Nessun risarcimento spetta all’alunno infortunatosi, per sua colpa, nel corso di una partita di calcio a scuola; così si è pronunciata la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1197/2007 in tema di responsabilità dell’Amministrazione scolastica.
Nel caso in esame l’alunno, all’epoca minore, aveva riportato una frattura all’avambraccio destro per un infortunio occorso durante una partita di calcio organizzata dall’insegnante durante l’ora di educazione fisica.
I genitori avevano convenuto in giudizio l’istituzione scolastica per il risarcimento dei danni. Soccombenti in primo ed in secondo grado avevano, poi, proposto ricorso per cassazione sostenendo, da un lato, la non riferibilità ai programmi scolastici del gioco del calcio nonchè la pericolosità dello stesso, sia in senso agonistico che fisico, dall’altro, la censurabilità della condotta dell’insegnante, sia per aver disposto gli alunni in campi distinti, separati da una rete, sia per non aver provveduto alla richiesta delle autorizzazioni genitoriali per l’esercizio della pratica sportiva.
Sui primi due motivi di ricorso, la Corte ha osservato che sebbene il gioco del calcio non rientri nelle discipline programmatiche, esso è un’attività sportiva che privilegia l’aspetto ludico e consente, nella pratica, l’esercizio atletico, tanto che è normalmente praticato in tutte le scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione ad un determinato esercizio fisico. Per il secondo aspetto, ha escluso, inoltre, che all’attività sportiva riferita al calcio possa riconoscersi un carattere di particolare pericolosità, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2050, rilevando, inoltre, che nel caso in questione l’infortunio è stato conseguenza di un fatto accidentale, oltretutto ascrivibile ad un errore del giovane calciatore nel controllo del possesso del pallone, in un frangente di gioco in cui, senza che vi fosse contatto con altro giocatore, era inciampato sul pallone.
Sulla base di questi rilievi la Corte ha escluso qualsiasi condotta colposa dell’insegnante presente sul luogo, ex art. 2047 cc, in quanto impossibilitato, comunque, per le modalità dell’accaduto ad impedire, in alcun modo, l’evento. La vigilanza della docente e dell’Istituto scolastico era stata esercitata nella misura dovuta e l’incidente ritenuto ascrivibile alla disaccortezza dell’alunno non prevenibile per la sua repentinità e fatalità.
L. Massimo