Lo svolgimento delle lotterie è subordinato alla preventiva presentazione da parte dei rappresentanti legali degli enti organizzatori di una comunicazione, almeno trenta giorni prima dalla data di svolgimento, al Prefetto competente per territorio, al Sindaco del Comune in cui si svolgerà l’estrazione e agli Uffici regionali dei Monopoli di Stato.
Le manifestazioni che possono essere autorizzate sono:
a) lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
b) lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2 purché svolte nell’ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a).
Eventuali variazioni delle modalità di effettuazione della manifestazione debbono essere segnalate al Prefetto e al Sindaco in tempo utile per consentire l’effettuazione dei controlli.
Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza delle condizioni e/o necessità descritte ai punti a) e b).
Il controllo sul loro regolare svolgimento è rimesso al Comune, il cui incaricato, designato dal Sindaco, presenzia alle operazioni di chiusura, delle quali redige processo verbale inviato, in copia, al Prefetto.
Alla comunicazione, oltre ad una adeguata specificazione delle esigenze finanziarie sottese alla organizzazione della manifestazione, va allegata la seguente documentazione:
per le lotterie:
1) il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
per le tombole:
1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
2) la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del Comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore.
per le pesche o banchi di beneficenza:
1) nella comunicazione l’ente deve indicare il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.
Riferimenti normativi
• R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933
• Legge 27 dicembre 1997, n.449
• D.P.R. 430/2001
• Legge 24 novembre 2003, n. 326
fonte; ministero dell’interno