Approvato dal Consiglio dei Ministri, in data 28 settembre 2007, il decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2008, recante disposizioni urgenti di carattere finanziario che anticipa talune misure presenti nella manovra.
Tra le novità più rilevaniti introdotte dal decreto si segnalano in particolare:
Spesa farmaceutica: aumentato dal 13 al 14,4% il tetto di spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale;
Cinque per mille: destinazione di investimenti aggiuntivi per 150 milioni di euro;
Distretto della sedia: previsti investimenti per 65 milioni di euro per collegare l’autostrada A4 e il comune di Manzano;
Televisione digitale: prorogato al 2012 il passaggio al digitale;
Mobilità urbana: investimenti per 1,38 miliardi di euro (linea C metropolitana Roma, metro di Milano, metro di Napoli, Mose di Venezia);
Alta velocità: allargamento del piano di finanziamento per l’alta velocità ai progetti Ten e a tre nuove tratte (Milano-Genova, Milano-Verona, Verona Padova);
Regioni: commissariamento del Lazio, della Campania, del Molise e della Sicilia in caso di loro inadempienza riguarda al piano stabilito con lo Stato per il rientro del deficit sanitario;
Sportassi: la Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi viene soppressa e la sua gestione è trasferita all’Inps.
Emiliana Matrone
Decreto fiscale collegato alla finanziaria 2008
(Testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 settembre 2007)
VISTI gli articoli 77 e 87 della costituzione;
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per superare le difficoltà finanziarie e operative dell’Amministrazione e degli enti locali, di intervenire rapidamente a sostegno di alcuni specifici settori dell’economia nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico.-finanziaria 2008-2011 e della relativa nota di aggiornamento;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2007;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, per gli affari regionali e le autonomie locali, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’università e della ricerca;
EMANA
Il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Destinazione maggiori entrate)
1. Le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 per l’anno 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori rispetto a quelle incluse nel provvedimento previsto dall’art. 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 ai sensi del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente definiti dal predetto Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla relativa nota di aggiornamento.
2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all’art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 2
(Imprese pubbliche)
1. Per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell’infrastruttura finanziaria, previste dal contratto di programma 2007-2011 parte investimenti stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria italiana s.p.a. , è autorizzato un contributo di 800 milioni di euro per l’anno 2007.
2. Per assicurare, per il periodo di vigenza del contratto di cui al comma 1., la continuità nell’attività di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria, come indicato nella delibera CIPE 20 luglio 2007, è autorizzato per l’anno 2007 un ulteriore contributo di 235 milioni di euro.
3. E’ autorizzata la spesa di215 milioni di euro per progetti appaltabili nel 2007 ricompresi nel piano di investimenti allegato al contratto di programma 2007 stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e da ANAS s.p.a.
Art. 3.
(Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all’elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007)
1. all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 758, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: “al fine di garantire la tempestiva attivazione del f finanziamento in corso d’anno degli interventi previsti nel predetto elenco 1, è consentito per l’anno 2007, l’utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all’ottanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009 è consentito l’utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1”.
b) al comma 759, è soppressa la parola “trimestralmente”;
c) al comma 762, le parole “per gli importi accertati ai sensi del comma 759” sono sostituite dalle seguenti: “secondo quanto previsto dai commi 758 e 759”;
2. Il comma 2 dell’articolo 13 del decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è sostituito dal seguente: “2. le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulla quota delle somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio indicata all’articolo 1, comma 758, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati gli stanziamenti stessi”.
Art. 4
(commissariamento regioni inadempienti e crediti dormienti)
1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, con le modalità previste dagli Accordi sottoscritti ai sensi dell’art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefiguri il mancato rispetto da parte della Regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tali da mettere in pericolo la tutela dell’unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 796 lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali, diffida la Regione ad adottare tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano entro quindici giorni.
2. Ove la Regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l’intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico della Regione interessata.
3. I crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell’ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevedendo anche la richiesta ai creditori della comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di 180 giorni dalla data di conversazione in legge del presente decreto-legge, qualora, alla scadenza del termine fissato non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi.
Art. 5
(Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico)
1. a decorrere dall’anno 2008 l’onere a carico del SSN per l’assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera non può superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, comprensivo delle risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle aziende sanitarie.
2. Il valore assoluto dell’onere a carico del SSN per l’assistenza farmaceutica sia a livello nazionale che in ogni singola regione, come definito al comma 1, è annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre.
3. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese le Regioni trasmettono all’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA, al ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, come definita al comma 1, per singola specialità medicinale, relativi al mese precedente secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del Ministro della salute del 31 luglio 2007, concernente l’istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta Il rispetto di quanto disposto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato.
4. Nelle more della concreta e completa attivazione del flusso informativo di cui al comma 3, alle Regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita ai fini della determinazione del tetto e della definizione dei budget, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa complessiva per l’assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso informativo del Nuovo sistema informativo sanitario.
5. a decorrere dall’anno 2008 è avviato il nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, disciplinato dai commi seguenti.
