Il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto diversi dal cattolico è regolato – per quelli tra essi che non appartengano a confessioni che abbiano stipulato intese con lo Stato, a’ termini dell’art. 8, 3 comma Cost. , per i quali si seguono le procedure previste dalle singole leggi di intesa – dalla legge n. 1159 del 24 giugno 1929 e dal R.D. n. 289 del 28 febbraio 1930.
L’art. 2 (come risultante dalle modifiche dell’ordinamento statale) prevede che detti enti conseguano il riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri.
Chi può fare la richiesta
Il legale rappresentante dell’Ente..
Cosa fare
Domanda in bollo (€.14.62), datata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inviata alla Prefettura nella cui provincia ha sede l’Ente e deve indicare:
a. denominazione e sede;
b. indicazione della natura giuridica dell’Ente;
c. elenco della documentazione allegata.
Documentazione richiesta:
1. Atto costitutivo e statuto redatto innanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico. Dovrà essere prodotto in 5 copie autenticate, di cui 2 in bollo e dovrà contenere: denominazione dell’ente, indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. L’atto costituivo e lo statuto devono anche determinare, quando si tratta di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. Possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio.
Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate con Decreto del Presidente della Repubblica.
2. Relazione sui principi religiosi cui l’Ente si ispira e sulle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti: se i principi religiosi si estrinsecano in riti, se sia prevista la figura del ministro di culto, l’eventuale autorità religiosa da cui l’ente dipende, l’elenco delle eventuali sedi italiane ed estere con i nominativi dei responsabili e la consistenza numerica dei fedeli.
3. Atto o contratto relativo alla disponibilità della sede (copia): la disponibilità dovrà essere garantita per un congruo periodo di tempo (es. contratto di locazione).
4. Prospetti economici con l’indicazione delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza dell’ente.
5. Dichiarazione di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare a disposizione dell’ente.
6. Dichiarazione del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia (può essere certificata).
Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto
(Ex L. 1159/1929 e art 10 R.D. 289/1930)
La domanda in bollo (€.14.62), datata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inviata alla Prefettura nella cui provincia ha sede l’Ente e deve contenere:
1. la denominazione e sede;
2. l’indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico dell’Ente;
3. l’elenco della documentazione allegata.
Documentazione richiesta:
a. Statuto modificato redatto innanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico. Dovrà essere prodotto in 5 copie autenticate, di cui 2 in bollo e dovrà contenere: denominazione dell’ente, indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. L’atto costituivo e lo statuto devono anche determinare, quando si tratta di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. Possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio.
Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate con D.P.R.
b. Relazione sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento nonché sull’attività attualmente svolta dall’ente.
Riconoscimento di Enti aderenti a confessioni che hanno stipulato l’intesa con lo Stato.
fonte: ministero dell’interno