Gli enti costituiti o approvati dall’Autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono acquistare la personalità giuridica civile mediante decreto del Ministro dell’Interno, successivamente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, previa istruttoria amministrativa curata dalle Prefetture.
CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA
Parrocchie, chiese, seminari, istituti religiosi, società di vita apostolica, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni e confraternite.
COSA FARE
1) Istanza in bollo da Euro 14,62, datata e sottoscritta dal legale rappresentante o dall’Autorità ecclesiastica competente, deve essere presentata alla Prefettura nella cui provincia ha sede l’ente e deve contenere:
● generalità del legale rappresentante legale
● natura giuridica dell’Ente
● denominazione e sede
● elenco della documentazione allegata
2) Assenso al riconoscimento giuridico della competente Autorità ecclesiastica (può essere apposto in calce all’istanza o con atto a parte); non occorre qualora l’istanza sia sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica.
3) Decreto di erezione canonica o di approvazione (se scritto in latino dovrà essere corredato dalla traduzione in lingua italiana).
N.B.: per le Confraternite, in mancanza del provvedimento canonico, potrà essere prodotto un attestato sostitutivo dell’Ordinario Diocesano.
PARROCCHIE
La parrocchia è un ente che fa parte della costituzione gerarchica della chiesa. Ad essa è assegnato un determinato popolo di fedeli ed un ecclesiastico (parroco) che provvede alla cura delle anime, nominato dal Vescovo a cui la parrocchia appartiene territorialmente. Il parroco è il legale rappresentante della parrocchia.
1) ISTANZA in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente:
generalità del rappresentante legale;
natura giuridica dell’ente;
denominazione e sede;
elencazione della documentazione allegata.
2) ASSENSO della competente AUTORITA’ ECCLESIASTICA al riconoscimento giuridico;
può essere apposto in calce all’istanza o con atto a parte;
non occorre qualora l’istanza sia sottoscritta dalla stessa autorità ecclesiastica.
3) DECRETO DI EREZIONE CANONICA O DI APPROVAZIONE
se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana;
4) DICHIARAZIONE DELL’ORDINARIO DIOCESANO
(qualora gli elementi non siano già contemplati nel decreto di erezione canonica) da cui dovrà risultare la circoscrizione territoriale e se la Parrocchia ha sede in una chiesa (specificando se la stessa sia ex conventuale).
CHIESE
1) ISTANZA in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente:
generalità del rappresentante legale;
natura giuridica dell’ente;
denominazione e sede;
elencazione della documentazione allegata.
2) ASSENSO della competente AUTORITA’ ECCLESIASTICA al riconoscimento giuridico;
può essere apposto in calce all’istanza o con atto a parte;
non occorre qualora l’istanza sia sottoscritta dalla stessa autorità ecclesiastica.
3) DECRETO DI EREZIONE CANONICA O DI APPROVAZIONE
se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana;
4) DICHIARAZIONE DELL’ORDINARIO DIOCESANO da cui dovrà risultare:
funzione pastorale svolta dall’ente nell’ambito della Diocesi;
che la chiesa è aperta al culto pubblico e non è annessa ad altro ente ecclesiastico;
se trattasi di chiesa ex conventuale;
sufficienza mezzi per manutenzione e officiatura.
N.B.: la dichiarazione in questione non è necessaria qualora tali requisiti risultino in modo certo da altro documento allegato
5) PROSPETTI ECONOMICI Indicazione delle entrate e delle uscite relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza
SEMINARI
Seminari, Accademie, Collegi, Istituti Universitari, Facoltà Teologiche ed altri Istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche.
1) ISTANZA in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente:
generalità del rappresentante legale;
natura giuridica dell’ente;
denominazione e sede;
elencazione della documentazione allegata.
2) ASSENSO della competente AUTORITA’ ECCLESIASTICA al riconoscimento giuridico;
può essere apposto in calce all’istanza o con atto a parte;
non occorre qualora l’istanza sia sottoscritta dalla stessa autorità ecclesiastica.
L’Autorità ecclesiastica in questione può essere, a seconda della natura dell’ente, la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, la Conferenza Episcopale Regionale o il Vescovo Diocesano.
3) DECRETO DI EREZIONE CANONICA O DI APPROVAZIONE
se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana;
ISTITUTI RELIGIOSI (cui sono assimilati gli istituti secolari e i Monasteri)
1) ISTANZA in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente:
generalità del rappresentante legale;
natura giuridica dell’ente;
denominazione e sede;
elencazione della documentazione allegata.