6. Il sistema di cui al comma precedente, nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 1, è basato sulla attribuzione da parte dell’AIFA, a ciascuna azienda titolare di autorizzazioni all’immissione in commercio di farmaci (AIC), entro 15 gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai fini dell’attribuzione del budget, l’ammontare delle somme restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto dell’art. 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 13 del presente articolo. Viene detratto, altresì il valore della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell’anno per il quale è effettuata l’attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell’azienda presa in considerazione; tale valore è calcolato sulla base dei dati dell’anno precedente. Ai fini della definizione dei budget l’Aifa utilizza anche il 60 per cento delle risorse incrementali derivanti dall’eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all’anno precedente e di quelle rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell’anno per il quale è effettuata l’attribuzione del budget. Un ulteriore 25 per cento delle risorse incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso dell’anno , mentre il restante 15 per cento costituisce un fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d’anno. Il possesso, da parte di un farmaco, del requisito della innovatività è riconosciuto dall’AIFA sentito il parere formulato dalla commissione consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia e ha validità per 36 mesi agli effetti del presente articolo, fatta salva la possibilità dell’Aifa di rivalutare l’innovatività sulla base di nuovi elementi tecnico-scientifici resisi disponibili…
7. La somma dei budget di ciascuna azienda, incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui al comma 6, nonché dell’ulteriore quota del 15 per cento prevista dallo stesso comma, deve risultare uguale all’onere a carico del SSN per l’assistenza farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma 2.
8. In fase di prima applicazione della disposizione di cui al comma 6 e nelle more della concreta e completa attivazione dei flussi informativi, l’AIFA, partendo dai prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui all’articolo 1, comma 796, lettera f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla base delle regole di attribuzione del budget definite dal medesimo comma 6. Il budget definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione diretta forniti dalle Regioni ai sensi del citato Decreto del Ministro della Salute del 31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni azienda viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all’incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.
9. L’AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell’economia e delle finanze con la medesima cadenza. L’AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno l’eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell’Osservatorio nazionale dell’Impiego dei Medicinali, disciplinato dall’art. 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell’art 18 del decreto Ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, nonché sulla base dei dati delle Regioni concernenti la distribuzione diretta di cui ai commi 3 e 4.
10. Se i valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno superano la somma, rapportata ai primi 5 mesi dell’anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui al comma 7, si dà luogo al ripiano dello sforamento determinato nel predetto arco temporale,secondo le regole definite ai commi 11, 12, 13 e 14. Se i valori di spesa verificati al 30 settembre di ogni anno superano la somma, rapportata ai primi 9 mesi dell’anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui al comma 7, si dà luogo al ripiano dello sforamento stimato nel periodo 1° giugno-31 dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite ai commi 11, 12, 13 e 14. La predetta stima tiene conto della variabilità dei consunmi nel corso dell’anno.
11. L’intero sforamento è ripartito a loro IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali tenendo conto dell’incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva. L’entità del ripiano è calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del budget attribuito di cui al comma 6. Al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi la quota dello sforamento imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo di cui al comma 6 è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, fra tutte le aziende di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto.
12. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31 maggio, è comunicata dall’AIFA a ciascuna azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 30 settembre è comunicata dall’AIFA a ciascuna azienda entro il 15 novembre. Le aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell’AIFA, dandone contestuale comunicazione all’AIFA e ai Ministeri dell’economia e delle finanze e della salute.
13. Ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui all’articolo 1, comma 796 lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l’AIFA ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini previsti dal comma 12, direttamente alle Regioni dove si è verificato lo sforamento in proporzione al superamento del tetto di spesa regionale.
14. La mancata integrale corresponsione a tutte le Regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire l’importo corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi.
15. Entro il 1° dicembre di ogni anno l’AIFA elabora la stima della spesa farmaceutica, così come definita al comma 1, relativa all’anno successivo distintamente per ciascuna regione e la comunica alle medesime Regioni.
16. Le Regioni che, secondo le stime comunicate dall’AIFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento della sforamento e dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Le Regioni utilizzano eventuali entrate da compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a scomputo dell’ammontare delle misure a proprio carico.
17. A decorrere dall’anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta, come definita al comma 1, non può superare a livello di ogni singola Regione la misura percentuale del 2 per cento del finanziamento di cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L’eventuale sforamento di detto valore è recuperato interamente a carico della Regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.
Art. 6
(Sistema Alta Velocità/Alta Capacità – Rete Transeuropee di Trasporto)
1. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema “alta Velocità/Alta Capacità” ricompresso nella Rete Transeuropee di Trasporto (TEN-T), come definita dalla Decisione 2004/884/CE, con delibera del CIPE, su proposta dei Ministri delle infrastrutture, dei trasporti e dell’economia e finanze, viene determinato l’ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al D.M. 43/T del 21 marzo 2000 e successivi aggiornamenti, che concorre alla copertura dei costi d’investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completa del costo dell’opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuative.
Art. 7
(contributi al trasporto metropolitano delle grandi città)
1. Per l’anno 2007, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla linea “C” della metropolitana della città di Roma.
2. Per l’anno 2007, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per spese di investimento relative al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli;
3. Per la realizzazione di investimenti correlati al progetto “Mobilità sostenibile” per l’area metropolitana di Milano, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2007, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico.
4. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono da considerarsi in deroga al patto di stabilità interno, sia in termini di competenza che di cassa, a condizione che siano utilizzate a fronte di pagamenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2007.
Art. 8
(Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina)
1. Per la realizzazione delle iniziative urgenti che si rendono necessarie a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento della autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro – Reggio Calabria e di migliorare la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza della navigazione nello stretto di Messina, il Presidente del Consiglio, o per sua delega il Ministro dei Trasporti, promuove e coordina, sentite le Regioni interessate, gli interventi urgenti e strutturali necessari per il trasferimento modale, anche tramite lo sviluppo delle autostrade del mare e del trasporto aereo e ferroviario di merci, per il miglioramento del trasporto pendolare e la valorizzazione degli aeroporti, nonché la relativa informazione e comunicazione.
2. Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose e per la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani interessati dalle iniziative urgenti di cui al comma 1 e i relativi collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, nonché per la promozione ed informazione dei servizi è autorizzata altresì la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2007.
3. Per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilità statale della Calabria e della Sicilia direttamente interessata dall’emergenza (semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati, ecc.), è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro per l’anno 2007.
4. Al fine del potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosario-Reggio Calabria.-Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l’aeroporto, gestito in ragione dell’urgenza anche tramite affidamento diretto, è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l’anno 2007 per la realizzazione di investimenti per il materiale rotabile, la riqualificazione integrata delle stazioni e interventi di integrazione e scambio modale.
5. Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per il 2007 per l’acquisto o il noleggio di navi, l’adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce dell’aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali, nonché la introduzione di agevolazioni tariffarie nel periodo dell’emergenza e la istituzione del sistema informativo dei servizi di mobilità nello Stretto.
6. Gli interventi, la loro gestione e la ripartizione delle relative risorse di cui ai commi 2 e 5 sono definiti con decreti del Ministro dei Trasporti, anche con l’utilizzo di procedure straordinarie da adottarsi in relazione alla urgenza degli interventi previsti.
7. Al fine dell’adeguamento e della stipula dei contratti di servizio per l’adeguamento dei collegamenti alle Regioni Calabria e Siciliana un contributo annuo di 1 milioni di euro per il 2007, da ripartirsi con decreto del Ministro dei Trasporti, sentite le Regioni interessate.
8. E’ istituita l’area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, delimitata con decreto del Ministro dei Trasporti, alla quale è preposta, in deroga agli articoli 16 e 17 del codice di Navigazione, l’autorità Marittima della Navigazione dello Stretto, con sede in Messina, con compiti inerenti il rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della navigazione nell’area e negli ambiti portuali in essa compresi, nonché la regolazione del servizi tecnico-nautici nell’intera area. Il Ministro dei Trasporti definisce con proprio decreto i compiti e le modalità di funzionamento con particolare riferimento allo svolgimento del servizi tecnico-nautici, dell’autorità Marittima, che si avvale di parte delle risorse umane e finanziarie a disposizione delle autorità marittime aventi giurisdizione nei porti e nelle aree di mare rientranti nell’area.
9. L’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, come sostituto dell’articolo 1, comma 1046 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 20 milioni di euro per l’anno 2007.
11. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è ridotta di 5 milioni di euro per l’anno 2007.
Art. 9
(Contratto di servizi pubblico con il Gruppo FS)
1. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.a. , l’ammontare delle somme da corrispondere alla Società per gli anni 2006 e 2007 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria, è accertato in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per gli stessi anni 2006 e 2007 dal bilancio di previzione dello Stato. Il Ministero dell’economia e della finanza è autorizzato a corrispondere alla Società Trenitalia S.p.A. le somme spettanti.
2. Nelle more della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all’art. 20, comma 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere direttamente alla società Trenitalia S.p.A. le risorse di cui all’art. 1, comma 973, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le Regioni e subordinatamente alla verifica delle somme spettanti da parte del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 10
(Disposizioni concernenti l’editoria)
1. Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dall’art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 7 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.
2. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la presentazione dell’intera documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi, indicato dal comma 461 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le imprese richiedenti i contributi di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo.
3. La trasmissione dell’intera documentazione necessaria per la valutazione del titolo d’accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi all’anno 2007 e di cui ai commi 454 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni precedenti, costituisce onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza.
4. La regolarità contributiva previdenziale, relativa all’anno di riferimento di contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.
5. A decorrere dall’esercizio finanziario 2008, l’importo della compensazione dovuto alla società Poste Italiane S.p.A a fronte dell’applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è ridotto del 7 per cento relativamente agli importi annui relativi a ciascuna impresa;
6. La società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare la riduzione dell’agevolazione tariffaria di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.
7. Ai fini dell’ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente all’illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio o altro elemento distintivo sono equiparate ai giornali di pubblicità di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c), del medesimo decreto-legge n. 353 del 2003.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite.
9. Per assicurare il rimborso alla società Poste italiane s.p.a. ai sensi dell’articolo 3, comma1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è autorizzata la spesa aggiuntiva, relativamente all’anno 2007, di 50 milioni di euro.
Art.11
(Estinzioni anticipate prestiti)
1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, fino all’importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi, penali o altri oneri corrisposti in aggiunta al debito residuo a seguito delle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009.
Art. 12
(Sostegno all’adempimento dell’obbligo di istruzione)
1. Ai fini di supportare l’adempimento dell’obbligo di istruzione di cui all’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di euro 150 milioni per l’anno 2007. con decreto del Ministero dell’Istruzione sono definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione delle predette risorse.
2. La disposizione di cui all’art. 1, comma 621, lettera b), della legge finanziaria 2007, non si applica limitatamente all’anno 2007.
Art. 13
(disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca)
1. “All’articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto alla fine, il seguente periodo:
“Al fine di potenziare e rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti di ricerca si provvede all’attuazione del presente comma, per il triennio 2008-2010, con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca non avente natura regolamentare, da emanarsi entro il 30 novembre 2007.
