E’ sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada.
Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.
Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l’esito negativo del ricorso al Prefetto, ma in questo caso il termine è di 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione.
Come si presenta il ricorso al giudice di pace
Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando la multa o copia dell’ordinanza-ingiunzione.
Innanzi al giudice di pace non è necessaria l’assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.
Occorre precisare che si apre una “causa” vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l’assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l’autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l’elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.
Come si conclude il procedimento del giudice di pace
Il Giudice di pace accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l’entità della sanzione;
oppure
respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest’ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.
La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Corte di Cassazione.
Attenzione:
Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, in base a quanto previsto all’art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile inviare (consigliamo con raccomandata con ricevuta di ritorno) all’autorità che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell’avvenuta trascrizione.
In questo caso l’autorità deve infatti provvedere all’autoannullamento della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell’effettivo proprietario.
Poiché tuttavia l’esito favorevole di tale procedura non può essere garantito in tutti i casi, è consigliabile presentare – anche in questa ipotesi – un regolare ricorso al Prefetto o al Giudice di
Documentazione richiesta:
Scritti difensivi e documenti sono presentati in carta semplice.
Riferimenti normativi:
Legge 24.11.1981, n. 689
Nuovo Codice della Strada
fonte: ministero dell’interno