazione copre automaticamente il natante cui viene applicato il motore.