Art. 14
(Razionalizzazione dei servizi aggiunti-Beni culturali)
1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia nell’erogazione dei servizi aggiuntivi di cui all’articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, strumentali alla migliore fruizione dei beni culturali, razionalizzando le risorse disponibili, l’affidamento dei servizi stessi avviene in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo articolo 117 che ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali.
2. con decreto di natura non regolamentare del Ministero per i beni e le attività culturali, nel rispetto delle norme dell’ordinamento comunitario, è disciplinata l’organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla base dei principi di cui al presente comma, tra l’altro prevedendo che, in prima applicazione, l’affidamento integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso.
3. In attesa dell’entrata in vigore della disciplina sull’affidamento integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai 1 e 2, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino all’aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008.
Art. 15
(Rinnovi contrattuali 2006-2007 – autorizzazione di spesa)
1. Per far fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all’anno 2007, derivanti dall’applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell’anno 2007, è autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendi per i quali gli atti negoziati indicati ai successivi commi 2 e 3 hanno previsto decorrenze successive al 1° febbraio 2007.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre 2007.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì al personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007.
4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale entro il 1° dicembre 2007 siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007.
5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo l’approvazione del disegno di legge finanziaria per l’anno 2008.
Art. 16
(Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre)
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e sull’imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori a cm 24×10 con la scritta “questo televisore non è abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale”. Per gli apparecchi già distribuiti ai rivenditori l’obbligo grava su questi ultimi.
2. entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
4. All’articolo 2 bis, comma 5 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dall’articolo 1, comma 19 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole “entro l’anno 2008” sono sostituite con le seguenti: “entro l’anno 2012”.
Art. 17
(somme da corrispondere a titolo di danno ambientale)
1. All’articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole “delle somme versate” con quelle “delle somme da versare” e dopo le parole “transattivi negli anni” aggiungere “2001”.
Art. 18
(Adempimenti impegni internazionali)
1. Per l’adempimento di impegni internazionali per la pace e lo sviluppo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2007, da destinare:
per 40 milioni di euro, alla costituzione di un Fondo italiano per attività di mantenimento della pace in Africa “PEACE FACILITY”
per 130 milioni di euro, al versamento di una ulteriore quota del contributo italiano a favore del Fondo globale per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria (Global Health Found)
per 100 milioni di euro, alla corresponsione di quota parte dei contributi obbligatori dovuti all’Organizzazione delle Nazioni Unite per le Forze di Pace;
per 225 milioni di euro, all’erogazione di contributi volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei paesi in via di sviluppo, di cui alla legge n. 7 del 1981 e legge 49 del 1987;
per 5 milioni di euro, al completamento delle attività di assistenza per la distruzione delle armi chimiche in Russia, di cui alla legge 19 luglio 2004, n. 196.
2. Per la partecipazione dell’Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai paesi in via di sviluppo è autorizzata la spesa di 410 milioni di euro, per l’anno 2007, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 19
(Modifiche alla disciplina dei pagamenti delle p.a.)
1. Al comma 1, dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 9 dell’articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “le amministrazioni pubbliche” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le Amministrazioni pubbliche”.
b) le parole: “e le società a prevalente partecipazione pubblica”, sono soppresse.
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze l’importo di cui al comma 1 può essere aumentato in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito”.
Art. 20
(5 per mille)
1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di euro 150 milioni per l’anno 2007.
Art. 21
(Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica)
1. Nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle categorie sociali ivi indicate ed ampliare l’offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai Comuni, è finanziato, nel limite di 550 milioni di euro, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e l’adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei Comuni, non occupati, all’acquisto o la locazione di alloggi, nonché per l’eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativi individuato dalle Regioni e province autonome sulla base si elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all’articolo 3 della stessa legge e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative.
1. Entro venti giorni dalla data di emanazione del presente decreto le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della solidarietà sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.
3. Con Decreto del Ministero delle infrastrutture di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulal base degli elenchi di cui comma 1. col medesimo decreto sono definite le modalità di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa Depositi e Prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti dovrà assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna Regione vengono localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 2, pari a quella stabilita dal decreto del ministro delle infrastrutture del 17 marzo 2003.
4. Il 1% del finanziamento di cui al comma 1 è destinato alla costituzione ed al funzionamento dell’Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative al fine di assicurare la formazione, l’implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali. Con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture, d’intesa con la conferenza Stato-Regioni sono definite le modalità di funzionamento della rete degli Osservatori e di impegno del finanziamento.
Art. 22
(Rifinanziamento legge speciale per Venezia e Mose)
1. Nell’ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139 e successive modificazioni, con particolare riguardo alla definizione di una rete fissa antincendio e di un nuovo sistema di allertamento per i rischi rilevanti da incidente industriale nella zona di Marghera Malcontenta è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007.
2. Per il proseguimento della realizzazione del sistema MOSE è autorizzata la spesa di 190 milioni di euro per l’anno 2007.
Art. 23
(Polo ricerca Erzelli)
1. Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia, da realizzarsi nell’area di Erzelli nel comune di Genova, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2007.
2. All’articolo 1, comma 1302, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppresse le parole “ai fini del riversamento all’entrata del bilancio dello stato negli anni dal 2007 al 2011”, nonché le parole “e della successiva rassegnazione, per gli stessi importi, nei medesimi anni nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture”.
