Violazioni del codice della strada
Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stata ricevuta la “contravvenzione”, l’interessato può scegliere tra la conciliazione amministrativa (pagamento della contravvenzione nella misura indicata sul verbale di accertamento della violazione) – quando è consentita – ed il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa.
Il ricorso: è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.
Il pagamento in misura ridotta non è consentito:
– quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito di fermarsi;
– quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
– per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
– per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
– per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
– in caso di guida senza patente o con patente revocata, ritirata o sospesa;
– in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell’UE scaduta di validità, quando la residenza in Italia è stata acquisita da più di un anno;
– per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
– in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.
In questi casi, il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l’ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile.
Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alle prove in esso contenute.
– Ricorso non accolto: il Prefetto emette una ordinanza – ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (la multa raddoppia);
– Ricorso accolto: il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l’archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie – es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida.
Chi può fare la richiesta:
Il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, che ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.
Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell’illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo).
Cosa fare:
Nel caso di ricorso, prima di pagare la sanzione si deve attendere la decisione del Prefetto.
Preavviso di violazione: Nei confronti del cd. preavviso di violazione (cioè l’atto lasciato sul parabrezza dal vigile urbano) non è ammesso subito il ricorso al Prefetto. L’interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l’eventuale ricorso al Prefetto.
Quando può essere presentato il ricorso:
Il ricorso può essere, ad esempio, proposto perché:
– i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
– notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 150 giorni dalla data dell’avvenuta infrazione.
A seconda dei casi anche perché:
– manca l’indicazione dell’agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
– manca l’indicazione della norma violata;
– manca l’indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;
Oltre a questi motivi “formali”, si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:
– mancanza di un segnale;
– fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;
– errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt’ altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od indicando altre prove).
E’ bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla “fiducia preferenziale” che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali.
Facoltatività. La tutela giurisdizionale contro i verbali di accertamento di violazioni del Codice della strada è immediatamente azionabile ed è alternativa alla proposizione del ricorso al Prefetto.
Il ricorso può essere presentato all’organo accertatore o direttamente al Prefetto.
Termini: Il verbale di contravvenzione può essere impugnato dall’interessato (ricorso) entro sessanta giorni dalla contestazione (si ricorda che per “contestazione” – notifica – si intende sia la consegna immediata del verbale da parte dell’agente, sia l’invio per posta dello stesso verbale).
I termini entro i quali quest’ultimo deve emettere ordinanza ingiunzione i pagamento è di 120 giorni dalla data in cui pervengono dall’organo accertatore il verbale gli atti e le informazioni utili alla decisione salvo eventuale interruzione dovuta alla richiesta di audizione dell’interessato.
Decorso tale termine senza che sia stato adottata ordinanza il ricorso si intende annullato.
Il provvedimento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua adozione.
Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento l’interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l’interessato risiede all’estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.
Riassumendo si può chiedere l’intervento del Giudice di Pace o subito in alternativa al ricorso al Prefetto o dopo il decreto ingiuntivo del Prefetto. Nel primo caso si contesta il verbale di violazione nel secondo caso si contesta il decreto del Prefetto.
Sottoscrizione del ricorso. Il ricorso sottoscritto da persona che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento è dichiarato inammissibile.
Si ammette il ricorso presentato da procuratore legale se vi è allegato il relativo mandato.
Presentazione da parte di chi assuma la qualità di conducente al tempo della rilevazione dell’illecito.
Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell’illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo)
Rateizzazione.
La normativa vigente non ammette in alcun caso la rateizzazione della sanzione prevista per l’oblazione del Codice della strada a beneficio di soggetti che, chiedendo di effettuare il pagamento in misura ridotta, assumano di versare in condizioni di disagio economico. Potrebbe concludersi diversamente solo in caso di ordinanza ingiunzione.
L’art. 26 della legge n. 689/81 ammette infatti, previa istanza dell’interessato, il frazionamento in rate mensili delle somme di cui l’autorità amministrativa ingiunge il pagamento con la ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio (la quale, come è noto, irroga una sanzione determinata dal Prefetto almeno per il doppio del minimo edittale).
Attenzione:
Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, in base a quanto previsto all’art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile inviare (consigliamo con raccomandata con ricevuta di ritorno) all’autorità che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell’avvenuta trascrizione.
In questo caso l’autorità deve infatti provvedere all’autoannullamento della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell’effettivo proprietario.
Poiché tuttavia l’esito favorevole di tale procedura non può essere garantito in tutti i casi, è consigliabile presentare – anche in questa ipotesi – un regolare ricorso al Prefetto o al Giudice di
Documentazione richiesta:
Scritti difensivi e documenti sono presentati in carta semplice.
Riferimenti normativi:
Legge 24.11.1981, n. 689
Nuovo Codice della Strada
fonte: ministero dell’interno