2) ASSENSO della competente AUTORITA’ ECCLESIASTICA al riconoscimento giuridico;
può essere apposto in calce all’istanza o con atto a parte;
non occorre qualora l’istanza sia sottoscritta dalla stessa autorità ecclesiastica.
3) DECRETO DI EREZIONE CANONICA O DI APPROVAZIONE
se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana.
4) ASSENSO EX ART. 8 L. 222/1985 DELLA SANTA SEDE (es. Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica) per gli istituti di diritto diocesano.
5) ATTESTATO DELLA SANTA SEDE da cui risulti:
per gli istituti che l’ente ha la sua sede principale in Italia;
per le relative province che l’attività delle stesse sia limitata al territorio dello Stato o a territori di missione;
N.B.: l’attestazione non è necessaria qualora tali requisiti risultino in modo certo da altro documento allegato.
6) DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE RELATIVA AL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E AL DOMICILIO IN ITALIA.
Va resa a termini della L. 127/97 e non è necessaria qualora tali dati risultino in modo certo da altri documenti prodotti.
Tali requisiti non sono richiesti per il riconoscimento delle case generalizie e delle procure.
7) PATRIMONIO (immobiliare e mobiliare)
solo per gli Istituti religiosi di Diritto diocesano va prodotta documentazione atta a dimostrare la consistenza patrimoniale.
8) PROSPETTI ECONOMICI (solo per gli Istituti di Diritto Diocesano)
relativi alle entrate ed alle uscite degli ultimi cinque anni o del minor periodo d’esistenza dell’ente.
SOCIETA’ DI VITA APOSTOLICA
1) ISTANZA in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente:
generalità del rappresentante legale;
natura giuridica dell’ente;
denominazione e sede;
elencazione della documentazione allegata.
2) ASSENSO della competente AUTORITA’ ECCLESIASTICA al riconoscimento giuridico;
può essere apposto in calce all’istanza o con atto a parte;
non occorre qualora l’istanza sia sottoscritta dalla stessa autorità ecclesiastica.
3) DECRETO DI EREZIONE CANONICA O DI APPROVAZIONE
se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana.
4) ASSENSO EX ART. 9 L. 222/1985 DELLA SANTA SEDE.
5) STATUTO ove il Diritto Canonico ne prescriva il possesso e ai fini della valutazione delle finalità.
6) ATTESTATO DELLA SANTA SEDE da cui risulti:
che l’ente ha la sua sede principale in Italia;
in caso di riconoscimento di province, dovrà risultare che le stesse svolgono la loro attività limitata al territorio dello Stato o a territori di missione;
N.B.: l’attestazione non è necessaria qualora tali requisiti risultino in modo certo da altro documento allegato.
7) RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti anche che l’ente svolge la propria attività nell’ambito territoriale di almeno due Diocesi (allegando relativi nulla osta).
8) DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE RELATIVA AL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E AL DOMICILIO IN ITALIA.
Va resa a termini della L. 127/97 e non è necessaria qualora tali dati risultino in modo certo da altri documenti prodotti.
Tali requisiti non sono richiesti per il riconoscimento delle case generalizie e delle procure.
ASSOCIAZIONI PUBBLICHE DI FEDELI
1) ISTANZA in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente:
generalità del rappresentante legale;
natura giuridica dell’ente;
denominazione e sede;
elencazione della documentazione allegata.
2) ASSENSO della competente AUTORITA’ ECCLESIASTICA al riconoscimento giuridico;
può essere apposto in calce all’istanza o con atto a parte;
non occorre qualora l’istanza sia sottoscritta dalla stessa autorità ecclesiastica.
3) DECRETO DI EREZIONE CANONICA O DI APPROVAZIONE
se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana.
4) ASSENSO EX ART. 9 L. 222/1985 DELLA SANTA SEDE.
5) STATUTO ove il Diritto Canonico ne prescriva il possesso e ai fini della valutazione delle finalità.
6) RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti anche che l’ente svolge la propria attività nell’ambito territoriale di almeno due Diocesi (allegando relativi nulla osta).
FONDAZIONI
La fondazione di culto è un ente la cui base fondatizia consiste in una massa patrimoniale destinata al perseguimento di un fine di culto, come, per esempio, garantire la celebrazione di determinate funzioni religiose o promuovere il culto di un santo. Il suo riconoscimento risponde, quindi, ad esigenze connesse alla religiosità popolare.