Art. 24
(Sostegno straordinario per il rilancio dell’economia del Comune di Taranto)
1. al fine di rilanciare la ripresa economica del Comune di Taranto e accelerare i pagamenti dei crediti certi, liquidi ed esigibili accertati alla data del 31 dicembre 2006, viene trasferita su un conto vincolato della Gestione commissariale una somma pari ad 150 milioni di euro per l’effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007.
2. Le somme non utilizzate per l’effettuazione di pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2007 sono riversate al bilancio dello stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata.
3. Nel caso di adozione, da parte della Giunta Municipale, della modalità semplificata, ai sensi dell’art. 258 del D.lgs del 18 agosto 2000, n. 267, la somma di cui al comma 1, rientra tra le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune per le transazioni che saranno definite dall’Organo Straordinario di Liquidazione e che dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2007.
4. Con le eventuali risorse residuali, l’ente procede, fermo restando quanto previsto al comma 2, al pagamento dei residui passivi, così come definiti dall’art. 255, c.10 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativi a investimenti.
5. Nell’ipotesi in cui non venga adottata la modalità semplificata, al fine di rispettare il principio della par condicio creditorum, le risorse potranno essere utilizzate dall’ente e dall’Organo Straordinario di Liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze. Le risorse devono essere utilizzate per il pagamento di quanto già previsto nel comma 4 del presente articolo; per il pagamento, in via transattivi, secondo l’ordine di priorità di seguito indicato, di una quota, comunque non superiore al 60 per cento del debito accertato, afferente: (i) alle spese per le quali sussiste già un titolo esecutivo; (ii) alle procedure esecutive estinte.
Art. 25
(Interventi nella regione Friuli Venezia Giulia)
1. E’ autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l’anno 2007 finalizzata al collegamento stradale veloce tra l’Autostrada A4 e l’area della zona produttiva della sedia nel comune di Manzano.
2. E’ autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2007 per far fronte agli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale conseguenti all’evento calamitoso del 27 maggio 2007 di cui all’Ordinanza di protezione civile n. 3610 del 30 agosto 2007.
Articolo 26
(Integrazione autorizzazione di spesa di cui all’articolo 80, comma 47, della legge 289 del 2002)
1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 80, comma 47, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è integrata di 50 milioni di euro per l’anno 2007.
Art. 27
(Modifiche all’articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296-LSU Calabria)
1. all’articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
“f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della Regione Calabria è concesso un contributo per l’anno 2007 di 60 milioni di euro previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine integrato del predetto importo per l’anno 2007. Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i lavoratori facenti parte del bacino di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, della regione come sopra individuata sono equiparati ai lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, delle medesime Regioni;
“f-ter) le previsioni di cui al comma 562 non si applicano in sede di attuazione delle assunzioni di cui alla lettera f) e della lettera f-bis);
2. All’onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 60 milioni per l’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 28
(Soppressione della Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi)
1. L’Ente pubblico “Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi”, riconosciuto ente morale con R.D. 16 ottobre 1934, n. 2047, e dichiarato Ente pubblico necessario, ai sensi dell’art. 3 della legge 20 marzo 1975 n. 70, con D.P.R. 1 aprile 1978, n. 250 è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con effetto dalla medesima data di cui al comma 1 e con evidenza contabile separata, l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medaglisti olimpici e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle dipendente della Sportasi è provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell’INPS. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate dall’Ente sono risolte di diritto.
3. Con successivi decreti, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, dei Ministri delle Politiche giovanili e delle Attività Sportive e del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e dell’Economia e delle Finanze, sentiti gli Enti destinatari, e limitatamente al trasferimento del personale, sentite le organizzazioni sindacali, sono definite, senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, le modalità attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all’INPS e all’INAIL, nonché ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell’ente e alla successione da parte dell’INPS e dell’INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni per l’anno 2007. Per ridurre l’esposizione debitoria della Sportasi sono assegnati , altresì, all’Istituto per il Credito Sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della Sportasi, con corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo previsto dall’articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 29
(contributi ONAOSI)
1. Ai fini della determinazione della misura del contributo obbligatorio dovuto alla Fondazione ONAOSI da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri, e dei veterinari, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il consiglio di amministrazione della fondazione fissa la misura del contributo obbligatorio tenendo conto dei criteri dell’equilibrio della gestione, rapportandone l’entità ad una percentuale della retribuzione di base e all’anzianità di servizio.
2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il Consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti ai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso dalla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della corte Costituzionale a quella di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 30
(Disposizioni in ordine al commissariamento della fondazione Ordine Mauriziano)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’Interno, dispone con proprio decreto, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, di seguito denominata FOM, con sede a Torino.
2 Al commissario, nominato con il provvedimento di cui al comma 1, è attribuita l’attività di gestione, compresa quella di valorizzazione e conservazione, e di liquidazione dei beni della FOM, che si svolge nel rispetto dei valori storico-culturali da essa rappresentati e secondo le norme del presente decreto e del decreto legge 19 novembre 2004, convertito dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, in quanto compatibili.
3. Il commissario sta in giudizio, in nome e per conto della FOM in tutte le controversie in corso.
4. L’attività di gestione e liquidazione è controllata da un comitato di vigilanza composto da cinque membri, il presidente del quale è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’interno. I restanti quattro membri sono nominati uno dalla regione Piemonte e tre dai creditori, secondo modalità previste con il decreto di cui all’articolo 1. E’ sempre necessaria l’autorizzazione del comitato per gli atti di valore pari o superiore ad un milione di euro.
