Il regolamento approvato con D.P.R. 18 luglio 2006, n 254 disciplina le modalità attuative del sistema del risarcimento diretto, per effetto dell’articolo 150 del codice delle assicurazioni private di cui al d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
L’ambito di applicazione della presente disciplina comprende, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 254/2006, tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati.
Lo stesso articolo precisa, però, che qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista dall’articolo 141 del codice.
Per «sinistro» deve intendersi la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni al veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili.
L’art. 4 del D.P.R. di attuazione dispone che tale disciplina si applica a tutti i veicoli immatricolati in Italia e a quelli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, purché assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto.
Le modalità della richiesta di risarcimento diretto sono spiegate nell’art. 5 del D.P.R., nel senso che il danneggiato non responsabile del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
Tale richiesta va inviata per conoscenza anche all’impresa che assicura il veicolo del responsabile del sinistro.
La richiesta può essere presentata, oltre che mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento , anche con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica. L’impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all’assicurato ritenuto responsabile del sinistro e all’impresa di quest’ultimo, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l’accertamento delle modalità di accadimento del sinistro.
La richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:
a) i nomi degli assicurati;
b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
c) la denominazione delle rispettive imprese;
d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
e) le generalità di eventuali testimoni;
f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta deve indicare, inoltre:
a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
b) l’entità delle lesioni subite;
c) la dichiarazione di cui all’articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
e) l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
Negli stessi termini già previsti dall’art. 148 del codice delle assicurazioni (ovvero novanta giorni per lesione, sessanta giorni per danni a cose e trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro), l’impresa comunica al danneggiato una congrua offerta di risarcimento del danno oppure i motivi che impediscono di formulare l’offerta di risarcimento del danno.
L’art. 9 del presente regolamento, rubricato “Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati” stabilisce, emblematicamente, che l’impresa, nell’adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche al fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli.
La norma precisa, altresì, che al danneggiato non sono rimborsate le spese per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso, tranne le spese mediche.
Dunque, al danneggiato è preclusa la facoltà di farsi assistere da un legale già nella fase stragiudiziale, a causa della non indennizzabilità delle spese legali.
Tale scelta, criticabile per diversi ordini di ragioni, ha incontrato le obiezioni da parte di molti e, segnatamente, dal mondo dell’avvocatura.
In sintesi la questione presenta diversi punti problematici:
1. Innanzitutto, si osserva che il danneggiato, dovendo rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria impresa assicurativa, non avrebbe più bisogno di ricorrere ad un legale. Infatti, l’istruzione della pratica dovrebbe essere curata direttamente dalla impresa assicurativa con correttezza e buona fede. Qualora l’assicurato decida di farsi assistere da un avvocato dovrà sopportarne personalmente i costi.
2. Se così è, la conseguenza è, ovviamente, quella di disincentivare il danneggiato dal ricorso all’assistenza legale nella fase precedente al giudizio. Dunque, significa privare il cittadino di una tutela, abbandonandolo in una situazione di grave squilibrio negoziale a favore delle compagnie assicurative.
3. È di tutta evidenza, invece, che il danneggiato anche in caso di indennizzo diretto possa avvertire ragionevolmente la necessità di farsi assistere da un tecnico del diritto, se non altro per la complessità dei presupposti, dei criteri e dei requisiti in tema di applicabilità della procedura ordinaria di cui all’art. 148 del codice delle assicurazioni, ovvero di quella dell’indennizzo diretto.
4. Ecco, allora, che si rischia di vanificare, in concreto, la possibilità di addivenire ad una conclusione stragiudiziale del sinistro. Infatti, il danneggiato, non potendo rinunciare all’assistenza e alla consulenza di un avvocato, al fine di ottenere il rimborso anche delle spese legali, tenderà a intraprendere comunque l’azione giudiziaria.