1) ISTANZA in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente:
generalità del rappresentante legale;
natura giuridica dell’ente;
denominazione e sede;
elencazione della documentazione allegata.
2) ASSENSO della competente AUTORITA’ ECCLESIASTICA al riconoscimento giuridico;
può essere apposto in calce all’istanza o con atto a parte;
non occorre qualora l’istanza sia sottoscritta dalla stessa autorità ecclesiastica.
3) DECRETO DI EREZIONE CANONICA O DI APPROVAZIONE
se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana.
4) STATUTO ove il Diritto Canonico ne prescriva il possesso e ai fini della valutazione delle finalità.
5) DICHIARAZIONE EX ART. 12 L. 222/1985 dell’AUTORITA’ ECCLESIASTICA COMPETENTE attestante la rispondenza della fondazione alle esigenze religiose della popolazione.
6) RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ CONCRETAMENTE SVOLTE.
7) PATRIMONIO (mobiliare ed immobiliare)
documentazione atta a dimostrare la consistenza patrimoniale.
8) PROSPETTI ECONOMICI
indicazione delle entrate e delle uscite relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo d’esistenza dell’ente.
CONFRATERNITE
Si tratta di associazioni laiche di fedeli esistenti prima del 7 giugno 1929 (Concordato), le quali, se non sono già dotate di REGIO DECRETO, possono chiedere il riconoscimento giuridico dopo aver dimostrato di esistere prima della data suddetta.
Possono chiedere il riconoscimento del fine prevalente o esclusivo di culto, ma non possono chiedere il riconoscimento o l’attestato di godimento della personalità giuridica “per antico possesso di stato”.
1) ISTANZA in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente:
generalità del rappresentante legale;
natura giuridica dell’ente;
denominazione e sede;
elencazione della documentazione allegata.
2) ASSENSO della competente AUTORITA’ ECCLESIASTICA al riconoscimento giuridico;
può essere apposto in calce all’istanza o con atto a parte;
non occorre qualora l’istanza sia sottoscritta dalla stessa autorità ecclesiastica.
3) DECRETO DI EREZIONE CANONICA O DI APPROVAZIONE
se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana.
Altrimenti, un ATTESTATO comprovante l’esistenza della Confraternita anteriormente alla data del 7 giugno 1929
4) LETTERA DI RICONSEGNA del COMITATO C.E.I. per gli enti e i beni ecclesiastici con le allegate pratiche, istruite in Diocesi e sottoposte dal Vescovo diocesano all’esame del suddetto comitato (circolare n. 116 del 16 aprile 1999).
5) VERBALE DELL’ORGANO DELIBERANTE da cui risulti la volontà di chiedere il riconoscimento del fine prevalente o esclusivo di culto.
6) DOCUMENTI COMPROVANTI L’ESISTENZA DELL’ENTE AL 7 GIUGNO 1929.
7) STATUTO
8) PROSPETTI ECONOMICI analitici e relativi all’ultimo quinquennio di attività dell’ente e sottoscritti dal legale rappresentante.
9) DETTAGLIATA RELAZIONE STORICO ILLUSTRATIVA relativa alle vicende dell’ente e dell’attività svolta dall’origine fino a data attuale, indicante il numero dei confratelli.
10) PARERE DELLA REGIONE da esprimersi entro il termine massimo di 60 giorni.
MUTAMENTO SOSTANZIALE NEL FINE, NELLA DESTINAZIONE DEI BENI E NEL MODO DI ESISTENZA DI UN ENTE DI CULTO (art. 19 legge n. 222/1985)
1) ISTANZA in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente:
indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico;
denominazione e sede;
elencazione della documentazione allegata.
2) ASSENSO ALL’ISTANZA prestato dalla competente AUTORITA’ ECCLESIASTICA in calce all’istanza o in atto a parte.
Non occorre assenso nel caso l’istanza sia sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica.
3) PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITA’ ECCLESIASTICA che ha disposto o approvato il mutamento.
4) DELIBERA degli ORGANI COLLEGIALI (ove esistenti).
5) CERTIFICATO ISCRIZIONE nel registro delle persone giuridiche.
6) STATUTO VIGENTE
Lo statuto non andrà richiesto per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della chiesa, Istituti religiosi e Seminari.
7) RELAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante SUI MOTIVI che hanno determinato il MUTAMENTO.
fonte: ministero dell’interno