5. Il commissario, entro un mese dall’entrata in vigore del presente decreto, predispone un piano di liquidazione dei beni della FOM. Il piano è immediatamente sottoposto al comitato di vigilanza per il nullaosta alla sua esecuzione. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal commissario tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, anche avvalendosi di uffici del Ministero dell’economia e della finanze, e assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.
6. Non possono essere oggetto di vendita i beni gravati da vincoli storico-culturali di cui all’allegato A del decreto legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4.
7. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il commissario convoca l’assemblea dei creditori e propone un piano di soddisfazione dei creditori, anche dividendoli in classi omogenee. L’assemblea dei creditori è diretta dal presidente del Comitato di vigilanza.
8. Il piano è comunicato ai creditori ad esso interessati ed è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il piano è approvato, se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Il piano può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, designato dal comitato di vigilanza. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
9. Se il, piano di cui ai commi 7 e 8 è approvato, il commissario ne dà atto e dispone i pagamenti in esso previsti. Contro l’atto di approvazione i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Torino, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento può essere proposto solo ricorso alla corte di cassazione per motivi di legittimità.
10. L’atto di approvazione è trasmesso in ogni caso al Tribunale di Torino, che, verificatane la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, l’esdebitazione della FOM, con liberazione di essa dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto è disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della FOM.
11. Gli atti di costituzione di pegno o ipoteca iscritti su beni della FOM, successivi al 23 settembre 2003, non possono essere opposti al commissario e sono inefficaci. Sono altresì inefficaci i pagamenti eseguiti dopo tale data dalla FOM, con esclusione di quelli di carattere retributivo per prestazioni di lavoro o per spese correnti. Il commissario cura la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte. La richiesta di restituzione di somme, approvata dal comitato di vigilanza costituisce titolo esecutivo.
12. Nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
13. Alla cessazione della procedura di liquidazione, la FOM cura la gestione dei beni per i quali non è stato possibile disporre la vendita ai sensi del decreto legge 19 novembre 2004, n. 277.
14. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme previste per la liquidazione coatta amministrativa dal titolo quinto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.
15. Al procedimento previsto dal presente decreto si applicano gli articoli 125 e 126 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
Art. 31
(Istituto Gaslini di Genova – Unione Italiana ciechi – European Brain Research Institute)
Per l’anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 40 milioni di euro a favore dell’istituto Gaslini di Genova.
Per l’anno 2007 è concesso un contributo straordinario di un milione di euro a favore dell’Unione italiana ciechi.
Per l’anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute)
Art. 32
(Disposizioni concernente Finmeccanica ed ENEA)
1. Le somme versate all’entrata del Bilancio dello Stato da parte delle imprese beneficiarie dei contributi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono rassegnate all’ENEA per far fronte, anche mediate appositi atti transattivi, al pagamento, fino a concorrenza, degli oneri afferenti al contratto di appalto per la realizzazione dell’impianto prototopico nucleare denominato PEC per le prove su elementi combustibile”.
2. I pagamenti di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell’ENEA stabilito ai sensi dell’art. 1, commi 638 e 639 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 33
(Disposizione a favore dei soggetti talassemici danneggiati da trasfusioni infette)
1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui per l’anno 2007.
2. con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri per l’accesso alle transazioni di cui al comma 1, con priorità a parità di gravità dell’infermità, per le condizioni economiche del soggetto definite mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 109, e successive modificazioni.
3. L’ulteriore indennizzo previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è da intendersi concedibile, nei limiti dell’autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione normativa, anche ai soggetti emofiliaci di cui alla medesima legge, per i quali, pur in assenza di iscrizione tabellare ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia stato comunque riconosciuto dalla competente commissione Medico Ospedaliera il nesso tra la trasfusione o la somministrazione di emoderivati infetti, e la patologia riscontrata.
4. L’assegno una tantum aggiuntivo previsto dall’articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, da corrispondersi per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, nel caso in cui il danneggiato è minore di età od incapace di intendere e di volere, è corrisposto interamente ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
5. Ai soggetti già deceduti alla data di entrata in vigore del 29 ottobre 2005, n. 229, e che siano già titolari dell’indennizzo previsto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è corrisposto in favore degli “aventi diritto”, su domanda degli interessati da prodursi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un assegno una tantum il cui importo è definito , con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, secondo criteri di analogia all’assegno una tantum di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 29 ottobre 2005, n. 229. A tal fine è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2007. Ai fini della presente legge sono considerati “aventi diritto” nell’ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
Art. 34
(Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti)
1. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono corrisposte, per l’anno 2007, le elargizioni di cui all’articolo 5, comma 1 e 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L’onere recato dal presente articolo è valutato in 170 milioni di euro per l’anno 2007.
2. Il Ministro dell’Interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, informando tempestivamente il Ministro dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma , n. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere corredati da apposite relazioni illustrative.
Art. 35
(Fondo per le zone di confine)
All’articolo 6 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 , n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente: “E’istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2007. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i criteri di erogazione del predetto Fondo. Il dipartimento per gli affari regionali provvede a finanziare, in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto ministeriale e sentite le Province interessate, specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale”.
Art. 36
(Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell’unità nazionale)
1. Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative funzionali alle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il Comitato dei Ministri denominato “150 anni dell’Unità d’Italia” di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 24 aprile 2007, in raccordo con gli enti territoriali interessati, definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di cui al citato decreto del 24 aprile 2007, e in particolare:
a – la realizzazione e il completamento di un programma di qualificati interventi ed opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico, nonché di un quadro significativo di iniziative allocate su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle città di preminente rilievo per il processo di unità della Nazione, tali da assicurare la compiuta diffusione e testimonianza del messaggio di identità ed unità nazionale proprio delle celebrazioni;
b – la definizione dei piani economici degli interventi, sia attraverso strumenti di cofinanziamento provenienti dalle realtà pubbliche e private del territorio e, in primo luogo, dai comuni e dalle Regioni, che mediante il ricorso ad impegni di spesa ed obbligazioni pluriennali.
2. Per la realizzazione delle opere , degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia è autorizzata la spesa di 150 per l’anno 2007.
3. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento proprie del Comitato dei Ministri denominato “150 anni dell’Unità d’Italia” di cui al DPCM del 24 aprile 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce il Comitato dei Garanti, formato da personalità di qualificato e pluralistico orientamento politico e culturale, cui è demandato il compito di verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative legate alle celebrazioni dell’Unità nazionale, anche attraverso la condivisione della relazione quadrimestrale che il presidente del comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri alla stregua delle previsioni di cui all’art. 2, comma 2, del DPCM del 24 aprile 2007, e della relazione annuale da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al Parlamento.
Art. 37
(disposizioni concernenti investimenti degli enti previdenziali pubblici)
1. Fermi restando i vincoli di cui all’art. 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli enti previdenziali pubblici possono assumere nell’ultimo trimestre dell’anno 2007 obbligazioni giuridicamente perfezionate a fronte di piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti a condizione che le stesse diano luogo a pagamenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2007.
Art. 38
(Disposizione relativa al potenziamento ed all’interconnessione del Registro Generale del Casellario giudiziale)
1. Al fine di potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti giudiziari individuali il Ministero della Giustizia provvede alla realizzazione della banca dati delle misure cautelari di cui all’art. 97 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché al rafforzamento della struttura informatica del Registro Generale del Casellario giudiziale ed alla sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a tal fine per l’anno 2007 la spesa di 20 milioni di euro.
Articolo 39
(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione e per il potenziamento dell’amministrazione finanziaria)
1. anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e, al fine di potenziare le attività di accertamento , ispettive e di contrasto alle frodi fiscali, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2008, 20 milioni di euro per l’anno 2009 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010 per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell’Agenzia delle dogane. L’Agenzia può avvalersi di modalità anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità.
2. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e, per il conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di contrasto all’evasione tributaria ed extratributaria, a valere sulle disponibilità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa, di 1,5 milioni di euro per l’anno 2008, 50,5 milioni di euro per l’anno 2009 e 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2010 per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale da parte dell’Agenzia delle entrate. L’Agenzia può avvalersi di modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a segito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell’articolo 36, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità.
3. anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di potenziare il supporto amministrativo alle funzioni del Ministero dell’economia e delle funzioni in materia di politica economica e finanziaria, di politiche fiscali nonché di amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2008 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, per l’attuazione di un programma straordinario di reclutamento di personale, anche di livello dirigenziale, di particolare qualificazione professionale. Si applica l’ultimo periodo del comma 481 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
4. Per il mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo della guardia di finanza, in particolare nella lotta all’evasione ed elusione fiscale, all’economia sommersa ed alle frodi fiscali, a decorrere dall’anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito un fondo di parte corrente con una donazione di 89,4 milioni di euro per le esigenze di funzionamento del corpo della guardia di finanza con particolare riguardo alle spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del predetto fondo tra le unità revisionali di base del centro responsabilità “Guardia di finanza” del medesimo stato di previsione.
5. Al fine di sviluppare gli strumenti e le metodologie di analisi e monitoraggio del sistema tributario ed extratributario ed accrescere la qualità del patrimonio informativo del sistema della fiscalità, il “dipartimento per le politiche fiscali” può utilizzare fino al 15 per cento degli stanziamenti per lo sviluppo dei servizi automatizzati del sistema informatico del Ministero, per l’affidamento anche a società specializzate, di studi e ricerche in materia di politiche fiscali, innovazioni tecnologica ed organizzativa del sistema della fiscalità nonché per il potenziamento e la razionalizzazione della gestione.
6. le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti o accantonati dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell’Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti o accantonati dalle società di cui all’ articolo 59 comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell’amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono rassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministro dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.
7. Per il triennio 2008 – 2010, al fine di assicurare le risorse per il perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di contrasto all’evasione tributaria ed extratributaria contenuti nell’atto di indirizzo 2008-2010 ai sensi dell’art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché nelle convenzioni e nei contratti di servizio triennali Ministro – Agenzie fiscali, gli stanziamenti relativi agli oneri di funzionamento delle Agenzie fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per il 2008 in applicazione della normativa vigente.
8. Attesa la natura obbligatoria delle spese per il funzionamento delle Agenzie fiscali e la rilevanza dei compiti di contrasto all’evasione tributaria ed extratributaria ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, non si applicano alle agenzie fiscali le disposizioni di cui all’art. 1, commi 482, 483, 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all’articolo 22, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
9. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 101, 102 e 103 sono abrogati .
10. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole “indica le condizioni di spettanza” sono inserite le seguenti: “il codice dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni”.
b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso.
11. Nell’art. 2752 primo comma, del codice civile dopo le parole: “per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche”, sono inserite le seguenti: “Per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche”, sono inserite le seguenti: “per l’imposta regionale sulle attività produttive”.
12. Per certificare la spesa sanitaria relativa all’acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è piu’ utilizzabile l’allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti.
13. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 56 dopo le parole “alla condivisione” sono aggiunte le seguenti: “, al costante scambio”;
b) al comma 57, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il ministro dell’economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell’Amministrazione finanziaria, l’attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità funzionali ad un’effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56”.
14. All’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, dopo le parole: “ufficio competente” sono aggiunte le seguenti: “in via telematica ed”;
b) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: “ufficio competente”, sono aggiunte le seguenti: “in via telematica ed”; sono soppresse le parole: “una dichiarazione contenente i dati richiesti per”;
15. Con decreto del direttore dell’Agenzia delle entrate è stabilita la data a decorrere dalla quale ha effetto la disposizione di cui al comma 14.
16. Nell’articolo 4, comma 10, primo periodo , del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole “a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze”, sono inserite le seguenti “che, ai fini di accertamento tributaria con proprio decreto può determinare le modalità di accesso da parte dell’amministrazione finanziaria e del Corpo della guardia di finanza”.
17. Al fine di rafforzare l’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate attraverso l’impiego ottimale delle risorse e di facilitare il rapporto dei contribuenti con gli uffici con il regolamento di amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere le attività di controllo e accertamento. Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri:
a) rafforzamento dell’attività di controllo in relazione alle peculiarità delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento;
b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, nonché facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;
c) individuazione dei livelli di responsabilità relativi all’adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessità degli atti stessi.
18. All’articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 205, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente: “7-ter. Nell’ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.A. può attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari”.
19. All’articolo 3, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole “31 agosto 2005” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2007”
b) le parole “31 ottobre 2008” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2010”
20. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera b) e 53, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi all’attività di riscossione dei ruoli di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere effettuata entro il 30 giugno 2008.
21. al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 26:
1) al comma 1, le parole “provvede” e “somme” sono sostituite dalle seguenti: “entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all’avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Il concessionario anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:
a) immediatamente, in caso di presentazione dell’avente diritto presso i propri sportelli;
b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tal caso, le somme erogate sono diminuite dell’importo delle relative spese”;
b) nell’articolo 48, la parola da “il termine” a “comma 1” sono sostituite dalle seguenti:
“i termini di cui all’articolo 26, comma 1-bis”.
Art. 40
(Disposizioni in materia di amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e ulteriori disposizioni fiscali)
1. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato che l’assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell’articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sarà operativa nel corso dell’anno 2008, la gestione del gioco continuerà ad essere assicurata dall’attuale concessione fino a piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.
2. Per la gestione delle funzioni esercitate dall’amministrazione autonoma dei Monopoli di stato è istituita, a decorrere dal 1° marzo 2008, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una agenzia fiscale. Alla predetta agenzia sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitati secondo la disciplina dell’organizzazione interna dell’agenzia stessa.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è indetta, ai sensi del comma 17 dell’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286, una gara per l’affidamento anche a società specializzate, di consulenze, studi e ricerche aventi ad oggetto il riordino previsto dai commi da 2 a 7 del presente articolo.
4. In fase di prima applicazione il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell’agenzia.
5. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono nominati il direttore e il comitato direttivo dell’agenzia. Con propri decreti il ministro dell’economia e delle finanze approva lo statuto provvisorio e le disposizioni necessarie al primo funzionamento dell’agenzia.
6. Il ministro dell’economia e delle finanze stabilisce la data a decorrere dalle quali le funzioni svolte dall’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato secondo l’ordinamento vigente, sono esercitate dall’agenzia. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate, dall’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che è soppressa. Con il regolamento previsto dal comma 15 del citato articolo 1, del decreto legge n. 262 del 2006, convertito con legge n. 286 del 2006, alcuni funzioni già esercitate dall’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato possono essere assegnate ad altre Agenzie fiscali; con il predetto regolamento sono apportate modifiche all’organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali e può essere disposta la trasformazione dell’agenzia fiscale di cui al comma 2 in ente pubblico economico.
7. Si applica l’articolo 73, commi 2, 5 e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
8. All’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: “ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell’anno precedente salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l’anno di riferimento.
9. all’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Le regioni possono deliberare che la maggioranza, se piu’ favorevole per il c contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l’addizionale”.
10. Ai fini dell’incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministro dell’economia e delle finanze, tramite l’agenzia del demanio, costituisce una apposita società di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l’acquisizione , il recupero , la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l’utilizzo, d’intesa con le Regioni e gli Enti locali, di beni di proprietà dello stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalità di cui al periodo precedente è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa massima di 150 milioni di euro.
Art. 41
(copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto determinati complessivamente in ……milioni di euro per l’anno 2007; ……milioni di euro per l’anno 2008 e …….milioni di euro per l’anno 2009 si provvede:
– per l’anno 2007, quanto a 5.978 milioni di euro ai sensi dell’articolo 1, quanto a 1.300 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla legge 7 marzo 1989, n. 84, inclusa nel provvedimento previsto dall’articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002 (Fondo per le aree sottoutilizzate):
………………………
………………………
– per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002 (Fondo per le aree sottoutilizzate).
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.